๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐š ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐œ๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ.๐ŸŽ๐Ÿ‘.๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“: ๐‚๐š๐ฌ๐จ “๐ƒ๐ข๐œ๐ข๐จ๐ญ๐ญ๐ข” ๐ฅ๐š ๐‚๐š๐ฌ๐ฌ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž

๐‚๐š๐ฌ๐จ “๐ƒ๐ข๐œ๐ข๐จ๐ญ๐ญ๐ข” ๐ฅ๐š ๐‚๐š๐ฌ๐ฌ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza 6 marzo 2025, n. 5992

In relazione alla domanda di condanna del Governo italiano al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dellโ€™illegittima restrizione della libertร  personale avvenuta a bordo della nave della Guardia Costiera italiana โ€œU. Diciottiโ€, dal 16.8.2018 al 25.8.2018, a causa del mancato consenso allโ€™attracco della nave nei porti italiani, del mancato consenso allo sbarco sulla terra ferma e per il trattenimento sulla nave nel porto di Catania (fonte: sito della Corte di Cassazione, sezione normativa, sentenze e novitร  della Corte):

La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Roma secondo cui, pur ravvisando la giurisdizione ordinaria per essersi trattato non di un atto politico, ma di un atto amministrativo, pienamente sindacabile, la domanda risarcitoria non poteva trovare accoglimento per difetto della colpa della pubblica amministrazione e, comunque, in mancanza di allegazione e prova del danno conseguenza.

Con ordinanza n. 5992 del 6.3.2025 le Sezioni Unite hanno espresso i seguenti principi di diritto disponendo il rinvio al giudice a quo:

– il rifiuto dellโ€™autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni non puรฒ considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale ma si tratta di un atto amministrativo;

– non vi รจ dunque difetto assoluto di giurisdizione, e nemmeno relativo, in favore cioรจ del giudice amministrativo, non vertendosi in materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

– il potere discrezionale che connota l’azione di governo รจ circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche, tra i quali vi รจ il rispetto e la salvaguardia dei diritti inviolabili della persona;

– lโ€™azione del Governo, ancorchรฉ motivata da ragioni politiche, non puรฒ mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti che la Costituzione e la legge gli impongono, soprattutto quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini (o stranieri), costituzionalmente tutelati;

–ย lโ€™obbligo del soccorso in mare corrisponde ad una antica regola di carattere consuetudinario, rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessitร ; come tale esso deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dellโ€™immigrazione irregolare;

–ย le Convenzioni internazionali in materia, cui lโ€™Italia ha aderito, costituiscono, dunque, un limite alla potestร  legislativa dello Stato e, in base agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga sulla base di scelte e valutazioni discrezionali dellโ€™autoritร  politica, poichรฉ assumono, in base al principio โ€œpacta sunt servandaโ€, un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna;

– lo Stato responsabile del soccorso deve organizzare lo sbarco nel piรน breve tempo ragionevolmente possibile, fornendo un luogo sicuro in cui terminare le operazioni di soccorso; per โ€œluogo sicuroโ€ si intende un โ€œluogoโ€ in cui sia garantita non solo la โ€œsicurezzaโ€ โ€“ intesa come protezione fisica โ€“ delle persone soccorse in mare, ma anche il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, tra i quali, ad esempio, il diritto dei rifugiati di chiedere asilo;

– escluso che il trattenimento a bordo della nave costiera di migranti non ancora compiutamente identificati (e potenzialmente titolari del diritto di asilo ex art. 10, terzo comma, Cost.) possa essere inquadrato nellโ€™ambito di procedimenti di espulsione o di estradizione, non puรฒ nemmeno ipotizzarsi che detto trattenimento possa trovare copertura sovranazionale quale misura (assimilabile allโ€™arresto o alla detenzione regolare) finalizzata a impedire lโ€™ingresso illegale nel territorio;

– perchรฉ un evento dannoso sia imputabile a responsabilitร  della p.a., tale imputazione non potrร  avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimitร  del provvedimento amministrativo, richiedendo, invece, una piรน penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilitร  aquiliana;

– la sussistenza di tale elemento sarร  riferita non al funzionario agente, ma alla p.a. come apparato, e sarร  configurabile qualora lโ€™atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialitร , correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi lโ€™esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalitร  amministrativa;

– la prova del danno – conseguenza puรฒ essere offerta a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti; in ipotesi di restrizione della libertร  personale, i margini di un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ferma restando la non predicabilitร  di un danno in re ipsa, risultano particolarmente forti, tanto piรน per una vicenda dai contorni fattuali chiari come quelli di cui si tratta.