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La natura proteiforme del divieto del patto commissorio

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#art.2744c.c. #divietopattocommissorio

Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n.27362 del 08/10/2021

La pronuncia in commento conferma che lโ€™articolo 2744 c.c. รจ una norma che vieta un risultato, ossia il patto con cui una parte si impegna a trasferire allโ€™altra, a scopo di garanzia, il diritto di proprietร  su di una res in caso di inadempimento. Tale risultato รจ stigmatizzato sia nellโ€™ipotesi in cui la cosa sia sottoposta a pegno o a ipoteca sia nel caso in cui lโ€™atto traslativo appaia autonomo, ma connesso allโ€™obbligazione pregressa.

La vicenda origina dal debito accumulato da R.C. in proprio e dalla societร  X dal medesimo amministrata ed in seguito dichiarata fallita, verso P.A. e P., per un importo complessivo di lire 625.000.000. A fronte di tale debito, R.C. trasferiva alla societร  immobiliare Y, riconducibile ai P.A. e P., la proprietร  di un edificio. Al riguardo, il ricorrente sosteneva che il trasferimento dellโ€™immobile fosse avvenuto a prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. Altresรฌ, questโ€™ultimo evidenziava che a latere dellโ€™accordo sussisteva un patto di retrocessione del bene nel caso in cui il debito originario fosse stato estinto.

La Suprema Corte di Cassazione, prima di dirimere il conflitto, chiarisce che โ€œ[โ€ฆ] gli strumenti negoziali mediante i quali il patto commissorio viene solitamente dissimulato sono, da un lato, il contratto preliminare di compravendita, qualora la conclusione del negozio definitivo sia condizionata al persistente inadempimento del promittente venditore, alla data prevista per il rogito, e dall’altro lato la vendita con patto di riscatto o con obbligo di retrovendita, le quali, pur nella loro diversitร  strutturale – avendo la prima efficacia reale e la seconda invece effetti obbligatori – prevedono l’immediato trasferimento della proprietร  del cespite assunto come garanzia, con diritto del debitore cedente di riacquistarla in caso di adempimento all’obbligazione nei confronti del creditore cessionario. In queste ipotesi, secondo la Corte di merito, la funzione del negozio non รจ di scambio, ma di garanzia.

Ciรฒ conduce a sostenere che lโ€™orientamento prevalente della giurisprudenza ha abbandonato il criterio formalistico, preferendo un criterio interpretativo dellโ€™articolo 2744 c.c. di tipo funzionale, volto ad una piรน efficace tutela tanto dei debitori quanto del ceto dei creditori.

Infatti, โ€œin tal modo, il divieto del patto commissorio e la conseguente sanzione di nullitร  radicale sono stati estesi a qualsiasi negozio, tipico o atipico, quale che ne sia il contenuto, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine, riprovato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore (cfr.ย Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 27/05/2003, Rv. 563612). Pertanto in ogni ipotesi in cui quest’ultimo sia costretto ad accettare il trasferimento di un bene immobile a scopo di garanzia, nell’ipotesi di mancato adempimento di una obbligazione assunta per causa indipendente dalla predetta cessione, รจ ravvisabile un aggiramento del divieto di cui agliย artt. 1963ย eย 2744 c.c.ย (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 437 del 12/01/2009, Rv. 606093 eย Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18655 del 16/09/2004, Rv. 577138)โ€.

Tuttavia, a parere di chi scrive, รจ opportuno sottolineare che questa pronuncia avalla lโ€™orientamento giurisprudenziale che ammette il c.d. โ€œpatto marciano atipicoโ€. Invero, โ€œsi รจ ritenuto non operante il divieto del patto commissorio “… quando nell’operazione negoziale (nella specie, una vendita immobiliare con funzione di garanzia) sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell’eventualitร  di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l’eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolareย ex art. 1851 c.c., ed รจ ispirata alla medesima “ratio” di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purchรฉ le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all’epoca dell’inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalitร  definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 844 del 17/01/2020, Rv. 656813; cfr. ancheย Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10986 del 09/05/2013, Rv. 626342)โ€.

 

Ciรฒ premesso, la Corte di Cassazione ritiene che โ€œnon รจ la forma negoziale utilizzata, bensรฌ “… l’assetto di interessi complessivo…” realizzato dalle parti, che deve essere “… tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, piรน che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere, sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l’effetto traslativo รจ destinato a verificarsi, nonchรฉ dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identitร  dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia“.