๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐ฆ๐๐ซ๐ณ๐จ ๐๐๐๐: La responsabilitร erariale del privato che abbia utilizzato i fondi pubblici per scopi impropri
La responsabilitร erariale del privato che abbia utilizzato i fondi pubblici per scopi impropri
Cassazione civile, Sez. Un., n.7009 dellโ11 marzo 2020
Cassazione civile, Sez. Un., n.111 del 7 gennaio 2020
#responsabilitร erariale #giurisdizionecontabile #rapportodiservizio #fondipubblici
Le Sentenze in commento ribadiscono lโorientamento secondo cui, ai fini della configurabilitร della responsabilitร erariale e della conseguente giurisdizione del giudice contabile, non rileva la natura pubblica o privata del soggetto nรฉ lโinstaurazione di un rapporto di impiego pubblico.
Il principio รจ affermato tanto per il caso dallo sviamento dei fondi erogati dal CONI alle Federazioni sportive dagli scopi per cui erano stati erogati(spese ingiustificate e sottoscrizione di una transazione recante l’esborso di un indennizzo di importo consistente) quanto per il caso della distrazione dei fondi agricoli versati a unโimpresa che non ha poi realizzato il programma per la cui realizzazione i fondi erano stati erogati.
La Corte precisa che, in materia di danno erariale,รจ configurabile un rapporto di servizio – con conseguente configurabilitร del danno erariale – tra lโAmministrazione che eroga un contributo statale e i privati che, utilizzando la somma in modo diverso da quello previsto o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano โfrustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalitร cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15)โ.
In tal senso, ai fini della maturazione del danno erariale, si afferma, da un lato, che il beneficiario dellโimporto si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici e, dallโaltro, che non rileva il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro รจ svolta; esso puรฒ consistere non solo in un rapporto di pubblico impiego, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato.
Il confine tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, infatti, non si incentra piรน tanto sulla qualitร del soggetto โ che puรฒ ben essere un privato o un ente pubblico non economico โ quanto sulla natura del danno e degli scopi perseguiti.
Conseguentemente coloro che intrattengano un rapporto organico con lโente che opera la distrazione dei fondi rispondono di danno erariale โ… ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione deiย fondiย in questione dal fine pubblico cui erano destinatiโ; anche in relazione ai singoli individui,infatti, lโelemento in base a cui rilevare la responsabilitร erariale (e, quindi, la sussistenza dellaย giurisdizioneย contabile) รจ rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico deiย fondiย erogati e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che taliย fondiย amministrano, di assicurarne l’utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati.