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Il TAR Lazio sugli oneri di sicurezza

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I bis, Sentenza n. 14727 del 21.12.2019

#oneridisicurezza #CGUE #disciplinaattuale

Si รจ molto discusso della possibilitร  di applicare il soccorso istruttorio quanto alla mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza nelle offerte per la partecipazione alle gare pubbliche.

Tale possibilitร  รจ oggi esclusa (v. artt. 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016) con una scelta che, al fine, รจ stata ritenuta legittima dalla Corte di Giustizia (CGUE, Sent. del 2 maggio 2019 causa C-309/18); la Corte europeaha, tuttavia, precisato che la normativa nazionale deve essere chiara nello stabilire che lโ€™indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza รจ prevista a pena di esclusione.

Residua un solo caso in cui รจ possibile evitare lโ€™esclusione anche in mancanza di indicazione degli elementi di costo della mano dโ€™opera, ossia quello in cui le disposizioni della gara dโ€™appalto non consentano agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche. In tal caso, โ€œi principi di trasparenza e di proporzionalitร  devono essere interpretati nel senso โ€ฆdi consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dallโ€™amministrazione aggiudicatriceโ€.

Nel caso di specie, il T.A.R. ritiene, appunto, che il modulo della procedura elettronica di aggiudicazione non consentisse di indicare separatamente tali costi con conseguente necessitร  di applicare il soccorso istruttorio.

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la questione inerente allโ€™indicazione dei costi della manodopera e, in relazione ad essa, la tematica dellโ€™esclusione dalla gara di un concorrente in caso di omessa, esplicita indicazione degli stessi, in applicazione dellโ€™art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, specie nei casi in cui โ€“ come quello in esame โ€“ laย lex specialisย di gara risulti del tutto silente circa lโ€™obbligo di indicare tali costi o, ancora, in ordine al richiamo della previsione di cui allโ€™art. 95 in argomento, รจ stata oggetto di profonda e accurata disamina da parte del giudice amministrativo. Tenuto anche conto del formarsi di orientamenti non univoci e, anzi, dellโ€™esistenza di veri e propri contrasti giurisprudenziali, originati, peraltro, dalla constatazione che lโ€™art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 non prevede โ€œalcuna sanzione espulsivaโ€, di modo che lo stesso dovrebbe essere correttamente inteso nel senso che il legislatore nazionale, nellโ€™attuare la direttiva 2014/24/UE, non si รจ realmente discostato dallโ€™orientamento sostanzialistico del diritto comunitario e, quindi, non ha affatto ricompreso lโ€™inadempimento di un mero obbligo formale โ€“ la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza interna e dei costi della manodopera separatamente dalle altre voci dellโ€™offerta โ€“ tra le cause di esclusione (cfr. C.d.S., Sez. III, 27 aprile 2018, n. 2554), la questione de qua รจ stata: – rimessa dal TAR del Lazio alla Corte di Giustizia dellโ€™Unione Europea con lโ€™ordinanza n. 4562 del 24 aprile 2018, per prospettare il โ€œquesito interpretativoโ€ afferente โ€“ in sintesi – la preclusione o meno, in ragione dei principi comunitari, allโ€™applicazione di una normativa nazionale โ€œsecondo la quale lโ€™omessa separata indicazione dei costi della manodopera nelle offerte economiche di una procedura di servizi determina, in ogni caso, lโ€™esclusione della ditta offerente senza possibilitร  di soccorso istruttorio, anche nellโ€™ipotesi in cui lโ€™obbligo di indicazione separata non sia stata specificato nella documentazione di gara e, ancora a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, lโ€™offerta rispetti effettivamente i costi minimi della manodoperaโ€; – rimessa nuovamente alla Corte di Giustizia dellโ€™Unione Europea dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con lโ€™ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2, per chiedere โ€“ a seguito della rappresentazione delle tesi c.d. formalistica e c.d. sostanzialistica, volte rispettivamente a condividere lโ€™automatismo espulsivo โ€œsenza possibilitร  di soccorso istruttorioโ€ e ad escludere, per contro, tale automatismo โ€“ โ€œse il diritto dellโ€™Unione europea (e segnatamente i principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertร  di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino ad una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10, e 97, comma 5, del โ€˜Codice dei contratti pubbliciโ€™ italiano) in base al quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque lโ€™esclusione dalla gara senza che il concorrente possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. โ€˜soccorso istruttorioโ€™, laddove la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazioneโ€. Orbene, in riscontro alla su indicata ordinanza del TAR del Lazio โ€“ attesa lโ€™avvenuta sospensione del giudizio originato dallโ€™ordinanza dellโ€™Adunanza Plenaria โ€œstante la pendenza di una questione similareโ€, comunicata con nota del 28 marzo 2019 โ€“ la Corte di Giustizia dellโ€™Unione Europea ha emesso la sentenza 2 maggio 2019, causa C-309/18, enunciando il seguente principio: โ€œI principi della certezza del diritto, della paritร  di trattamento e diย trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in unโ€™offerta economica presentata nellโ€™ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta lโ€™esclusione della medesima offerta senza possibilitร  di soccorso istruttorio, anche nellโ€™ipotesi in cui lโ€™obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara dโ€™appalto, semprechรฉ tale condizione e tale possibilitร  di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara dโ€™appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi diย trasparenzaย e di proporzionalitร  devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilitร  di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dallโ€™amministrazione aggiudicatriceโ€. Tenuto conto di quanto precisato dalla Corte di Giustizia dellโ€™Unione Europea nella richiamata decisione, la quale โ€“ preme precisare โ€“ ha, peraltro, condotto lโ€™Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato a โ€œritenere non piรน rilevante โ€ฆโ€ฆ.. la pronuncia pregiudiziale richiestaโ€ con lโ€™ordinanza n. 2 del 2019 in quanto la stessa decisione รจ stata considerata satisfattiva dei โ€œdubbi interpretativi propostiโ€ (cfr. ord. 28 ottobre 2019, n. 13; in termini, ord. nn. 11 e 12 del 28.10.2019), ma anche dei contenuti del modello predisposto dallโ€™Amministrazione ai fini della formulazione dellโ€™offerta economica nella procedura di cui si discute, messo a disposizione sul portale โ€œacquisti della Pubblica Amministrazioneโ€, giร  in precedenza richiamati, appare, dunque, ragionevole affermare lโ€™insussistenza, nellโ€™ipotesi in trattazione, di validi elementi, atti a supportare lโ€™illegittimitร  denunciata dalla ricorrente in ordine allโ€™ammissione delle ulteriori concorrenti alla gara o, ancora, alla mancata esclusione delle stesse concorrenti da questโ€™ultima.