๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐๐ง๐๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: La configurabilitร del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche per omessa dichiarazione dellโinformazione interdittiva antimafia in relazione al contributo previsto dal c.d. decreto Sostegni
La configurabilitร del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche per omessa dichiarazione dellโinformazione interdittiva antimafia in relazione al contributo previsto dal c.d. decreto Sostegni.
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, sez. VI penale, n.14731 del 11/01/2022 (dep. 14/04/2022)
La pronuncia in oggetto chiarisce la non configurabilitร del reato previsto dallโarticolo 316 terc.p. nel caso in cui il soggetto agente abbia percepito un contributo a fondo perduto,previsto dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 1ย (c.d. decreto Sostegni) – convertito dallaย L. 21 maggio 2021, n. 69,ย dell’ammontare di 17.838,00 Euro, omettendo di dichiarare di essere stato destinatario di unโinformazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di Perugia.
La decisione origina dallโimpugnazione del provvedimento del Tribunale di Perugia, il quale confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei riguardi di P.A., rappresentante legale della societร X.
Il P. veniva indagato per il reato previsto dallโarticolo 316 ter c.p. per aver percepito, in data 09/04/2021, un contributo a fondo perduto, previsto dal D.L. n. 41/2021, dellโammontare di โฌ 17.838,00, omettendo, tuttavia, di dichiarare di essere stato destinatario di un’informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di Perugia il 09/05/2017.
Al riguardo, la difesa proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Il difensore sottolineava che il P. fosse destinatario di unโinformazione interdittiva antimafia e non di una misura di prevenzione e che, pertanto, non poteva questโultimo considerarsi tra gli i soggetti a cui รจ precluso lโaccesso al contributo previsto dal c.d. decreto Sostegni. Infatti, la difesa evidenziava che, in forza di dei rinvii normativi, assumeva valore preclusivo per la richiesta del contributo lโarticolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale sottende le misure di prevenzione del libro I, titolo I, capo II, nel cui ambito non รจ possibile rinvenire lโinformazione antimafia di tipo interdittivo.
Ebbene, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato.
In via preliminare, la Suprema Corte di Cassazione esegue unโefficace ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
โIlย D.L. n. 41 del 2021, art. 1,ย commi 8-9, prevede:
“8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi…… Le modalitร di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alย D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 25,ย commi da 9 a 14 del convertito, con modificazioni dallaย L. 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalitร di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attivitร di controllo.
Il D.L. n. 34 del 2020, art. 25, commi 8-9-10, a cui l’art. 1, come detto, rimanda, prevede:
“8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione
della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi L’istanza deve essere
presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
- L’istanza di cui al comma 8 contiene anche l’autocertificazione che l’soggetti richiedenti, nonchรฉ i soggetti di cui alย D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 85,ย commi 1 e 2, non si trovano nelle condizioni ostative di cui al cit.ย D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 67.
- Le modalitร di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate“.
Da tale quadro normativo รจ possibile evidenziare che il rinvio al d.lgs. n. 159/2011 รจ limitato allโarticolo 67, il quale, a sua volta, fa riferimento alle โpersone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo IIโ.
Dunque, lโambito soggettivo della preclusione prevista dallโarticolo 67 citato riguarda le persone destinatarie di un provvedimento definitivo con cui รจ applicata una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II delย D.Lgs. n. 159 del 2011.
Pertanto, il collegio ritiene che il Tribunale di Perugia abbia errato nel sussumere lโinformazione antimafia di tipo interdittivo nellโambito applicativo dellโarticolo 67 delย D.Lgs. n. 159 del 2011.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione chiarisce che โdiversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, P. dunque non poteva ritenersรฌ un soggetto a cui era precluso di accedere al contributo per il quale si procede, in quanto l’informativa รฌnterdittiva antimafia, disciplinata – unitamente alla comunicazione antimafia – dal D.Lgs. n. 19 del 2011, artt. 84 e ss., non รจ giuridicamente una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo I del d. lgs, in questione.
[…] Nel caso di specie – al di lร dei profili formali della domanda relativi alla omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni di cui alย D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 67ย – il Tribunale, attraverso un non consentita applicazione analogica in malam partem della norma, ha ritenuto erroneamente sussistente il fumus del reato previsto dall’art. 316 ter c.p.ย estendendo la preclusione soggettiva prevista dalย D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 67ย anche a coloro che sono destinatari di una informazione interdittiva antimafia.
In realtร P., in quanto destinatario “solo” di una informazione interdittiva antimafia, poteva percepire il contributo previsto dalย D.L. n. 41 del 2021ย e non era nelle condizioni incapacitanti previste dall’art. 67 cit.; l’omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni previste da detta norma non aveva idoneitร decettiva ai fini della sussistenza del reato ipotizzato.โ