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Il silenzio assenso si forma anche se la domanda non รจ conforme a legge
a cura del Cons. Luca Cestaro
#silenzio-assenso #requisiti #validitร #esistenza
Consiglio di Stato sez. VI, Sentenza n. 5746 dellโ8.7.2022
Lโinteressante pronuncia in commento chiarisce ulteriormente che la fattispecie del silenzio assenso si perfeziona anche in rapporto a domande che non presentino i requisiti richiesti dalla legge per lโesercizio dellโattivitร di cui si discute.
Il C.d.S. chiarisce che il โsilenzio-assensoโ risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale lโinerzia โequivaleโ a provvedimento di accoglimento e afferma che โtale ricostruzione teorica si lascia preferire rispetto alla tesi โattiziaโ del silenzio, che appare una fictio non necessariaโ.
Lโistituto risponde allโobiettivo di semplificare i rapporti tra amministrazione e cittadini sottraendo lโattivitร al controllo dellโamministrazione una volta che sia decorso il termine: โil potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la solo possibilitร di intervenire in autotutela sullโassetto di interessi formatosi โsilenziosamenteโโ. Esso รจ un vero e proprio rimedio che lโordinamento offre al richiedente avverso lโinerzia dellโamministrazione โcome confermato dallโart. 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990, secondo cui ยซ[l]a mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonchรฉ di responsabilitร disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempienteยป. Nello stesso senso depone anche lโobbligo di provvedere (sia pure redatto in forma semplificata) rispetto alle domande manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, sancito dellโart. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990โ.
Se allora si accedesse alla tesi che โconverteโ i requisiti di validitร della fattispecie โsilenziosaโ in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento, sarebbero vanificati โin radice le finalitร di semplificazione dellโistituto: nessun vantaggio, infatti, avrebbe lโoperatore se lโamministrazione potesse, senza oneri e vincoli procedimentali, in qualunque tempo disconoscere gli effetti della domandaโ.
La Sezione indica alcuni puntuali ed univoci indici normativi con i quali il legislatore ha chiaramente sconfessato la tesi per cui la possibilitร di conseguire il silenzio-assenso sarebbe legata, non solo al decorso del termine, ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo:
โi) lโespressa previsione della annullabilitร dโufficio anche nel caso in cui il ยซprovvedimento si sia formato ai sensi dellโart. 20ยป, presuppone evidentemente che la violazione di legge non incide sul perfezionamento della fattispecie, bensรฌ rileva (secondo i canoni generali) in termini di illegittimitร dellโatto;
ii) lโart. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990 (introdotto dal decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020) โ nella parte in cui afferma che ยซLe determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, [โฆ] sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioniยป โ conferma che, decorso il termine, allโAmministrazione residua soltanto il potere di autotutela;
iii) lโart. 2, comma 2-bis โ prevedendo che ยซNei casi in cui il silenzio dellโamministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, lโamministrazione รจ tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, unโattestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dellโintervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo [โฆ]ยป (analoga, ma non identica, disposizione รจ contenuta allโultimo periodo dellโart. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001) โ stabilisce, al fine di ovviare alle perduranti incertezze circa il regime di formazione del silenzio-assenso, che il privato ha diritto ad unโattestazione che deve dare unicamente conto dellโinutile decorso dei termini del procedimento (in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie rimaste inevase e di provvedimenti di diniego tempestivamente intervenuti);
iv) lโabrogazione dellโart. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990 che assoggettava a sanzione coloro che avessero dato corso allโattivitร secondo il modulo del silenzio-assenso, ยซin mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigenteยป; (โฆ)โ
In un solo caso, il silenzio assenso non si forma ossia quando lโistanza รจ del tutto โinconfigurabileโ per non essere neppure aderente al โmodello normativo astrattoโ prefigurato dal legislatore per la formazione della fattispecie.
In conclusione, il silenzio-assenso si forma (quasi) sempre e quindi anche in rapporto a istanze incomplete o non rispondenti ai presupposti di legge, mentre ciรฒ non avviene allorchรจ lโistanza รจ talmente mal predisposta da non essere rispondente al โmodello normativo astrattoโ previsto dalla legge per la formazione della fattispecie.