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Il perimetro applicativo della nullitร virtuale allโattivitร ai cd. confidi minori
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 8472 del 15/03/2022
La pronuncia in oggetto offre degli ottimi spunti di riflessione sul perimetro applicativo della nullitร virtuale, di cui allโarticolo 1418, comma 1, c.c.
La questione rimessa alle Sezioni Unite concerne la validitร o meno della fideiussione rilasciata da un โconfidi minoreโ a un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario.
Il dubbio sorge dalla circostanza che i confidi minori possono esercitare โesclusivamenteโ lโattivitร di garanzia collettiva dei fidi in favore delle imprese consorziate, al fine di favorire il finanziamento da parte delle banche.
In altri termini, i confidi minori possono prestare ai proprio associati delle garanzie per facilitare il finanziamento da parte delle banche. Nel caso di specie, invece, la garanzia fideiussoria, prestata dal confidi minore, era volta a garantire un contratto di tipo non bancario di un proprio associato.
Pertanto, ci si chiede se, atteso che nel caso di specie trovava applicazione lโarticolo 155, comma 4, T.U.B. โ attualmente abrogato dallโarticolo 8, comma 2, d.lg. n.141/2010- che stabiliva che โI confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco[โฆ]โ, sia possibile sostenere che la fideiussione prestata per un contratto non bancario debba considerarsi nulla, ai sensi dellโarticolo 1418, comma 1, c.c.
Dunque, al fine di risolvere il caso sottoposto alla sua attenzione, il collegio deve verificare se la norma, di cui allโarticolo 155, comma 4, T.U.B. sia di tipo imperativo, rilevante, quindi, ai sensi dellโarticolo 1418, comma 1, c.c.
A parere di chi scrive occorre principiare dalla corretta definizione dei confidi.
Il termine confidi rappresenta lโacronimo di โconsorzio di garanzia collettiva dei fidiโ e si tratta di un consorzio che aiuta le piccole e medie imprese a ottenere mutui e presti dalle banche e dagli istituti di credito.
Essi possono essere di due tipi: maggiori o minori.
Rispettivamente, la prima tipologia di confidi รจ la piรน importante e, pertanto, รจ strettamente vigilata dalla Banca dโItalia. Essi devono avere un capitale che permetta di dare garanzie. Maggiore รจ il patrimonio di vigilanza e maggiori sono le garanzie di un Confidi e, di conseguenza, lโimporto che รจ possibile ottenere.โI confidi “maggiori”, invece, sono: tenuti a iscriversi nell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 (previgente art. 107) T.u.b.; strutturati secondo soglie finanziarie e patrimoniali piรน elevate; assoggettati ad un piรน penetrante regime di vigilanza (informativa, ispettiva e regolamentare della Banca d’Italia); “esercitano in via prevalente l’attivitร di garanzia collettiva dei fidi” e “in via residuale… le attivitร riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco” (art. 13, comma 32, cit.); possono prestare ogni forma di garanzia finanziaria in via non prevalente rispetto all’attivitร di garanzia collettiva dei fidiโ.
I confidi minori sono i soggetti chesvolgono esclusivamente l’attivitร di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali, in favore delle piccole e medie imprese associate, nel rispetto delle riserve di attivitร previste dalla legge. Essi si caratterizzano per un patrimonio inferiore- rispetto ai confidi maggiori- e per una minore vigilanza.
Ciรฒ premesso, il collegio passa ad analizzare il concetto della nullitร virtuale.
In via generale, รจ possibile evidenziare che per norma imperativa debba intendersi una norma inderogabilee a presidio di un interesse generale e/o (dipende dalla ricostruzione che si intende avvallare) indisponibile.
La giurisprudenza ha individuato le norme imperative, la cui violazione determina la nullitร del contratto, in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale previsto dalle parti. Al riguardo, รจ opportuno specificare che in tanto รจ possibile discorrere di nullitร virtuale in quanto la norma imperativa stigmatizzi il contratto, inteso come atto. Ciรฒ conduce a sostenere che se la norma sottende un obbligo comportamentale, la sua violazione conduce ad una responsabilitร dellโagente e non allโinvaliditร del contratto, salvo che il legislatore non abbia, preventivamente, elevato la regola di comportamento a regola di validitร .
Successivamente la giurisprudenza ha esteso la nullitร anche alleviolazioni che riguardano elementi estranei al contenuto del contratto, ricomprendendo nellโarea dellโarticolo 1418, comma 1. c.c. , quelle che vietano la stipula del contratto da parte di soggetti non autorizzati (cfr., in generale, Cass. n. 8066 del 2016, SU n. 26724 del 2007).
Pertanto, da questa breve ricostruzione รจ possibile sostenere che la giurisprudenza ha utilizzato la nozione di โnorma imperativaโ come strumento โ[โฆ]di reazione dell’ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentaliโ.
Da ciรฒ consegue, lโeccessiva genericitร della nozione e della discrezionalitร rimessa al giudice nellโindividuazione di nuove ipotesi di nullitร โ[โฆ]in potenziale frizione con i valori di libertร negoziale e di impresa, seppur nel bilanciamento con altri valori costituzionaliโ.
Al riguardo il collegio chiarisce che โIn realtร , il rischio paventato puรฒ essere evitato se si considera che la nullitร negoziale deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale รจ la nullitร del rapporto negozialeโ.
Conseguentemente, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che in mancanza di specifiche disposizioni proibitive non รจ possibile ricavare la nullitร indirettamente o implicitamente dalle norme che dispongono che i confidi minori esercitano โin via esclusivaโ o โesclusivamenteโ lโattivitร di garanzia per favorire il finanziamento delle banche in favore delle imprese consorziate.
Invero, โLa nullitร negoziale, ex art. 1418 c.c., comma 1, deve dunque discendere dalla violazione di norme (tendenzialmente, seppur non necessariamente, proibitive) aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale la nullitร del rapporto negoziale, neppure evocando astrattamente valori o interessi di ordine generale (come, nella specie, la stabilitร e integritร dei mercati), cui possono contrapporsi altri valori e interessi di rango costituzionale, tra i quali quelli alla libertร negoziale e al diritto di iniziativa economica (tutelati anche nella Carta dei diritti fondamentale della UE, art. 16) con i limiti indicati nella Costituzione (art. 41, commi 1 e 2).
In conclusione, la fideiussione prestata da un cd. “confidi minore, come il Consorzio ricorrente, soc. coop. r.l., iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4 T.u.b. (ratione temporis applicabile), nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non รจ nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullitร prevista in modo testuale, nรฉ ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono “esclusivamente” la “attivitร di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali” per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziarioโ.