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Al convivente di fatto si applica la disciplina dellโimpresa familiare
Corte Costituzionale n 148 del 25 luglio 2024
La Corte costituzionale (sentenza n. 148 del 2024) ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale dellโarticolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare – oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – anche il ยซconvivente di fattoยป e come impresa familiare quella cui collabora anche il ยซconvivente di fattoยป. Inoltre, in via consequenziale, ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale dellโart. 230-ter del codice civile, che, introdotto dalla legge n. 76 del 2016 (cosiddetta legge Cirinnร ), riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente piรน ridotta.
Per ยซconviventi di fattoยป โ secondo la definizione prevista dallโart. 1, comma 36, di tale legge โ si intendono ยซdue persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materialeยป. Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, avevano sollevato questioni di legittimitร costituzionale della disciplina dellโimpresa familiare – in riferimento, in particolare, agli articoli 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione – nella parte in cui il convivente more uxorio non era incluso nel novero dei ยซfamiliariยป. La Corte costituzionale ha accolto le questioni rilevando che, in una societร profondamente mutata, vi รจ stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha riconosciuto piena dignitร alla famiglia composta da conviventi di fatto.
Rimangono le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio; ma quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tale รจ il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione; diritto che, nel contesto di unโimpresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta, rischiando altrimenti di essere inesorabilmente attratta nellโorbita del lavoro gratuito. La Corte – nel sottolineare che la tutela del lavoro รจ strumento di realizzazione della dignitร di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunitร , a partire da quella familiare – ha ritenuto, quindi, irragionevole la mancata inclusione del convivente di fatto nellโimpresa familiare .