๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐ ๐๐ข๐๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐๐๐: Lavoro interinale e responsabilitร datoriale
Lavoro interinale e responsabilitร datoriale
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Nellโambito del contratto di somministrazione di lavoro (in cui unโazienda somministrante fornisce a unโazienda utilizzatrice dei lavoratori allโuopo formati) non vโรจ dubbio che il somministrante assuma la posizione di datore di lavoro in quanto forma e retribuisce, anche nel periodo in cui non รจ utilizzato, il lavoratore somministrato. ร, quindi, il somministrante che risponde della responsabilitร ex art. 2049 c.c. qualora il lavoratore sia utilizzato dallโimpresa con cui la societร somministrante ha stipulato il contratto di fornitura di lavoro?
La Cassazione risponde a questa domanda analizzando diffusamente le leggi che, nel tempo, hanno regolato il contratto di somministrazione di lavoro (ora, il D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 capo IV, artt. 30 e ss.) ritenendo dirimente non il ruolo del datore di lavoro in senso tecnico (che resta il somministrante), ma lโinserimento nellโorganizzazione imprenditoriale dellโutilizzatore. Questi assume, quindi, il ruolo di padrone o committente di cui allโart. 2049 c.c. in quanto il lavoratore, per tutta la durata della missione, โsvolge la propria attivitร nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatoreโ (art. 30 d.lgs. 81/2015).
La mancata riproposizione, nel testo di legge vigente, dellโart. 26 d.lgs. 276/2003 che attribuiva allโutilizzatore la responsabilitร per i danni cagionati a terzi dal lavoratore si spiega proprio per la superfluitร della norma che disegnava un regime sovrapponibile al criterio ordinario di riparto.
Inoltre, se il danneggiato รจ proprio lโutilizzatore, le medesime considerazioni inducono a escludere che il somministrante risponda dei danni cagionati dal lavoratore ai sensi dellโart. 2049 c.c..
โฆ. Lavorare “nell’interesse” (dellโutilizzatore) congiunto ai poteri di direzione e controllo di chi di detto interesse รจ il titolare non puรฒ non significare a questo punto – passando da un’ottica meramente sinallagmatica a una materiale/esecutiva -, essere adibiti da tale soggetto con modalitร concrete nella sua organizzazione imprenditoriale.
E’ logico allora, prima ancor che giuridico (e non a caso coincide con la ratio del paradigma del generaleย art. 2049 c.c.: la predisposizione), che, nell’ipotesi in cui il lavoratore cagioni danni a terzi, la concreta gestione direzionale dell’utilizzatore, espressa dai testi normativi in modo continuo – e dunque caratterizzante – come si รจ visto, comporta laย responsabilitร ย extracontrattuale dell’utilizzatore stesso. Non avrebbe altrimenti alcun significato l’inserimento specifico nella struttura e la correlata individuazione dell’attivitร , concreta si ripete, da svolgere, ruoli riconducibili entrambi all’utilizzatore. Ciรฒ considerato, allora, รจ l’art. 20 (n.d.r. del d.lgs. 276/2003, vigente allโepoca dei fatti) a dirimere, e conseguentemente l’art. 26 ne รจ una sottolineatura, riproducendo in ultima analisi il paradigma dell’art. 2049 c.c.ย la cui applicabilitร discende, implicita ma inequivoca, giร dall’art. 20: il che spiega l’assenza di una norma analoga all’art. 26 nel testo normativo precedente e in quello del 2015, per il resto sostanzialmente sovrapponibili nella configurazione della fattispecie.
Se il fatto illecito danneggia invece l’utilizzatore, รจ ovvio che l’utilizzatore non puรฒ rivestire sia il ruolo del danneggiato sia il ruolo del responsabileย ex art. 2049 c.c.ย Il che perรฒ non significa che laย responsabilitร ย extracontrattuale di cui all’art. 2049 c.c.ย si sposti sul somministratore, poichรจ il fatto illecito viene compiuto esattamente come nel caso precedente: nell’ambito dell’inserimento concreto che l’utilizzatore ha determinato per il lavoratore nella sua struttura organizzativa, assegnando al lavoratore le direttive specifiche. L’art. 2049, pertanto, non puรฒ dunque in tal caso ricadere su nessuno dei due imprenditori: nรจ sul danneggiato utilizzatore, nรจ sul somministratore anche se รจ il datore di lavoro, in quanto la “missione” trasferisce l’attivitร lavorativa, come oggetto di predisposizione prima ancora che di materiale fruizione, all’utilizzatore; e l’istruzione preventiva che il somministratore deve irrogare al suo dipendente non puรฒ far venir meno gli effetti della conformazione concreta del lavoro che viene effettuata dall’utilizzatore.
L’utilizzatore รจ divenuto, pertanto, il predisponente che inserisce nella struttura lavorativa il lavoratore. E ciรฒ discende dal contratto di somministrazione, cosรฌ come รจ legalmente configurato laddove si assegna all’utilizzatore l’interesse nel senso di elezione/identificazione dell’incombenza lavorativa, nonchรจ la direzione e il controllo della stessa. Attribuire laย responsabilitร ย a chi non ha, finchรจ e perchรจ il lavoratore รจ “in missione”, potere alcuno di direzione e di controllo sulla sua attivitร non รจ compatibile con l’art. 2049 c.c., che reca insito il precetto del padrone o committente concretizzante il lavoro da svolgere come fonte diย responsabilitร ย di chi lo impone per l’attivitร di chi lo riceve. Chi infatti adibisce il lavoratore all’esercizio delle concrete incombenze รจ, per legge, l’utilizzatore.