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Il difetto di motivazione del deliberato del C.S.M. sulla nomina del Primo Presidente della Corte di Cassazione
a cura del Cons. Luca Cestaro
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Consiglio di Stato, sez. V, Sent. n. 268 del 14.1.2022
- Sebbene oggetto di polemiche (non sempre commendevoli), la Sentenza del Consiglio di Stato sulla nomina del Primo Presidente della Corte di Cassazione presenta numerosi profili di interesse quanto alla sindacabilitร dellโattivitร discrezionale e tecnico-discrezionale sottesa al potere di nomina del C.S.M. (e, piรน in generale, delle Pubbliche Amministrazioni).
- Il primo aspetto di sicuro interesse รจ nella efficacia degli atti di โautovincoloโ con cui lโamministrazione (in questo caso, il C.S.M.) pone dei criteri per lโesercizio della futura discrezionalitร . In simili casi, sempre che sia assente un potere propriamente regolamentare (come tale previsto da una norma primaria), gli atti che definiscono lโautovincolo hanno, non giร lโeffetto di introdurre norme (la cui violazione integrerebbe violazione di legge), ma quello di definire criteri per un futuro e coerente esercizio della discrezionalitร . Simili criteri possono essere derogati dagli atti applicativi in quanto, promanando dallo stesso organo, essi sono pari ordinati allโatto generale che li ha previsti; tuttavia, il discostamento โva di volta in volta giustificato e seriamente motivato. Ove ciรฒ non avvenga, si manifesta un uso indebito e distorto di quel potere valutativo, vale a dire ricorre un eventuale vizio di eccesso di potere, non giร di violazione di leggeโ.
- Applicati tali principi alla delibera di nomina del Primo Presidente in rapporto al testo unico della dirigenza giudiziaria (che รจ appunto lโatto generale di autovincolo adottato dal C.S.M.), la Sezione rileva come il candidato ritenuto subvalente avesse una anzianitร significativamente maggiore del nominato nellโesercizio delle funzioni di legittimitร (veniticinque a fronte di tredici anni) e anche quale componente delle Sezioni Unite. Il superamento di tali elementi, specificamente valorizzati dal testo unico della dirigenza giudiziaria, avrebbe richiesto un maggiore sforzo motivazionale in capo al C.S.M. che, nel ritenere non dirimenti tali pur specifici criteri, ha fatto riferimento a circostanze giudicate โaspecifiche e astratteโ, โnon in grado di fornire spiegazione concreta e circostanziata della ragione per cui esperienze (cosรฌ consistentemente) diverse possano ritenersi sostanzialmente equivalentiโ.
Al di lร del merito della questione, che certo vede contrapposti candidati eccellenti, interessa notare come il sindacato svolto dal giudice amministrativo si sia svolto secondo i tradizionali canoni che accompagnano il rilievo del vizio dellโeccesso di potere.
Il Consiglio di Stato, in merito, rammenta che il C.S.M. รจ un organo di rilievo costituzionale cui solo spettano le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, nonchรฉ le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati (ex art. 105 Cost.) per garanzia dellโindipendenza dellโordine giudiziario; esso รจ, per quel che riguarda il potere di nomina (o piรน precisamente per il conferimento di incarichi direttivi), titolare di unโampia discrezionalitร , il cui contenuto resta estraneo al sindacato di legittimitร del giudice amministrativo salvo che per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietร o difetto di motivazione, senza alcun apprezzamento che sconfini nella valutazione di opportunitร , convenienza o condivisibilitร della scelta. Come si รจ detto, nel caso di specie, la Sezione ha ritenuto la sussistenza di un conclamato vizio di motivazione.
- Lโannullamento giurisdizionale, peraltro, preserva la residua azione del C.S.M. Difatti, โlโannullamento degli atti non esautora il Consiglio Superiore della Magistratura dallโesercizio delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge, in particolare – nel caso di specie – di conferire gli incarichi direttivi degli uffici giudiziari, comportando invece lโobbligo di riprovvedere, tenendo conto degli specifici motivi che hanno determinato lโannullamento, restando pertanto piena (ed esclusiva) la discrezionalitร delle valutazioni di merito sulla prevalenza di un candidato rispetto agli altriโ.