๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅโ๐๐ ๐ ๐๐ง๐ง๐๐ข๐จ ๐๐๐๐: Il Consiglio di Stato sulle condizioni per la disapplicazione regolamentare
Il Consiglio di Stato sulle condizioni per la disapplicazione regolamentare
Consiglio di Stato, sez. II, Sent. n. 219 del 09 gennaio 2020
#disapplicazione #regolamento #ambito
La pronuncia si inserisce nella โtensioneโ tra la possibilitร di impugnare il regolamento innanzi al giudice amministrativo e quella di disapplicarlo a opera dello stesso giudice.
La tesi piรน risalente escludeva la disapplicazione del regolamento in quanto si riteneva che la contestazione della sua illegittimitร dovesseessere veicolata attraverso il sistema della doppia impugnativa (tanto dellโatto applicativo quanto del regolamento) e culminare, eventualmente, in una pronuncia costitutiva di annullamento erga omnes.
La giurisprudenza prevalente ammette, invece, che il regolamento possa essere disapplicato quale manifestazione del potere del giudice di risolvere le antinomie tra norme:nel caso in cui il regolamento applicato nellโemanazione del provvedimento contrasti con la norma primaria che regola la medesima materia, il giudice dovrร applicare la legge e disapplicare, quindi, il regolamento (cd. disapplicazione normativa).
La Sentenza precisa che tale possibilitร sussiste nella misura in cui il regolamento e la legge siano in contrasto rispetto alla regula iuris applicata nel caso concreto (per lโemanazione dello specifico provvedimento) e non, invece, nel caso in cui il contrasto tra norma primaria e norma secondaria riguardi profili diversi. Qualora il possibile contrasto sia relativo al sistema delle competenze in base al quale รจ stato adottato lโatto impugnato, ma non ai suoi specifici presupposti applicativi, il regolamento andrร impugnato espressamente e non si potrร dar corso alla disapplicazione.
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La disapplicazione, da parte del giudice amministrativo, della norma secondaria di regolamento ai fini della decisione sulla legittimitร del provvedimento amministrativo impugnato รจ uno strumento per la risoluzione delle antinomie tra fonti del diritto che trova fondamento nel principio della graduazione della forza delle diverse fonti normative tutte astrattamente applicabili e, pertanto, presuppone, come giร chiarito da questo Consiglio (ex ceteris, C.d.S., sez. VI, 5 gennaio 2015, n.1), che il precetto contenuto nella norma regolamentare si ponga in contrasto diretto con quello contenuto in altra fonte di grado superiore.
Quando lโatto impugnato si riflette con esiti opposti (conformitร /difformitร rispetto al parametro normativo) in disposizioni di forza differente che siano lโuna di norma primaria e lโaltra di norma secondaria, il giudice che รจ chiamato a giudicare della legittimitร di un provvedimento conforme al regolamento ma in contrasto con la norma primaria, o viceversa, deve dare prevalenza a questโultima, in ragione della gerarchia delle fonti.
Tutto ciรฒ presuppone unโeffettiva antinomia tra fonti rispetto alla posizione dellaย regola iurisย che costituisce il parametro di valutazione della legittimitร del provvedimento amministrativo impugnato e non un contrasto qualsiasi tra la legge ed il regolamento, per cui questโultimo possa essere illegittimo sotto un altro e diverso profilo (come puรฒ essere nel caso di disposizioni regolamentari che vadano soltantoย praeter legem: C.d.S., sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2536; ovvero in quello dellโattribuzione della competenza funzionale tra diverse amministrazioni: C.d.S., sez. VI, n. 1 del 2015 cit.), nel quale ultimo caso si verte, invece, di un vizio dellโatto normativo regolamentare al cui rilievo รจ funzionale lโordinario sistema impugnatorio (C.d.S., sez. VI, n. 1 del 2015 cit.; sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515).
Nel caso in esame non ricorre un conflitto fra disposizioni di rango diverso che debba essere risolto attraverso la disapplicazione della disposizione regolamentare antinomica rispetto alla normativa primaria, trattandosi della prospettazione di un contrasto tra disposizione primaria e disposizione secondaria che non riguarda il precetto normativo a monte del provvedimento impugnato in primo grado, ma il sistema delle competenze e, segnatamente, la possibilitร per il regolamento edilizio di un comune munito di piano regolatore, quale quello di ***, di attribuire alla Commissione edilizia la funzione di adottare pareri anche in merito al valore architettonico, al decoro e allโambientazione delle opere nonostante ciรฒ, in tesi, non sarebbe stato consentito dallโart. 33 della legge urbanistica, lร dove questโultimo rimetteva allo stesso regolamento edilizio lo stabilire disposizioni in tema di altezze, distacchi ed aspetto dei fabbricati, nonchรฉ disciplinare, in via generale, le caratteristiche dei tipi di costruzione su ogni area fabbricabile e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario.