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Lโaffidamento in house โcongiuntoโ: sempre necessaria unโadeguata motivazione
a cura del cons. Luca Cestaro
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Consiglio di Stato, Sez. VII, Sentenza n. 9452 del 2.11.2023
1 – Lโinteressante pronuncia in commento affronta la scelta di un Ateneo di affidare, mediante affidamento diretto (i.e. senza gara), taluni servizi strumentali (i.e. software gestionali) al CINECA (ente consortile partecipato da molte Universitร ) piuttosto che a una societร concorrente che, secondo quanto afferma la stessa Sentenza, รจ lโunico vero competitor del CINECA, con una quota di mercato pari al 5% rispetto alla quota del 90% detenuta dal consorzio.
2 โ Diversi i principi di interesse affermati. Il primo riguarda la natura dichiarativa dellโiscrizione delle societร โin houseโ allโelenco tenuto dallโANAC e previsto allโart. 192 del codice dei contratti del 2016 (d.lgs. 50/2016), di recente superato dal โnuovoโ codice (verrebbe da dire โancora piรน nuovoโ codice adottato con d.lgs. n. 36/2023). Al fine di procedere allโaffidamento diretto, la stessa norma impone semplicemente che lโiscrizione sia richiesta e tanto conforta lโindirizzo del giudice di prime cure secondo cui la delibera di inserimento: ยซcostituisce โฆ un atto โpresuppostoโ dellโunico provvedimento dal quale โderiva lโinteresse a ricorrereโ, cioรจ quello di affidamento del servizio in favore del Consorzio, da considerarsi lโunico atto realmente lesivo dellโinteresse della ricorrenteยป.
Lโaffermazione del principio consente di confermare il radicamento della competenza in capo al Tribunale amministrativo โperifericoโ (T.A.R. Calabria) ai sensi dellโart. 13 co 4 bis del c.p.a. (ยซla competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sรจ anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenzaยป).
Rileva la Sezione che, anche a voler ritenere diversamente, opererebbe il criterio di attribuzione della competenza funzionale di cui al combinato disposto degli artt. 14 co. 3 e 119 co. 1 lett. a) del c.p.a. che prevarrebbe sulla competenza funzionale del T.A.R. del Lazio (Roma), prevista per i provvedimenti dellโANAC. Il T.A.R. Calabria bene ha fatto, quindi, a ritenere la propria competenza in quanto Tribunale amministrativo periferico (comunque) competente per i provvedimenti concernenti la procedura di affidamento.
Si riafferma il principio per cui la competenza del Tribunale periferico per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ยซcosรฌ come non subisce la vis attractiva di atti generali o normativi ex art. 13, comma 4-bis, Cod. proc. amm. (su tutte, cfr. Cons. Stato, V, 24 ottobre 2019, n. 7263), allo stesso modo non puรฒ essere derogata in virtรน di un atto presupposto, privo di carattere generale o normativo [โฆ] pur soggetto a (diversa) competenza funzionaleยป (cfr. Cons. St., sez. V, 22 marzo 2021, ord. n. 2436).
2 โ Quanto alla possibilitร di ritenere il CINECA, ente โin houseโ delle Universitร partecipanti, il T.A.R. della Calabria lโaveva esclusa in quanto non esistevano strumenti ulteriori (es. organi straordinari, patti parasociali) rispetto a quelli ordinariamente riferibili alla partecipazione sociale (ossia, principalmente, il diritto di voto nellโassemblea).
Poichรฉ gli organi sociali operavano secondo le regole proprie del diritto comune, stante la composizione pulviscolare dellโente consortile, il T.A.R. calabrese aveva escluso che fosse garantita ai singoli enti aderenti la possibilitร di esercitare congiuntamente un controllo analogo a quello esplicato sui propri servizi secondo quanto richiesto per il cd. โin houseโ congiunto dallโart. 5 co. 5 del d.lgs. 50/2016.
Sul punto, il Consiglio di Stato ribalta lโimpostazione della Sentenza del giudice di primo grado (confermata, come si dirร , per il resto). Per un verso, si afferma che non รจ possibile applicare senzโaltro ai consorzi gli istituti che possono concretizzare lโ โin houseโ nelle societร di capitali (es. patti parasociali); per altro verso, si affermaย che il controllo congiunto non deve essere considerato quale controllo paritario e che รจ sufficiente che vi siano nello Statuto strumenti idonei ad assicurare che ciascuna pubblica amministrazione controllante, assieme alle altre, sia in grado di controllare lโattivitร del soggetto controllato senza che sia necessaria, tuttavia, unโinfluenza paritaria dei partecipanti. Si afferma che ยซi poteri dei soggetti pubblici che partecipano (nel caso i consorziati) debbono infatti essere verificati secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicchรฉ a tal fine รจ sufficiente che il controllo della mano pubblica sullโente affidatario, purchรฉ effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalitร , senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo enteยป.
Nel caso di specie, la concreta analisi di funzionamento degli organi consortili porta la Sezione a ritenere sussistenti i tre requisiti richiesti per integrare il controllo analogo in caso di โin houseโ congiunto. In particolare, risultano positivamente riscontrate le tre seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente unโinfluenza determinane sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
3 โ Viene confermato, invece, il capo della Sentenza di primo grado che aveva ritenuto insufficiente la motivazione per il ricorso allโaffidamento diretto secondo il modello tipico dellโโin houseโ.
La motivazione rafforzata per adottare una simile modalitร di affidamento รจ, infatti, richiesta dallโart. 192 co. 2 del d.lgs. 50/2016.
Si afferma che la Stazione appaltante deve redigere, al fine di affidare lโappalto โdirettamenteโ alla propria societร in house, unโapposita relazione recante:
ยซ- per un verso, una valutazione di convenienza della scelta di internalizzazione che tenga conto di tutti i parametri individuati dallโart. 192, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016 (qui applicabile ratione temporis), di modo che ciascuno di essi deve sussistere per supportare lโaffidamento in house, compreso quello di economicitร della gestione, poichรฉ รจ imposto allโamministrazione di dare conto, attraverso una valutazione complessa ed articolata, quali elementi fondanti la decisione di ricorrere allโin house providing, di una serie di parametri afferenti alla qualitร del servizio (quali i benefici per la collettivitร della forma di gestione prescelta in termini di โuniversalitร e socialitร โ del servizio nonchรฉ di โefficienzaโ e di โqualitร โ del servizio, oltrechรฉ di โottimale impiego delle risorse pubblicheโ), esulanti dallโeconomicitร del medesimo in senso stretto, ma che, una volta esternati, concorrono a sostenere, sotto il profilo motivazionale, il provvedimento di affidamento, nel loro complesso e non in via autonoma e separata lโuno dallโaltro;
– per altro verso, il giudizio di convenienza economica, riferito allโofferta, cosรฌ come in concreto formulata dalla societร partecipata, con specifico riferimento allโaffidamento di che trattasi (cfr. Cons. St., sez. III, 27 agosto 2021, n. 6062, in specie laddove si osserva che ยซdeve dubitarsi che il profilo della economicitร della scelta di internalizzazione costituisca solo un tassello della valutazione complessiva di convenienza di tale opzione organizzativa, la cui contestazione, pur se per ipotesi fondata, lascerebbe intatto il suo supporto giustificativo, affidato con carattere di asserita autosufficienza agli altri parametri presi in considerazione dalla predetta disposizione: infatti, anche laddove si ritenga che i suddetti parametri abbiano carattere equiordinato, assumendo pari dignitร nellโambito del percorso motivazionale atto a giustificare la soluzione organizzativa de qua, deve ritenersi che ciascuno di essi debba parimenti sussistere al fine di legittimarne lโadozione, con la conseguenza, processualmente rilevante, che, accertata lโinesistenza (o errata valutazione) di uno di essi, con particolare riguardo a quello inerente alla economicitร della gestione in house, debba automaticamente cadere la scelta complessivaยป)ยป.
Non รจ sufficiente, quindi, la motivazione adottata dallโAteneo che aveva evidenziato nella relazione come il CINECA offrisse un valore aggiunto rispetto a quanto reperibile sul mercato e la circostanza che le soluzioni offerte da Cineca fossero, ad un tempo, โsartorialiโ, perfettamente integrate ed integrabili rispetto al โmondoโ dellโIstruzione pubblica universitaria e tali da garantire anche alti livelli qualitativi coniugati a una forte presenza e disponibilitร .
Sarebbe stato necessario, invece, operare una concreta comparazione, anche sul piano economico, tra i servizi offerti dal CINECA e quelli offerti dalla concorrente privata.
Di sicuro interesse รจ la considerazione finale che attualizza il principio facendo riferimento alle disposizioni del nuovo codice. Si ribadisce, infatti, che โlโimportanza della comparazione, in termini di convenienza economica, emerge del resto chiaramente dallโart. 7, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023, vigente codice dei contratti pubblici, laddove il legislatore ha richiesto una necessaria valutazione sulla congruitร economica della prestazione anche in relazione al perseguimento di diversi obiettivi, tra cui quello della economicitร e si รจ premurato di chiarire che ยซi vantaggi di economicitร possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della societร Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercatoยปโ.