๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐ ๐ ๐๐ง๐ง๐๐ข๐จ ๐๐๐๐: Il dolo nella calunnia e nella diffamazioneย
Il dolo nella calunnia e nella diffamazioneย
๐๐๐ฌ๐ฌ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐, ๐ฌ๐๐ณ. ๐ ๐ฉ๐๐ง๐๐ฅ๐, ๐ง. ๐๐๐๐๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐
#๐๐๐ฅ๐ฎ๐ง๐ง๐ข๐ #๐๐ข๐๐๐๐ฆ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ #๐๐ฌ๐ฌ๐จ๐ซ๐๐ข๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ #๐๐จ๐ฅ๐จ
Lโassoluzione per mancanza di dolo (per la convinzione della fondatezza delle accuse mosse alle persone offese) dal delitto di calunnia, consente che il reato venga ascritto a titolo di diffamazione?
Lโassorbimento, o โne bis in idem sostanzialeโ, regola il caso in cui due fattispecie criminose, non in rapporto di specialitร , siano applicabili al medesimo fatto-reato; in tali casi, non opera il concorso formale dei reati ma viene sanzionata solo la fattispecie piรน grave che โassorbeโ il disvalore della seconda.
Nel caso di specie, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui tra calunnia (368 c.p.) e diffamazione (595 c.p.) opera, appunto, il principio di assorbimento della seconda fattispecie nella prima, piรน grave.
Invero, non mancano Sentenze (v. Cassazione penale, sez. VI, 19/02/2016,n.15851) che configurano il rapporto tra le due norme in termini di specialitร (tesi che appare preferibile).
La Corte, peraltro, afferma il principio per cui la mancanza di dolo del delitto di calunnia, di norma, esclude anche il dolo di diffamazione, quanto meno โsul piano del putativoโ. Si tratta, infatti, di due reati a dolo generico e la convinzione della fondatezza delle accuse mosse alle persone offese esclude, quindi, il dolo di entrambe le fattispecie in quanto la diffamazione, comโรจ ovvio, non รจ punibile a titolo di colpa.
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โฆdi regola, il reato di calunnia assorbe quello di diffamazione (Sez. 6, n. 31601 del 11/05/2017, Di Michele, Rv. 270749: “Non รจ configurabile il concorso tra il delitto di calunnia e quello di diffamazione, in quanto la denuncia della commissione di un reato nella consapevolezza dell’innocenza del/’incolpato, necessariamente consistente nell’attribuzione di un fatto disonorevole, determina l’assorbimento del meno grave reato di diffamazione“), va ribadito il principio, giร affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui รจ viziata da illogicitร la motivazione del giudice di merito che – con riguardo ai delitti di diffamazione e di calunnia, contestati ex art. 81, comma primo, cod. pen., e, quindi, commessi con un’unica dichiarazione diretta a piรน persone, falsamente attributiva dรฌ una condotta che, se rispondente al vero, costituirebbe reato – affermi la sussistenza del delitto di diffamazione senza motivare il proprio dissenso dalla pronuncia assolutoria, seppur coperta da giudicato, relativa al delitto di calunnia, fondata sul presupposto che l’agente aveva il fondato convincimento della colpevolezza della persona cui ha attribuito la condotta criminosa, atteso che trattandosi di delitti commessi con unica dichiarazione diretta a piรน persone, essi sono connotati dal medesimo elemento psicologico (dolo generico), di talchรฉ l’errore sulla veritร della condotta attribuita, se pur determinato da colpa, vale ad escludere la punibilitร con riferimento ad entrambe le ipotesi criminose, sanzionabili esclusivamente a titolo di dolo (Sez. 5, n. 49021 del 05/11/2004, Tartaglione, Rv. 231283).
Nel caso in esame, la rilevanza attribuita, ai fini dell’esclusione del dolo di calunnia, alla pretesa intima convinzione dell’imputato di essere un perseguitato e di essere avversato dalla magistratura, avrebbe dovuto essere valutata altresรฌ ai fini della esclusione, anche sotto il profilo putativo, del dolo di diffamazione.