๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐ ๐๐ง๐ง๐๐ข๐จ ๐๐๐๐: Il TAR Lazio sugli oneri di sicurezza
Il TAR Lazio sugli oneri di sicurezza
T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I bis, Sentenza n. 14727 del 21.12.2019
#oneridisicurezza #CGUE #disciplinaattuale
Si รจ molto discusso della possibilitร di applicare il soccorso istruttorio quanto alla mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza nelle offerte per la partecipazione alle gare pubbliche.
Tale possibilitร รจ oggi esclusa (v. artt. 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016) con una scelta che, al fine, รจ stata ritenuta legittima dalla Corte di Giustizia (CGUE, Sent. del 2 maggio 2019 causa C-309/18); la Corte europeaha, tuttavia, precisato che la normativa nazionale deve essere chiara nello stabilire che lโindicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza รจ prevista a pena di esclusione.
Residua un solo caso in cui รจ possibile evitare lโesclusione anche in mancanza di indicazione degli elementi di costo della mano dโopera, ossia quello in cui le disposizioni della gara dโappalto non consentano agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche. In tal caso, โi principi di trasparenza e di proporzionalitร devono essere interpretati nel senso โฆdi consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dallโamministrazione aggiudicatriceโ.
Nel caso di specie, il T.A.R. ritiene, appunto, che il modulo della procedura elettronica di aggiudicazione non consentisse di indicare separatamente tali costi con conseguente necessitร di applicare il soccorso istruttorio.
***
la questione inerente allโindicazione dei costi della manodopera e, in relazione ad essa, la tematica dellโesclusione dalla gara di un concorrente in caso di omessa, esplicita indicazione degli stessi, in applicazione dellโart. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, specie nei casi in cui โ come quello in esame โ laย lex specialisย di gara risulti del tutto silente circa lโobbligo di indicare tali costi o, ancora, in ordine al richiamo della previsione di cui allโart. 95 in argomento, รจ stata oggetto di profonda e accurata disamina da parte del giudice amministrativo. Tenuto anche conto del formarsi di orientamenti non univoci e, anzi, dellโesistenza di veri e propri contrasti giurisprudenziali, originati, peraltro, dalla constatazione che lโart. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 non prevede โalcuna sanzione espulsivaโ, di modo che lo stesso dovrebbe essere correttamente inteso nel senso che il legislatore nazionale, nellโattuare la direttiva 2014/24/UE, non si รจ realmente discostato dallโorientamento sostanzialistico del diritto comunitario e, quindi, non ha affatto ricompreso lโinadempimento di un mero obbligo formale โ la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza interna e dei costi della manodopera separatamente dalle altre voci dellโofferta โ tra le cause di esclusione (cfr. C.d.S., Sez. III, 27 aprile 2018, n. 2554), la questione de qua รจ stata: – rimessa dal TAR del Lazio alla Corte di Giustizia dellโUnione Europea con lโordinanza n. 4562 del 24 aprile 2018, per prospettare il โquesito interpretativoโ afferente โ in sintesi – la preclusione o meno, in ragione dei principi comunitari, allโapplicazione di una normativa nazionale โsecondo la quale lโomessa separata indicazione dei costi della manodopera nelle offerte economiche di una procedura di servizi determina, in ogni caso, lโesclusione della ditta offerente senza possibilitร di soccorso istruttorio, anche nellโipotesi in cui lโobbligo di indicazione separata non sia stata specificato nella documentazione di gara e, ancora a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, lโofferta rispetti effettivamente i costi minimi della manodoperaโ; – rimessa nuovamente alla Corte di Giustizia dellโUnione Europea dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con lโordinanza 24 gennaio 2019, n. 2, per chiedere โ a seguito della rappresentazione delle tesi c.d. formalistica e c.d. sostanzialistica, volte rispettivamente a condividere lโautomatismo espulsivo โsenza possibilitร di soccorso istruttorioโ e ad escludere, per contro, tale automatismo โ โse il diritto dellโUnione europea (e segnatamente i principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertร di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino ad una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10, e 97, comma 5, del โCodice dei contratti pubbliciโ italiano) in base al quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque lโesclusione dalla gara senza che il concorrente possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. โsoccorso istruttorioโ, laddove la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazioneโ. Orbene, in riscontro alla su indicata ordinanza del TAR del Lazio โ attesa lโavvenuta sospensione del giudizio originato dallโordinanza dellโAdunanza Plenaria โstante la pendenza di una questione similareโ, comunicata con nota del 28 marzo 2019 โ la Corte di Giustizia dellโUnione Europea ha emesso la sentenza 2 maggio 2019, causa C-309/18, enunciando il seguente principio: โI principi della certezza del diritto, della paritร di trattamento e diย trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in unโofferta economica presentata nellโambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta lโesclusione della medesima offerta senza possibilitร di soccorso istruttorio, anche nellโipotesi in cui lโobbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara dโappalto, semprechรฉ tale condizione e tale possibilitร di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara dโappalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi diย trasparenzaย e di proporzionalitร devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilitร di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dallโamministrazione aggiudicatriceโ. Tenuto conto di quanto precisato dalla Corte di Giustizia dellโUnione Europea nella richiamata decisione, la quale โ preme precisare โ ha, peraltro, condotto lโAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato a โritenere non piรน rilevante โฆโฆ.. la pronuncia pregiudiziale richiestaโ con lโordinanza n. 2 del 2019 in quanto la stessa decisione รจ stata considerata satisfattiva dei โdubbi interpretativi propostiโ (cfr. ord. 28 ottobre 2019, n. 13; in termini, ord. nn. 11 e 12 del 28.10.2019), ma anche dei contenuti del modello predisposto dallโAmministrazione ai fini della formulazione dellโofferta economica nella procedura di cui si discute, messo a disposizione sul portale โacquisti della Pubblica Amministrazioneโ, giร in precedenza richiamati, appare, dunque, ragionevole affermare lโinsussistenza, nellโipotesi in trattazione, di validi elementi, atti a supportare lโillegittimitร denunciata dalla ricorrente in ordine allโammissione delle ulteriori concorrenti alla gara o, ancora, alla mancata esclusione delle stesse concorrenti da questโultima.