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Tizio, dipendente di una multinazionale, riceve dal suo superiore Mevio l’incarico di sorvegliare il collega di lavoro Caio ed impedire che lo stesso divulghi ad aziende concorrenti alcuni importanti segreti aziendali dei quali รจ a conoscenza. Un giorno Tizio segue Caio nei locali dove รจ in corso di svolgimento una convention e nota che lo stesso, dopo essersi appartato con due persone, consegna loro una pen drive e ne riceve in cambio una busta, nella quale gli sembra di scorgere del denaro. Convinto di aver assistito alla consegna di materiale di proprietร  aziendale in favore di personale riconducibile ad una societร  concorrente, Tizio, sentendosi autorizzato dall’ordine del proprio superiore gerarchico, interviene bruscamente e aggredisce il gruppo, pretendendo l’immediata consegna del supporto informatico. Ne nasce una colluttazione nel corso della quale Tizio, credendo di scorgere un’arma puntata nella sua direzione, impugna la pistola legalmente detenuta ed esplode un colpo in direzione di Caio, colpendolo in modo letale. Subito dopo, spaventato per l’accaduto, Tizio si dร  alla fuga, portando con sรฉ la pen drive caduta a terra durante la colluttazione. Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, individui le ipotesi di reato configurabili a carico del suo assistito, prospettando, altresรฌ, la linea difensiva piรน utile alla difesa dello stesso.

Svolgimento

1. Premessa

In estrema sintesi, i fatti commessi da Tizio sembrano astrattamente riconducibili, nellโ€™ordine in cui sono stati commessi, alle fattispecie di Minaccia, Omicidio doloso e Furto, avvinte tra di loro dal vincolo della continuazione.

Nondimeno, sul piano difensivo, vi sono ragioni per sostenere che il primo reato รจ stato commesso in stato di legittima difesa, il secondo รจ tuttโ€™al punibile a titolo di Omicidio colposo perchรฉ commesso in stato di legittima difesa putativa, mentre il terzo addirittura non sussiste.

1. Reati astrattamente configurabili

1.1. Innanzitutto, la pretesa di Tizio di ricevere immediatamente da Caio e dalle due persone con cui questi si era appartato lโ€™immediata consegna della pen drive sembra astrattamente riconducibile allโ€™art. 612 c.p., che punisce โ€œChiunque minaccia ad altri un ingiusto dannoโ€. Secondo la giurisprudenza, tale reato sussiste quando lโ€™agente prospetta un male futuro ed ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontร  del soggetto passivo, piรน precisamente dal suo rifiuto di sottostare a una richiesta dello stesso agente. Nel caso di specie, Tizio, aggredendo Caio e le due persone mentre intimava loro di consegnare la pen drive, ha fatto intendere (sulla configurabilitร  della minaccia implicita la giurisprudenza รจ concorde: cfr. Cass. 29261/2017) che, in caso di mancata esecuzione della intimazione, avrebbe esercitato violenza fisica nei loro confronti, ossia cagionato loro un male ingiusto (in quanto consistente nella lesione del bene della incolumitร  fisica) e notevole (data la determinazione con cui Tizio ha preteso la consegna della pen drive).

1.2. In secondo luogo, lโ€™esplosione di un colpo di arma da fuoco allโ€™indirizzo di caio e la sua uccisione costituisce, in assenza di elementi che inducano a ritenere che la morte sia dipesa da fattori autonomi (es.: infarto indipendente dallโ€™esplosione), un caso paradigmatico di Omicidio doloso ex art. 575 c.p.

1.3. Infine, il portare via con sรฉ la pen drive da parte di Tizio รจ apparentemente riconducibile alla fattispecie di Furto (art. 624 c.p.). In effetti, di tale fattispecie sembrano sussistere tutti gli estremi: a) fine di trarre profitto, consistente nella disponibilitร  di uno strumento informatico funzionante; b) impossessamento mediante sottrazione, consistente nellโ€™allontanare il bene che ne forma oggetto dalla sfera di controllo del precedente detentore ad una distanza tale da non consentire lโ€™immediato ripristino di tale sfera e nella correlativa instaurazione di un autonomo controllo da parte dellโ€™agente; c) cosa mobile altrui, costituita dal dispositivo informatico di proprietร  di Caio.

2. Argomenti favorevoli alla difesa di Caio

Come anticipato, vi sono buone ragioni per ritenere che i fatti commessi da Tizio, astrattamente riconducibili alle fattispecie di Minaccia, Omicidio doloso e Furto, siano, a seconda dei casi, non punibili oppure punibili a titolo meno grave.

2.1. Cosรฌ, per quanto riguarda la Minaccia, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la prospettazione di un male ingiusto e notevole, se finalizzata a impedire la commissione di un reato, costituisce legittima difesa, e come tale non รจ punibile ex art. 52, comma 1, c.p. Nel caso di specie, tale norma puรฒ trovare applicazione in particolare per due ragioni. Innanzitutto, dato che Tizio era stato incaricato dal superiore di sorvegliare Caio per impedire la rivelazione di segreti commerciali (punita dallโ€™art. 623 c.p.) e dato che tale rivelazione non si era ancora consumata con la semplice consegna della pen drive ai due estranei, Tizio ha incarnato (per immedesimazione organica) per lโ€™impresa quella difesa di un diritto proprio (alla segretezza commerciale) contro il pericolo attuale di unโ€™offesa ingiusta (la divulgazione di informazioni esclusive di valore economico) in cui riposa lโ€™essenza della legittima difesa. In secondo luogo, dato che la condotta in esame non รจ consistita nella causazione di danni fisici ingenti, bensรฌ in un atteggiamento genericamente spaventoso (moderatamente offensivo del bene della libertร  morale), al fine di evitare la divulgazione di notizie di possibile importanza capitale (gravemente offensiva del bene della segretezza commerciale), sussiste anche il rapporto di proporzione tra offese,parimenti richiesto dallโ€™art. 52, comma 1, c.p.

2.2. Dโ€™altro canto, per quanto riguarda lโ€™Omicidio, ci si potrebbe chiedere se possa farsi valere la scriminante della legittima difesa domiciliare ex art. 52, comma 2, c.p., che il comma 3 del medesimo articolo estende al โ€œcaso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivitร  commerciale, professionale o imprenditorialeโ€. Ora, posto che la peculiaritร  della legittima difesa domiciliare risiede nel fatto che, quando ne ricorrono i presupposti, la proporzione tra offesa e difesa รจ presunta, con conseguente superfluitร  di ogni accertamento giudiziale in merito, la risposta al quesito posto sembra dover essere negativa. Ciรฒ per lโ€™elementare ragione, ben messa in evidenza da una recente sentenza (Cass. 44011/17), che, tra i presupposti della legittima difesa domiciliare, vi รจ la circostanza che la vittima della reazione difensiva deve aver violato il domicilio dellโ€™agente (โ€œLa causa di giustificazione prevista dall’art. 52, comma secondo, cod. pen., modificato dall’art. 1 legge 13 febbraio 2006 n. 59 non opera nell’ipotesi di trattenimento del soggetto passivo del reato all’interno di un esercizio commerciale, non rilevando siffatta condotta ai fini dell’integrazione della violazione di domicilio ove non vi sia stata espressa manifestazione della volontร  contraria da parte del titolare dello โ€˜iusexcludendialiosโ€™โ€), mentre nel caso di specie la vittima della reazione di Tizio, cioรจ Caio, in quanto dipendente dellโ€™impresa comune, era legittimamente presente nel luogo in cui รจ stato colpito.

Tuttavia, la non applicabilitร  dellโ€™art. 52, comma 2, c.p., non toglie che ci si debba ancora interrogare sullโ€™applicabilitร  dellโ€™ipotesi generale di legittima difesa, di cui allโ€™art. 52, comma 1 c.p., giร  esaminata (e applicata) sopra con riguardo al reato di Minaccia. Al riguardo, si profila unโ€™alternativa, il cui scioglimento dipende da cosa intende la traccia per โ€œcredendo di scorgereโ€. In sintesi, se con ciรฒ si intendesse che Caio effettivamente ha puntato una pistola verso Tizio, allora la reazione posta in essere da questโ€™ultimo andrebbe inquadrata senzโ€™altro come legittima difesa. Tizio, infatti, ha mirato a salvaguardare un bene (vita) e a evitare un pericolo (annientamento) esattamente identici al bene sacrificato e al pericolo realizzato a danno di Caio, con conseguente sussistenza dellโ€™illustrato elemento-chiave della proporzione tra offesa e difesa. Se, invece, โ€œcredendo di scorgereโ€ stesse a significare che Tizio si รจ solo suggestionato, cioรจ ha erroneamente ritenuto sussistente una situazione di legittima difesa, allora troverร  applicazione lโ€™art. 59, comma 4 c.p., che dร  rilievo alla cd. scriminante putativa nei termini che seguono: se la suggestione non รจ rimproverabile (es.: perchรฉ la vittima impugnava uno strumento assai simile a una pistola), allora lโ€™agente andrร  esente da pena per difetto di colpevolezza; se, invece, la suggestione รจ rimproverabile (es.: perchรฉ la vittima aveva le mani ben in evidenza e impugnava uno strumento nientโ€™affatto simile a una pistola) e il fatto รจ preveduto dalla legge come delitto colposo, come avviene nel caso di specie, allora lโ€™agente sarร  punibile solo per Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

2.3. Infine, per quanto riguarda il Furto, a ben vedere, pur potendosi ricorrere anche qui, come per la Minaccia, alla scriminante della legittima difesa, la non punibilitร  di Tizio puรฒ essere argomentata giร  sul piano del fatto tipico. A dispetto di quanto era apparso inizialmente, Tizio, nellโ€™impossessarsi della pen drive di Caio, non ha agito, a ben vedere, con lโ€™atteggiamento intenzionale (col dolo specifico) tipico dellโ€™agente furtivo. Infatti, la recente giurisprudenza ha identificato tale atteggiamento con โ€œla finalitร  di ricavare dalla cosa sottratta un’utilitร  apprezzabile in termini economico-patrimoniali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insussistente l’elemento soggettivo del reato in un caso nel quale l’imputato aveva asportato due fusibili dalla scatola di derivazione elettrica di una saracinesca del magazzino dell’azienda dove lavorava e svolgeva attivitร  di rappresentante sindacale, al fine di consentire ai colleghi di uscir fuori per porre in essere atti di protesta contro il datore di lavoro)โ€ (Cass. 25821/19). Ed รจ proprio tale orientamento economico-patrimoniale a mancare nella condotta di Tizio. Egli, infatti, si รจ impossessato della pen drive, non giร  per rivenderla oppure per evitare di comprarne una, bensรฌ al solo scopo di attuare quel compito di prevenzione del reato di Rivelazione di segreti industriali che gli era stato affidato nellโ€™interesse dellโ€™impresa di cui era dipendente. Tutto ciรฒ con la conseguenza ultima, appunto, della carenza del prescritto dolo specifico di furto e, in ultima analisi, dellโ€™atipicitร  del fatto commesso.