๐๐ ๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐ ๐๐๐ฅ ๐ ๐๐๐๐๐ซ๐๐ข๐จ ๐๐๐๐
๐’ ๐ฏ๐๐ฅ๐ข๐๐ ๐ฅ๐ ๐๐ฅ๐๐ฎ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐ฎ๐ง ๐๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ฅ๐จ๐๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐ก๐ ๐๐ญ๐ญ๐ซ๐ข๐๐ฎ๐ข๐ฌ๐๐ ๐๐ฅ ๐๐จ๐ง๐๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ ๐๐ข ๐๐๐ซ๐ฌ๐ข ๐๐๐ซ๐ข๐๐จ ๐๐ข ๐จ๐ ๐ง๐ข ๐ญ๐๐ฌ๐ฌ๐ (๐๐ฌ. ๐๐ฆ๐ฎ), ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐ ๐๐ ๐จ๐ง๐๐ซ๐ ๐ซ๐๐ฅ๐๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐๐ข ๐๐๐ง๐ข ๐ฅ๐จ๐๐๐ญ๐ข ๐๐ ๐๐ฅ ๐๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐๐ญ๐ญ๐จ, ๐ญ๐๐ง๐๐ง๐๐จ๐ง๐ ๐๐จ๐ง๐ฌ๐๐ ๐ฎ๐๐ง๐ญ๐๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ ๐ฆ๐๐ง๐ฅ๐๐ฏ๐๐ญ๐จ ๐ข๐ฅ ๐ฅ๐จ๐๐๐ญ๐จ๐ซ๐?
Risposta:
La soluzione della specifica questione prospetta invero la piรน ampia problematica se l’obbligo costituzionalmente rilevante di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacitร contributiva abbia un significato esclusivamente oggettivo – nel senso di obbligo di adempiere a quanto รจ giustificato dalla capacitร contributiva – oppure anche soggettivo, nel senso che l’adempimento debba essere compiuto non solo oggettivamente in modo completo, ma altresรฌ dal soggetto che per legge ne ha l’obbligo, escludendosi quindi il trasferimento dell’obbligo ad un soggetto diverso.
Si tratta infatti di chiarire alla luce dell’art. 53 Cost. – la cui natura รจ stata da tempo riconosciuta come imperativa, e quindi come direttamente precettiva – se, a parte le ipotesi in cui vi siano espressi divieti di traslazione da parte di specifiche norme tributarie, sulla individuazione del soggetto passivo dell’imposta possa incidere l’autonomia negoziale privata, neutralizzando cosรฌ gli effetti della capacitร contributiva.
Con la L. n. 392/1978, il legislatore ha ritenuto di vincolare l’autonomia negoziale dei contraenti soltanto per quanto attinente alla durata del contratto, alla tutela dell’avviamento e alla prelazione, mentre l’ammontare del canone locativo รจ lasciato alla libera determinazione delle parti, che possono ben prevedere l’obbligazione di pagamento per oneri accessori.
La clausola de qua va quindi esaminata alla stregua del complessivo tenore del contratto e non รจ affetta da nullitร per violazione di norme imperative, nรฉ in particolare per violazione del precetto costituzionale dettato dallโarticolo 53 della Costituzione, qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 6882 dell’8.3.2019).