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Sulle Giunte comunali che non rispettano la paritร di genere
a cura del cons. Luca Cestaro
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T.A.R. Campania, Salerno, Sentenza n. 66 del 12.01.2023
1 – Il T.A.R. si occupa dellโapplicazione dellโart. 1 co. 137 della L. n. 56/2014 (cd. Legge Del Rio). La disposizione prevede che โnelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puรฒ essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmeticoโ, percentuale che non รจ stata rispettata, nella composizione della Giunta, dal Sindaco del (piccolo) Comune di cui ci si occupa.
2 – Di interesse due affermazioni di diritto processuale.
In primo luogo, si afferma lโammissibilitร del ricorso collettivo, proposto congiuntamente da alcuni cittadini e da alcuni consiglieri comunali, in quanto la contestazione della composizione della Giunta evidenzia lโidentitร delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e, inoltre, lโassenza di un conflitto di interessi tra loro.
In secondo luogo, si nega che i consiglieri comunali (e, in genere, gli individui di genere maschile) siano legittimati a ricorrere in quanto non possono ottenere alcun beneficio individuale dallโannullamento della delibera che ha determinato la composizione della Giunta e poichรฉ lo status di consigliere comunale non implica lโinteresse a ricorrere contro qualsivoglia deliberazione illegittima: occorre, pur sempre, un interesse individuale.
Lโinteresse a ricorrere si radica, quindi, in capo ai cittadini di genere femminile dovendosi precisare che โla natura fiduciaria della carica assessorile non puรฒ giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco, soprattutto in realtร locali non particolarmente estese, come quella di cui ci si occupa, ciรฒ tanto piรน in considerazione del principio alla cui attuazione รจ finalizzata la norma in questione (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406)โ.
3 โ Nel merito, il Tribunale amministrativo ribadisce che il limite del 40% puรฒ essere derogato nel caso in cui sussista unโeffettiva impossibilitร di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge. Lโimpossibilitร , peraltro, deve essere adeguatamente provata e tanto implica โla necessitร di unโaccurata e approfondita istruttoria ed in una del pari adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettareโ.
Nel caso di specie le nomine sono avvenute in base alla โampia discrezionalitร del Sindacoโ e tenendo in considerazione i โvoti che ogni consigliere ha ottenuto in seno alle votazioni, nonchรฉ di alcune materie giร di conoscenza per i consiglieri riconfermati allโesito delle elezioniโ. Manca, quindi, una qualsivoglia istruttoria in merito alla composizione per genere della Giunta con la conseguenza che la relativa delibera di nomina deve essere annullata.