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I messaggi di whatsapp inviati a un collega hanno rilevanza disciplinare
a cura del Cons. Luca Cestaro
#whatsapp #disciplinare #guardiadiFinanza
T.A.R. Sardegna, sez. I, Sent. n. 174 del 14.3.2022
1 – Lโinteressante pronuncia del T.A.R. Sardo riguarda il caso di un ufficiale della Guardia di Finanza colpito dalla sanzione disciplinare del rimprovero per aver inviato a un ufficiale di grado inferiore,ย – a mezzo dellโapplicazione WhatsApp โ messaggi โcontenenti commenti, valutazioni, suggerimenti: lesivi del prestigio di Ufficiali di grado superiore; evocativi di una generale condizione di inaffidabilitร del contesto di servizio cui l’interessato รจ stato destinato; tesi a minare il clima organizzativo e la serenitร del personale preposto ai Reparti del Comando Regionale โฆโ.
2 โ Il primo aspetto di interesse รจ nellโadesione prestata allโorientamento piรน severo che ritiene configurabili condotte diffamatorie anche se commesse nellโambito di comunicazioni โprivateโ avvenute mediante mail o applicazioni di messaggistica.
Il reato di diffamazione (semplice), infatti, non presuppone affatto la piena divulgabilitร della comunicazione nellโambiente sociale e, quindi, la sua pubblicitร โ requisito proprio della fattispecie aggravata โ bensรฌ โla mera comunicazione che puรฒ essere privata e pure riservataโ.
Neppure sono pertinenti i principi di libertร e segretezza della corrispondenza, sanciti dallโart. 15 Cost., che ne precludono agli estranei la cognizione e la rivelazione, nella misura in cui il diffamato abbia conosciuto il contenuto della comunicazione non in violazione delle predette norme, ma per la rivelazione che il partecipante alla comunicazione ne abbia fatto.
Difatti, โper i partecipanti alla conversazione, non vige alcun divieto di rivelazione nรฉ di divulgazione, ferma restando, naturalmente, la responsabilitร per lโeventuale diffamazione insita nella divulgazione (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 26 settembre 2014, n. 40022), poichรฉ, analogamente a quanto avviene per la normale corrispondenza, non puรฒ essere considerata contrastante con la normativa sui dati personali lยดeventuale successiva presa di conoscenza della e-mail da parte di soggetti estranei al circuito di posta elettronica, quando il messaggio non sia stato indebitamente acquisito da questi ultimi, ma ad essi comunicato da parte di uno dei destinatari del messaggio stesso (cfr. Parere del Garante per la protezione dei dati personali, 12 luglio 1999)โ.
3 โ La pregevole disamina, peraltro, รจ accantonata dal Collegio in quanto, nel caso di specie, non si tratta di diffamazione, ma di comportamento di rilievo disciplinare rispetto a cui non rileva la concreta diffamatorietร della comunicazione. In simili casi, finanche una conoscenza del messaggio limitata a un solo ricevente รจ idonea a realizzare un illecito disciplinare nellโambito dellโordinamento militare; in proposito, si rileva come siaโcaratteristica di tutte le sanzioni di “corpo” la ampia gamma delle infrazioni ad essa correlabili e la loro non corrispondenza a comportamenti dettagliatamente tipizzati dalle norme, ma che cionondimeno radicano la propria legittimitร nel generale dovere di osservanza dei doveri previsti dal regolamento. Tale connotazione apre perciรฒ un ampio spazio di valutazione riservato all’amministrazione militareโ.
Si puรฒ concludere, quindi, nel senso che non solo la comunicazione a mezzo WhatsApp puรฒ ben essere divulgata da chi la riceve, ma anche che lโillecito disciplinare puรฒ essere innescato da una comunicazione meramente individuale ossia non rivolta a gruppi piรน o meno estesi.
4 โ Da ultimo, il T.A.R. rammenta come la valutazione operata in sede disciplinare sia caratterizzata da unโampia discrezionalitร amministrativa e, come tale, sindacabile solo nelle โipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicitร , la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalitร e il travisamentoโ. La sanzione del rimprovero, peraltro, appare proporzionata alla condotta contestata, trattandosi di una sanzione riferibile a trasgressioni lievi (art. 1360 del codice dellโordinamento militare).