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Condizioni dellโazione: la vicinitas non basta
a cura del Cons. Luca Cestaro
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Consiglio di Stato, Ad. Plen., Sent. n. 22 del 9.12.2021
1 – La questione
LโAdunanza plenaria era chiamata a pronunciarsi sulla questione della possibilitร di impugnazione del titolo edilizio da parte del vicino e sulla sufficienza o meno della mera vicinanza per radicare lโinteresse al ricorso.
Difatti, con Sentenza non definitiva n.759/2021, il C.G.A. rimetteva allโAdunanza plenaria le seguenti questioni: โa) se laย vicinitas, sulla base dellโorientamento maggioritario โฆ, รจ di per sรฉ idonea non solo a legittimare lโimpugnazione di singoli titoli edilizi, ma a evidenziare il profilo dellโinteresse allโimpugnazione;
b) se, viceversa, laย vicinitasย รจ idonea a dimostrare la sola condizione della legittimazione a ricorrere, e per lโeffetto รจ necessario che il ricorrente dimostri lo specifico pregiudizio che lโiniziativa edilizia (posta in essere in violazione delle regole di settore) gli provoca;
c) in questo secondo caso (ai fini di un completo discernimento della questione), se tale dimostrazione deve essere sempre resa o solo nellโevenienza che laย vicinitasย non renda evidente lo specificoย vulnusย patito dal ricorrente;
d) nel caso in cui lโAdunanza plenaria aderisca allโimpostazione di cui ai punti b) o c) come si debba apprezzare lโinteresse ad agire nelle cause in cui si lamenta una violazione delle distanze (fra costruzioni) imposte dalla legge urbanistica:
– se il solo interesse deducibile sia la lesione della distanza tra lโimmobile del ricorrente e quello confinante, o anche la lesione della distanza tra lโimmobile confinante e una terza costruzione, non confinate con quella del ricorrente, o, in termini piรน generali, se rilevino anche le distanze fra due immobili di cui nessuno confinante ma comunque nel raggio visivo del ricorrente legittimato ad agire sulla base del requisito dellaย vicinitas;
– se, a tal fine, rilevi la conseguenza evincibile di detta violazione, in termini di demolizione dellโintera opera del vicino, indipendentemente dal luogo interessato dalla violazione dedottaโ.
Occorre, quindi, che la Plenaria chiarisca se, per impugnare i titoli edilizi altrui, il requisito dellaย vicinitas, inteso quale stabile collegamento tra il ricorrente e lโarea dove si trova il bene oggetto del titolo in contestazione, sia sufficiente a fondare insieme la legittimazione ad agire e lโinteresse al ricorso, quali condizioni dellโazione di annullamento.
2 – La qualificazione della posizione giuridica del vicino e la legittimazione
Il vicino รจ titolare di un interesse, oppositivo, a impedire o comunque a contrastare un atto ampliativo della sfera di altri soggetti.
Tale posizione giuridica โcostituisce una delle tre principali figure piรน comunemente discusse nello studio della legittimazione al ricorso nel processo amministrativo, per differenziare la posizione dei soggetti legittimati da quella della generalitร dei consociatiโ.
In simili casi, di norma, il procedimento e il provvedimento non contemplano il soggetto terzo (i.e.: il vicino), e ciรฒ rende problematico stabilire se lโinteresse di costui a contrastare un atto ampliativo della sfera altrui sia effettivamente โqualificato e differenziato, rispetto allโinteresse della generalitร , e in base a quali criteriโ.
In merito, il Supremo Consesso chiarisce che – poichรฉ le norme che regolano il potere non menzionano espressamente tutti gli interessi privati โqualificabili come legittimiโ – รจ necessario enucleare i profili di differenziazione dellโinteresse del soggetto rispetto agli interessi di fatto o semplici che non sono idonei a radicare lโinteresse a ricorrere; la vicinitas รจ, in questi termini, un criterio residuale nella misura in cui non sono applicabili quelli fondati sulla dinamica procedimentale (i.e.: partecipazione al procedimento effettiva o potenziale) e sullโevidenza provvedimentale (i.e.: menzione del soggetto nel provvedimento).
Sul piano della ricostruzione storica, il Collegio rammenta che il criterio della vicinitas รจ emerso nella risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato che, aveva interpretato restrittivamente lโart. 10 co. 9 della L. 765/1967 (cd. legge ponte, la norma aveva novellato lโart. 31 della L. 1150/1942). Tale disposizione prevedeva, testualmente, che โchiunqueโ potesse โricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzioneโ; ciononostante, la giurisprudenza aveva escluso la configurabilitร di unโazione popolare richiedendo, appunto, un qualche radicamento dei ricorrenti – quanto a interessi di vita e a rapporti sociali – nellโarea dove si era autorizzato lโintervento edilizio (Ad. Plen. n. 23/1977).
3 – I due orientamenti
Per un primo orientamento, la vicinitas รจ di per sรฉ idonea a radicare tanto la legittimazione quanto lโinteresse a ricorrere. Per un secondo orientamento, l’interesse al ricorso del vicino contro i provvedimenti ampliativi della posizione giuridica dei terzi in materia urbanistico/edilizia presuppone, altresรฌ, l’allegazione e la dimostrazione di un concreto pregiudizio che quel provvedimento reca alle facoltร dominicali del ricorrente.
La Plenaria, quindi, effettua un interessante passaggio circa la tendenza allโespansione dellโarea della legittimazione al ricorso (ad es. quanto alla legittimazione a ricorrere di alcune AA.I.I.) ponendola in relazione alla โcrisiโ dei controlli amministrativi, alle crescenti limitazioni allโautotutela, allโinefficacia dei ricorsi amministrativi e allโassenza di altri validi rimedi alternativi.
4 – La necessarietร dellโinteresse al ricorso
Lโelaborazione piรน interessante รจ, peraltro, dedicata allโinteresse al ricorso di cui si riafferma lโautonomo rilievo; la valutazione circa la sussistenza della legittimazione al ricorso non assorbe,q uindi, quella relativa allโesistenza dellโinteresse al ricorso.
Il fondamento della nozione di interesse al ricorso รจ โrinvenuto, come noto, nellโart. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtรน del rinvio esterno di cui allโart. 39 c.p.a., ed รจ caratterizzato dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilitร che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnatoโ.
Lโinteresse al ricorso, del resto, fonda la concezione soggettiva del processo amministrativo e costituisce uno strumento di selezione degli interessi meritevoli di tutela, impedendo la presentazione di ricorsi di tipo โemulativoโ.
Sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, quindi, รจ necessario verificare che ยซla situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesioneยป (ma non anche che โabbia subitoโ una lesione, poichรฉ questo secondo accertamento attiene al merito della lite).
5 – Lโutilitร connessa agli effetti negativi dellโintervento edilizio autorizzato
Lโutilitร dellโannullamento dellโatto impugnato deve, allora, consistere nel venir meno (per la rimozione del relativo titolo edilizio) di un possibile deprezzamento del proprio immobile o (al venir meno) della compromissione dei beni della salute o dellโambiente.
Conseguentemente, al fine di radicare lโinteresse al ricorso, rileveranno gli effetti nocivi dellโintervento edilizio quali: la diminuzione di aria, luce, visuale o panorama; la menomazione di valori urbanistici; le degradazioni dellโambiente in conseguenza dellโaumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico.
Correlativamente, afferma la Plenaria, lโinteresse ad agire dovrebbe essere escluso nel caso in cui il titolo edilizio impugnato sia affetto da vizi solo procedurali โsicuramente emendabiliโ o qualora il titolo edilizio sia decaduto per decorrenza dei relativi termini.
In merito a questโultimo passaggio, sia consentito a chi scrive dubitare della sua utilitร operativa in quanto si costringe il giudice a effettuare una valutazione โdi meritoโ sul tipo di vizio (formale o meno, emendabile o meno) che mal si concilia con lโemanazione di una pronuncia in rito e che appare eccentrica rispetto a una valutazione che deve incentrarsi sulla concreta utilitร dellโannullamento; invero, lโannullamento del titolo edilizio per vizi formali non implica che il titolo debba essere riemanato dalla P.A. con la conseguenza che lโutilitร del ricorso potrebbe non venir meno in forza della natura formale dei vizi alla base dellโannullamento.
Quanto alla questione della decadenza, invece, occorre notare che il giudice dovrebbe emanare una pronuncia in rito con un contenuto di accertamento circa lโintervenuta maturazione dei termini di decadenza.
6 โ La vicinitas non basta
La vicinitas, conclude la Plenaria, non รจ da sola sufficiente a radicare lโinteresse al ricorso.
Difatti, al fine di enucleare lโinteresse al ricorso, da un lato, non รจ sufficiente la verifica della legittimazione, intesa quale affermazione della titolaritร di una situazione giuridica che si assume di voler tutelare e, dallโaltro, occorre appurare la sussistenza di unโutilitร dellโimpugnazione consistente nella potenziale rimozione di uno specifico pregiudizio – connesso al titolo edilizio di cui si chiede lโannullamento โ alle facoltร dominicali del ricorrente.
Sul piano processuale, il Collegio precisa, inoltre, che lโinteresse al ricorso puรฒ essere ricavato – anche officiosamente nel rispetto dellโart. 73 co. 3 c.p.a. – dalle allegazioni recate nel ricorso โsuscettibili di essere precisate e comprovateโ in caso di contestazioni.
7 โ I principi di diritto e la questione delle distanze
LโAdunanza plenaria chiarisce, conclusivamente, che:
ยซa) Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e lโautonomia tra la legittimazione e lโinteresse al ricorso quali condizioni dellโazione, รจ necessario che il giudice accerti, anche dโufficio, la sussistenza di entrambi e non puรฒ affermarsi che il criterio dellaย vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dellโinteresse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dallโatto impugnato;
b) Lโinteresse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dallโintervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo puรฒ comunque ricavarsi dallโinsieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;
c) Lโinteresse al ricorso รจ suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata dโufficio dal giudicante, nel rispetto dellโart. 73, comma 3, c.p.a.ยป.
Lโultima precisazione รจ relativa al โsottotemaโ della legittimazione nei casi in cui si lamenti la violazione della disciplina in tema di distanze: in materia, non rileva solo la violazione delle distanze nei diretti confronti della proprietร del ricorrente, ma puรฒ rilevare anche la loro violazione rispetto a un edificio di un terzo purchรฉ dalla realizzazione del nuovo fabbricato derivi un pregiudizio al ricorrente medesimo. Questo il principio affermato in merito: ยซโd) Nelle cause in cui si lamenti lโillegittimitร del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con lโimmobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione puรฒ essere rilevante ai fini dellโaccertamento dellโinteresse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con lโannullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativoยป.