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La Cassazione sui presupposti dell’azione revocatoria

#REVOCATORIA #PRESUPPOSTI

Corte di Cassazione, sez. I civile, n. 31920 del 06.12.2019

Corte di Cassazione, sez. I civile, n. 31654 del 04.12.2019

In primo luogo, la Corte rammenta e definisce i presupposti applicativi dellโ€™azione revocatoria di cui allโ€™art. 2901 c.c.:

ย (C. Cass. 31920-2019) Il creditore, per ottenere la revocatoria dell’atto, deve provare: a) il pregiudizio che l’atto di disposizione, compiuto dal debitore, ha arrecato alle sue ragioni (il c.d. eventus damni, che costituisce un fatto oggettivo); in altri termini, il creditore deve provare che il patrimonio del debitore, a seguito dell’atto di disposizione di cui chiede la revoca, รจ divenuto insufficiente a soddisfare il suo credito; b) la conoscenza di detto pregiudizio (c.d. scientia fraudis, che costituisce fatto soggettivo), nel caso in cui l’atto di disposizione sia a titolo gratuito, da parte del solo debitore, e, nel caso in cui l’atto di disposizione sia a titolo oneroso, anche da parte del terzo acquirente; in altri termini il creditore deve provare che il terzo sapeva che il suo dante causa aveva debiti e che il restante patrimonio del suo dante causa era insufficiente a soddisfarli; c) nel caso in cui l’atto di disposizione del quale si chiede la revoca sia anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione (c.d. consilium fraudis, che costituisce altro fatto soggettivo), nel caso in cui l’atto di disposizione sia a titolo gratuito, da parte del solo debitore, e, nel caso in cui l’atto di disposizione sia a titolo oneroso, anche da parte del terzo acquirente; in altri termini il creditore deve provare che il debitore aveva compiuto l’atto di disposizione con la precisa intenzione di non soddisfare il credito che avrebbe successivamente assunto e che questa intenzione fosse nota al suo acquirente.

In secondo luogo[1] (C. Cass. 31654-2019), si chiarisce che:

-) lโ€™eventus damni puรฒ consistere anche in un atto dispositivo che, senza diminuire il patrimonio del debitore, determini una variazione anche solo qualitativa del patrimonio del debitore tale da rendere piรน incerta o piรน difficile il soddisfacimento del credito (si รจ ritenuto sussistente lโ€™eventus damni nel caso in cui, nellโ€™ambito di unโ€™operazione societaria, il debitore abbia perso la proprietร  di unโ€™immobile e acquistato quote societarie pur di valore equivalente);

-) esso, inoltre, deve essere apprezzato con esclusivo riferimento al patrimonio del debitore senza che rilevino lโ€™eventuale presenza di garanzie e la solvibilitร  dei coobbligati.

***

il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltร  nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre รจ onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Sez.3, 19/07/2018, n. 19207; Sez. 6, 10/02/2015, n. 2530; Sez. 3, 04/07/2006, n. 15265; Sez. 3, 27/10/2004, n. 20813).

โ€ฆil presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltร  nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre รจ onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Sez.3, 19/07/2018, n. 19207; Sez. 6, 10/02/2015, n. 2530; Sez. 3, 04/07/2006, n. 15265; Sez. 3, 27/10/2004, n. 20813).

โ€ฆin tema di revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore l’art. 2901 cod.civ. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, cosรฌ da pregiudicare la facoltร  del creditore di soddisfarsi sul medesimo. La norma in questione, perรฒ, non esige, quale ulteriore requisito, anche l’impossibilitร  o difficoltร  del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, nel caso di solidarietร  passiva, inclusa quella discendente da fideiussione senza beneficio di escussione, l’eventus damni va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l’indagine sull’eventuale solvibilitร  dei coobbligati (Sez. 2, n. 6486 del 22/03/2011,Rv. 617517 – 01; Sez. 1, 31/05/2007, n. 12770; Sez. 1, 21/11/1990, n. 11251). Deve quindi ritenersi irrilevante l’eventuale responsabilitร  solidale, in tutto o in parte della societร  conferitaria, nei cui confronti comunque la creditrice avrebbe dovuto preventivamente lo procurarsi un titolo esecutivo, per eliminare il pregiudizio negativo ingenerato dall’uscita del cespite dal patrimonio di *** Informatica e della conseguente maggior difficoltร  nella realizzazione del credito in precedenza ravvisata


[1] Lโ€™ordine รจ logico, non cronologico.