๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Responsabilitร precontrattuale e risarcimento del danno
Responsabilitร precontrattuale e risarcimento del danno
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#responsabilitร precontrattuale #risarcimentodeldanno #art.1338c.c.
Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza n. 15147 del 12/05/2022
La presente decisione conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che sostiene che, in tema di responsabilitร precontrattuale, derivante dalla conclusione di un contratto invalido, il risarcimento del danno รจ parametrato al danno emergente e al lucro cessante, non essendo risarcibile il pregiudizio corrispondente allโinteresse positivo.
Preliminarmente, appare opportuno sottolineare che le ipotesi di responsabilitร precontrattuale possono derivare: a) dalla violazionedelle regole di buona fede nella fase delle trattative del contratto (art. 1337 c.c.); b) dalla conclusione di un contratto valido, ma svantaggioso per la parte vittima della scorrettezza (art. 1440 c.c.) e c)dalla conclusione di un contratto invalido (art.1338 c.c.).
Rispettivamente a questโultima tipologia di responsabilitร precontrattuale, la dottrina ha chiarito, per un verso, che, sebbene la legge utilizzi il lemma โinvaliditร โ, la tesi prevalente ritiene che sussista la responsabilitร precontrattuale anche nel caso di contratto valido, ma inefficace e, per altro verso, che tale ipotesi di responsabilitร sottenda un affidamento incolpevole della vittima dellโinganno. Dunque, in questโultimo caso, la giurisprudenza maggioritaria esclude, richiamando il principio di non scusabilitร dellโerrore determinato da ignoranza della legge, la responsabilitร precontrattuale nelle ipotesi in cui lโinvaliditร dipenda dalla violazione di una norma imperativa.
Nel caso di specie, la Corte dโappello di Milano, riformando parzialmente la decisione del giudice di prime cure, accertava la responsabilitร precontrattuale della societร X, ai sensi dellโarticolo 1338 c.c.
Ciรฒ premesso, il collegio, confermando lโorientamento consolidato della giurisprudenza, ritiene che โ[…] In tema diย responsabilitร ย precontrattualeย ex art. 1338 c.c., tendenzialmente รจ dovuto l’integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che puรฒ venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali รจ stato distolto) (Cass., 2,ย n. 14539 del 30/7/2004;ย Cass., 3,ย n. 24795 dell’8/10/2008)”.
Ciรฒ conduce a sostenere che il risarcimento del danno non si estende al pregiudizio corrispondente allโinteresse c.d. positivo, consistente nelle utilitร che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso.
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