๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐ ๐ ๐๐ง๐ง๐๐ข๐จ ๐๐๐๐: Professionista e clausole vessatorie
Professionista e clausole vessatorie
Corte di Cassazione, sezione VI civ., Ordinanza n. 33310 del 17 dicembre 2019
#professionista #consumatore #clausolevessatorie
Un dentista che acquisti unโautovettura indicando la propria partita IVA e pagando il prezzo con un assegno recante il proprio timbro โprofessionaleโ รจ da considerare consumatore ai fini dellโart. 3 del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005)?
Il ricorrente, in particolare, chiede di riconoscere la propria qualitร di consumatore al fine di far valere la presunzione di vessatorietร della clausola contrattuale che aveva stabilito un foro speciale per le cause scaturenti dal contratto (art. 33 lett. t del codice del consumo).
La Corte ribadisce il principio secondo cui non รจ necessario stipulare un contratto che costituisca di per sรฉ esercizio dell’attivitร propria dell’impresa o della professione, ma รจ sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell’attivitร imprenditoriale o professionale. Lโimprenditore o il professionista, in tal senso, puรฒ essere considerato consumatore solo qualora lo scopo del contratto attenga a esigenze della vita quotidiana senzโaltro estranee alla propria attivitร economico/professionale.
Ebbene, la circostanza che il ricorrente abbia inteso inequivocamente stipulare il contratto nella propria qualitร di dentista, induce la Corte a escludere che egli sia da intendersi come consumatore e, conseguentemente, che la clausola in questione possa presumersi vessatoria.
***
โฆsecondo il consolidato orientamento di questa Corte, per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per i fini di cui all’art. 3 del d. Igs. n. 206 del 2005, non รจ necessario stipulare un contratto che costituisca di per sรฉ esercizio dell’attivitร propria dell’impresa o della professione, ma รจ sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell’attivitร imprenditoriale o professionale (Cass.n. 11933 del 2006; Cass. n. 4207 del 2008; Cass. n. 13377 del 2007; Cass. n. 15531 del 2011; Cass. n. 11773 del 2013; Cass. n. 22810 del 2018);
la stessa persona fisica che svolga attivitร imprenditoriale o professionale puรฒ essere, invece, considerata alla stregua del semplice consumatore quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attivitร (Cass. n. 21763 del 2013; Cass. n. 8419 del 2019);
considerato, quanto al caso di specie, che:
l’indicazione della partita IVA del compratore contenuta nel contratto di vendita stipulato tra lo stesso, che incontestatamente svolge la professione di dentista, e la convenuta alienante, inequivocamente dimostra (al pari della sottoscrizione dell’assegno bancario utilizzato per pagare la relativa caparra, recante il timbro “Dott. *** odontoiatra e protesi dentaria“) che il ricorrente abbia inteso destinare l’automobile allo svolgimento della sua attivitร professionale e, quindi, che lo stesso, almeno ai fini della determinazione del giudice competente, ha stipulato il contratto non giร nella qualitร di consumatore quanto piuttosto in quella di professionista;ย la clausola con la quale il contratto in questione ha stabilito che il tribunale di Roma quale foro esclusivo, oltre ad essere stata specificamente approvata per iscritto (art. 1342, comma 2ยฐ, c.c.), รจ sufficientemente precisa nello stabilire che “qualsiasi controversia … sarร devoluta all’esclusiva competenza del Tribunale Ordinario di Roma”, sicchรฉ, esclusa l’applicazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005, la stessa deve ritenersi senz’altro valida ed efficace.