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Risposta

Alla Banca d’Italia e alla Consob sono attribuiti, secondo le rispettive competenze (a garanzia della stabilitร  patrimoniale e della trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari), poteri-doveri di azione a tutela del risparmio (art. 47 Cost.) e, dunque, a favore degli investitori, che non investono scelte ed atti autoritativi, ma comportamenti “doverosi” che sono soggetti al rispetto del principio generale del “neminem laedere”, da adempiere mediante l’osservanza di regole tecniche, ovvero di comuni canoni di diligenza e prudenza, la cui violazione puรฒ essere denunciata davanti al giudice ordinario.

Il fatto che detti comportamenti siano disciplinati dalla legge (t.u.f. approvato con D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e t.u.b. approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) non li fa diventare atti autoritativi sindacabili (necessariamente o esclusivamente) in sede di giurisdizione amministrativa, posto che la nozione di colpa (e responsabilitร ) extracontrattuale per i danni cagionati a terzi dalla pubblica amministrazione si riferisce, a norma dell’art. 43 c.p., non solo alle situazioni in cui questa abbia agito senza rispettare i canoni della diligenza, prudenza e perizia propri di chiunque operi nel mondo esterno, ma anche quando abbia violato norme di leggi o regolamenti relative all’organizzazione o allo svolgimento di un pubblico servizio.
Non si tratta infatti di sindacare la legittimitร  formale di atti amministrativi adottati o non adottati dall’amministrazione, ma di valutare se questa abbia agito male in relazione ai sopra ricordati parametri e, quindi, debordato dai limiti esterni della discrezionalitร  tecnica, nel qual caso ad essere violato รจ il principio del “neminem laedere” che non esprime una norma di azione amministrativa, ma un precetto generale (Cass. 12 aprile 2018, n. 9067; 3 marzo 2001, n. 3132) applicabile a tutti i soggetti, privati e pubblici, per la cui violazione l’amministrazione รจ tenuta a rispondere dinanzi al giudice ordinario (Cass. SU 20 ottobre 2006, n. 22521).
Se dunque i comportamenti che si assume male esercitati dalle autoritร  di vigilanza non sono “poteri amministrativi” (o, quanto meno, non sono in tale veste censurati), non v’รจ spazio nella fattispecie per configurare la giurisdizione generale di legittimitร  e, di conseguenza, neppure quella esclusiva ex art. 133, comma 1 lett. c) del codice del processo amministrativo (secondo cui sono devolute al g.a. โ€œle controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennitร , canoni ed altri corrispettivi, ovvero โ€ฆ alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliareโ€ฆโ€).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 6453 del 6 marzo 2020) ha enunciato il seguente principio: โ€œsulle domande proposte dagli investitori ed azionisti nei confronti delle autoritร  di vigilanza (Banca d’Italia e CONSOB) per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata vigilanza nei confronti delle banche ed intermediari, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la contestazione di poteri amministrativi, ma di comportamenti “doverosi” a loro favore che non investono scelte ed atti autoritativi, essendo dette autoritร  tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia, nonchรจ delle norme di legge e regolamentari relativi al corretto svolgimento dell’attivitร  di vigilanza, quali espressione del principio generale del “neminem laedere”.