๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐๐ง๐๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐:Reato complesso: lโomicidio realizzato dopo la condotta di stalking nei confronti della stessa vittima integra un reato complesso?
Reato complesso: lโomicidio realizzato dopo la condotta di stalking nei confronti della stessa vittima integra un reato complesso?
A cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#reatocomplesso #omicidioaggravato #attipersecutori #art.84c.p. #art.576.5.1)c.p. #art.612bisc.p.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, Sentenza n.38402 del 15/07/2021
La pronuncia in commento offre degli ottimi spunti di riflessione rispetto alla tematica del reato complesso.
Appare opportuno โ a parere di chi scrive- principiare dalla questione rimessa alle Sezioni Unite: โSe, in caso di omicidio commesso dopo lโesecuzione di condotte persecutorie poste in essere dallโagente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dellโart. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dellโart. 84 c.p., comma 1โณ.
La soluzione della questione richiede una preliminare riflessione sulla fattispecie del reato complesso di cui allโarticolo 84 c.p.
Esso si configura attraverso piรน forme di manifestazione. Infatti, oltre al caso, non unanimemente condiviso, del โreato complesso in senso latoโ, nel quale la fattispecie incriminatrice รจ composta da un fatto costituente reato e da ulteriori elementi di un fatto di per sรฉ privi di rilevanza penale, sono sussunte nella categoria del reato complesso due ipotesi. La prima postula che la fattispecie si compone di elementi costitutivi che isolatamente considerati rappresenterebbero autonome figure di reato. La seconda รจ rappresentata, invece, da una fattispecie-base, giร prevista come reato, a cui si aggiunge, quale circostanza aggravante, un fatto autonomamente incriminato da altra disposizione di legge.
Ciรฒ premesso, la Suprema Corte chiarisce che il reato complesso sia caratterizzato, oltre che dagli elementi strutturali previsti dallโarticolo 84 c.p., anche da un ulteriore elemento sostanziale, ossia dallโunitarietร del fatto di reato. Al riguardo, il collegio ha ritenuto che il concetto di โunitarietร del fatto che complessivamente integra il reatoโ postuli due caratteristiche. La prima รจ quella che il fatto debba realizzarsi nel medesimo contesto spaziale e temporale. La seconda รจ costituita dalla comune prospettiva finalistica intercorrente tra i due reati.
Infatti, la giurisprudenza nel caso โ[โฆ] della violazione di domicilio commessa al fine di danneggiare lโabitazione della vittima, e nel corso della quale il soggetto agente abbia approfittato della disponibilitร di detta abitazione per impossessarsi di beni della persona offesa, si รจ sottolineato come in una situazione del genere i fatti di violazione di domicilio e rapina assumano il carattere della contestualitร per un limitato segmento temporale, inserendosi solo occasionalmente il secondo nellโazione relativa al primo e per il resto divergendone le finalitร . ร stata di conseguenza esclusa la configurabilitร nel caso in esame del reato complesso, ritenendosi il concorso fra i reati di rapina aggravata e violazione di domicilio (Sez. 2, n. 1925 del 18/12/2015, dep. 2016, Singh, Rv. 265990). Questa linea interpretativa ha trovato successiva conferma nellโaffermazione di carattere generale per la quale lโassorbimento della violazione di domicilio nel reato complesso di rapina aggravata si verifica allorchรฉ la predetta violazione sia posta in essere al fine esclusivo della sottrazione di beni della persona offesa (Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina, Rv. 272808).
Lโinsufficienza della mera contestualitร dei fatti criminosi, previsti quali costitutivi di un reato complesso, ad integrare detta fattispecie con i relativi effetti di assorbimento nella stessa dei reati componenti, รจ stata peraltro ribadita con riguardo ad unโipotesi nella quale il legame finalistico fra i fatti รจ letteralmente enunciato nella formulazione della norma incriminatrice del reato complesso: รจ il caso della violenza sessuale commessa mediante minacciaโ.
Ciรฒ conduce a sostenere che: โalla luce di queste indicazioni, oltre ad essere confermata sul piano applicativo la necessitร , per la configurabilitร del reato complesso, del presupposto sostanziale dellโunitarietร del fatto โ in aggiunta alle condizioni strutturali previste dallโart. 84 c.p. โ detto presupposto si presenta come articolato non solo nella contestualitร dei singoli fatti criminosi sussunti della fattispecie assorbente, ma anche nella loro collocazione in una comune prospettiva finalistica[โฆ]โ.
Chiarito, seppur -molto- sinteticamente, il concetto di reato complesso, la Suprema Corte di Cassazione evidenzia il contrasto giurisprudenziale tra coloro i quali sostengono il concorso tra i reati di cui agli articoli 576 n. 5.1) e 612 bis c.p. e, invece, coloro i quali ritengono che sussista un reato complesso, con contestuale assorbimento dellโarticolo 612 bis c.p., nel piรน grave reato di cui allโarticolo 576 n. 5.1) c.p.
La ricostruzione negativa sottolinea la scelta legislativa di attribuire uno specifico rilievo alla differente formulazione dellโarticolo 576 n. 5.1) c.p. rispetto al numero 5) del medesimo articolo, evidenziando lโassenza della necessaria interferenza oggettiva tra le norme incriminatrici sottese al reato complesso. Infatti, in questโultimo caso il legislatore utilizza le parole โin occasioneโ, le quali sono assenti nel numero 5.1.) della disposizione. Secondo questa ricostruzione, quindi, lโassenza di questo dato letterale condurrebbe a sostenere la mancanza dellโinterferenza di tipo oggettivo fra le norme incriminatrici.
La ricostruzione favorevole al reato complesso sottolinea, invece, che la formulazione letterale della norma non si limita ad essere riferita alla posizione soggettiva dellโautore tanto dellโomicidio quanto della condotta degli atti persecutori, ma si estende anche a comprendere il fatto persecutorio nella sua interezza. โIn questa prospettiva, traspare lโintento del legislatore di aggravare la pena non per quello che il soggetto agente dellโomicidio appare essere, ma per ciรฒ che lo stesso ha fatto; e quindi non perchรฉ lโomicidio รจ commesso da un persecutore, ma in quanto tale delitto รจ preceduto da una condotta persecutoria della quale lo stesso costituisce lโesito. Tale conclusione sarebbe confermata dai lavori preparatori allโintroduzione della circostanza aggravante in esame con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 1, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. Dagli stessi si desume che lโintegrazione normativa รจ stata giustificata con la necessitร di fronteggiare lโallarmante fenomeno della commissione di omicidi in danno delle vittime di atti persecutori, in tal modo presupponendo, quale oggetto della nuova previsione aggravatrice, una connessione fra i due fatti criminosi, entrambi compresi nella stessa.
In presenza di questi elementi testuali e sistematici, una lettura nel senso del concorso dei reati si tradurrebbe nella sostanziale abrogazione della disciplina del reato complesso di cui allโart. 84 c.p. e, per altro verso, nel duplice addebito, a carico del soggetto agente, del delitto volontario aggravato ex art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 e di quello di atti persecutori, in violazione del principio generale del ne bis in idem, nei suoi aspetti sia processuali che sostanzialiโ.
Ciรฒ premesso, la Suprema Corte di Cassazione, avallando questโultimo orientamento, esprime il seguente principio di diritto: โLa fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dellโagente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi dellโart. 575 c.p. e art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 โ punito con la pena edittale dellโergastolo โ integra un reato complesso, ai sensi dellโart. 84 c.p., comma 1, in ragione della unitarietร del fattoโ.
Ciรฒ conduce a sostenere, quindi, che se lโomicidio venisse commesso a distanza di molto tempo dalle condotte persecutorie, mancando il requisito dellโunitarietร del fatto, gli atti persecutori non potrebbero essere assorbiti dal reato di omicidio.