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ย Cons. Stato, sez. VI, 12 settembre 2024, n. 7540

Eโ€™ legittimo il provvedimento sanzionatorio dellโ€™Autoritร  per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) nei confronti di un corriere espresso in caso di ulteriori violazioni agli obblighi informativi in materia di servizi postali che siano accertate successivamente allโ€™adozione di una ordinanza ingiunzione della medesima Autoritร , impugnata con opposizioneย sub iudice, per analoghe violazioni precedentemente commesse. Difatti, in tal caso non viene in rilievo un illecito permanente ma una reiterazione di violazioni autonomamente sanzionabili ai sensi dellโ€™art. 8-bisย della l. 24 novembre 1981, n. 689.
Lโ€™eventuale pendenza di un giudizio per la impugnazione di un provvedimento sanzionatorio non preclude allโ€™Autoritร  per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il riesercizio del medesimo potere sanzionatorio volto a punire ulteriori analoghe violazioni. Difatti, trattandosi di condotte giuridicamente separate e punite con provvedimenti distinti e collegati a comportamenti giuridicamente diversi, non viene in rilievo un illecito permanente e i provvedimenti sanzionatori possono essere oggetto di autonoma e separata opposizione giudiziale.

Il giudizio ha riguardato la irrogazione di una sanzione amministrativa da parte dellโ€™Agcom nei confronti di una societร  esercente attivitร  di โ€œcorriere espressoโ€ per la violazione di obblighi informativi in materia di servizi postali. In relazione ad analoghe infrazioni, tale operatore era stato giร  attinto tre anni prima da un precedente provvedimento sanzionatorio impugnato innanzi al giudice amministrativo ed il gravame, alla data di notifica della nuova ordinanza ingiunzione, non risultava definito con sentenza passata in giudicato. La sezione ha ravvisato una ipotesi di reiterazione di condotte illecite (da considerare, quindi, comeย autonomamente sanzionabili), seppure simili, se non in parte sovrapponibili rispetto a quelle contestate in precedenza, e non una condotta illecita permanente.