๐๐ ๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐ฆ๐๐ซ๐ณ๐จ ๐๐๐๐
๐ ๐ช๐ฎ๐๐ฅ๐ ๐๐ฎ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ญ๐ฬ ๐ ๐ข๐ฎ๐๐ข๐ณ๐ข๐๐ซ๐ข๐ (๐ ๐ข๐ฎ๐๐ข๐๐ ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐๐ซ๐ข๐จ ๐จ ๐ ๐ข๐ฎ๐๐ข๐๐ ๐๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐๐ญ๐ข๐ฏ๐จ) ๐ฏ๐ ๐๐๐ฏ๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ ๐ฅ๐ ๐๐จ๐ ๐ง๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐ข๐ง ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐ ๐๐ ๐๐ฏ๐๐ง๐ญ๐ฎ๐๐ฅ๐ข ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐ซ๐ข๐ฌ๐๐ซ๐๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐ ๐๐ ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ข ๐๐ข ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ญ๐ข ๐๐ข ๐๐ซ๐๐๐ข๐ญ๐จ ๐ง๐๐ข ๐๐จ๐ง๐๐ซ๐จ๐ง๐ญ๐ข ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐๐ง๐๐ ๐โ๐๐ญ๐๐ฅ๐ข๐ ๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐จ๐ง๐ฌ๐จ๐ ๐ฉ๐๐ซ ๐จ๐ฆ๐๐ฌ๐ฌ๐ ๐จ ๐ง๐๐ ๐ฅ๐ข๐ ๐๐ง๐ญ๐ ๐ฏ๐ข๐ ๐ข๐ฅ๐๐ง๐ณ๐ ๐๐ก๐ ๐๐๐๐ข๐ ๐๐๐ญ๐๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐๐ญ๐จ ๐ข๐ฅ ๐๐๐ฉ๐ซ๐๐ณ๐ณ๐๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐ ๐ฉ๐จ๐ข ๐ฅ’๐๐ณ๐ณ๐๐ซ๐๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐ฏ๐๐ฅ๐จ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฅ๐จ๐ซ๐จ ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ?
Risposta
Alla Banca d’Italia e alla Consob sono attribuiti, secondo le rispettive competenze (a garanzia della stabilitร patrimoniale e della trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari), poteri-doveri di azione a tutela del risparmio (art. 47 Cost.) e, dunque, a favore degli investitori, che non investono scelte ed atti autoritativi, ma comportamenti “doverosi” che sono soggetti al rispetto del principio generale del “neminem laedere”, da adempiere mediante l’osservanza di regole tecniche, ovvero di comuni canoni di diligenza e prudenza, la cui violazione puรฒ essere denunciata davanti al giudice ordinario.
Il fatto che detti comportamenti siano disciplinati dalla legge (t.u.f. approvato con D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e t.u.b. approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) non li fa diventare atti autoritativi sindacabili (necessariamente o esclusivamente) in sede di giurisdizione amministrativa, posto che la nozione di colpa (e responsabilitร ) extracontrattuale per i danni cagionati a terzi dalla pubblica amministrazione si riferisce, a norma dell’art. 43 c.p., non solo alle situazioni in cui questa abbia agito senza rispettare i canoni della diligenza, prudenza e perizia propri di chiunque operi nel mondo esterno, ma anche quando abbia violato norme di leggi o regolamenti relative all’organizzazione o allo svolgimento di un pubblico servizio.
Non si tratta infatti di sindacare la legittimitร formale di atti amministrativi adottati o non adottati dall’amministrazione, ma di valutare se questa abbia agito male in relazione ai sopra ricordati parametri e, quindi, debordato dai limiti esterni della discrezionalitร tecnica, nel qual caso ad essere violato รจ il principio del “neminem laedere” che non esprime una norma di azione amministrativa, ma un precetto generale (Cass. 12 aprile 2018, n. 9067; 3 marzo 2001, n. 3132) applicabile a tutti i soggetti, privati e pubblici, per la cui violazione l’amministrazione รจ tenuta a rispondere dinanzi al giudice ordinario (Cass. SU 20 ottobre 2006, n. 22521).
Se dunque i comportamenti che si assume male esercitati dalle autoritร di vigilanza non sono “poteri amministrativi” (o, quanto meno, non sono in tale veste censurati), non v’รจ spazio nella fattispecie per configurare la giurisdizione generale di legittimitร e, di conseguenza, neppure quella esclusiva ex art. 133, comma 1 lett. c) del codice del processo amministrativo (secondo cui sono devolute al g.a. โle controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennitร , canoni ed altri corrispettivi, ovvero โฆ alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliareโฆโ).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 6453 del 6 marzo 2020) ha enunciato il seguente principio: โsulle domande proposte dagli investitori ed azionisti nei confronti delle autoritร di vigilanza (Banca d’Italia e CONSOB) per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata vigilanza nei confronti delle banche ed intermediari, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la contestazione di poteri amministrativi, ma di comportamenti “doverosi” a loro favore che non investono scelte ed atti autoritativi, essendo dette autoritร tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia, nonchรจ delle norme di legge e regolamentari relativi al corretto svolgimento dell’attivitร di vigilanza, quali espressione del principio generale del “neminem laedere”.