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Lโaccesso documentale non puรฒ essere convertito in accesso civico
a cura del Cons. Luca Cestaro
#accesso #atti #amministrativi #civico #documentale
Consiglio di Stato, sez. IV, Sent. n. 10275 del 22.11.2022
La parte ricorrente chiede lโaccesso cd. difensivo agli atti istruttori relativi a un accertamento di carattere ambientale sui terreni dove esercita la propria attivitร di impresa.
Il Consiglio di Stato coglie lโoccasione per ribadire i principi di cui allโAdunanza plenaria n. 10-2020 (su cui v. la pillola del 5.4.2020) nel senso della impossibilitร di beneficiare di un tipo di accesso diverso da quella azionato.
Giova rammentare che il rapporto tra accesso civico (di cui al d.lgs. 33-2013) e accesso documentale (ex L. 241/1990) รจ di integrazione e di complementarietร nel senso che lโaccesso documentale consente un accesso piรน โprofondoโ, ma con un campo di applicazione piรน ristretto in quanto circoscritto dalla necessaria presenza di un interesse diretto, concreto e attuale (art. 22 L. 241/1990).
Per un verso, in presenza di un simile interesse qualificato, cโรจ la possibilitร di accedere a documenti che non sarebbero ostensibili se richiesti azionando lโaccesso civico generalizzato (art. 5co. 2 d.lgs. 33/2013); questโultimo, infatti, soggiace a maggiori limitazioni: tendenzialmente lโaccesso civico cede il passo, ad esempio, alla riservatezza, mentre lโaccesso documentale, specie se โdifensivoโ puรฒ prevalere su di essa (v. lโart. 24 co. 7 L. 241/1990).
Per altro verso, lโaccesso civico non richiede la sussistenza di un interesse qualificato (perciรฒ lโistanza non deve essere motivata) e, quindi, esiste la possibilitร che lโistanza del cittadino debba essere respinta nella parte in cui aziona il diritto di accesso documentale ex L. 241/1990 per la mancanza di un interesse qualificato e che, tuttavia, essa possa essere accolta, anche in parte, come esercizio dellโaccesso civico generalizzato ai sensi dellโart. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013.
2 โ Ebbene, si ribadisce che il giudice ha la possibilitร di accogliere lโistanza come accesso civico (anche in mancanza dei presupposti per consentire lโaccesso procedimentale) solo se lโistanza medesima รจ generica; ย non puรฒ, invece, procedere in tal senso qualora lโistanza sia esplicita nellโoptare per una tipologia di accesso piuttosto che per lโaltra.
Per dirla con le parole della Sezione, โla pubblica amministrazione destinataria di unโistanza di accesso a documenti amministrativi che sia formulata in modo generico (ossia senza riferimento allโaccesso c.d. tradizionale oppure allโaccesso civico generalizzato) ovvero che contempli il richiamo di entrambi i predetti istituti (c.d. istanza cumulativa), ha il potere โ dovere di esaminarla nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento alla disciplina dellโaccesso civico generalizzatoโ. Allโopposto, โtale regola non deve essere seguita nel caso in cui lโinteressato abbia fatto inequivoco riferimento alla disciplina dellโaccesso oggetto della l. n. 241 del 1990: in tale ipotesi lโistanza dovrร essere esaminata unicamente sotto i profili dettati da tale ultima legge e non anche con riferimento allโaccesso civico generalizzatoโ.
Se, quindi, lโistante ha chiaramente manifestato la necessitร di accedere ai documenti per tutelare un proprio interesse diretto, concreto e attuale, non puรฒ sottrarsi allโattento scrutinio dellโamministrazione quanto allโeffettiva ricorrenza dei presupposti dellโaccesso documentale (ex L. 241/1990).
3 โ Il medesimo principio รจ applicato dal Consiglio di Stato anche con riferimento allโaccesso alle informazioni ambientali ai sensi dellโart. 1 d.lgs. 195/2005. Tale forma di accesso รจ volta essenzialmente โa far conoscere al pubblico e quindi alla collettivitร le informazioni che riguardano lโambiente in unโottica di trasparenza e di massima diffusione, al fine โdi contribuire sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una piรน efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare lโambienteโ (I considerando della direttiva 2003/4/Ce)โ; non puรฒ essere, quindi, accolta, quale accesso โambientaleโ, unโistanza motivata con esclusivo riferimento a esigenze difensive in diversi procedimenti a proprio carico che, di per sรฉ, non manifesta alcun โinteresse ambientaleโ.