๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐: Il principio di non discriminazione nelle assunzioni (personale a termine e etร anagrafica)
Il principio di non discriminazione nelle assunzioni (personale a termine e etร anagrafica)
a cura di Consigliere Luca Cestaro
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T.A.R. del Lazio, sez. II stralcio, n. 9579 del 13.9.2021
T.A.R. del Lazio, sez. I, n. 8328 del 13.7.2021
1 – Due interessanti pronunce del T.A.R. capitolino chiariscono altrettanti aspetti applicativi del principio di non discriminazione nel campo delle assunzioni pubbliche.
2 โ La prima pronuncia riguarda il caso di un concorso pubblico per lโaccesso a una posizione di funzionario che richiedeva lโanzianitร di almeno 5 anni in servizio nella categoria inferiore ma quale dipendente a tempo indeterminato, escludendo i dipendenti a tempo determinato (assunti, a tempo determinato, cd. lavoratori โprecariโ).
Il Collegio, applicando principi di diretta derivazione comunitaria, afferma che non รจ possibile discriminare in tal modo i lavoratori a tempo determinato.
La clausola 4, punto 1, dellโAccordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 99/70/CE – che ha introdotto nellโordinamento giuridico comunitario un fondamentale principio di non discriminazione – prescrive che โper quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettiveโ.
Il T.A.R. chiarisce che lโanzianitร costituisce, appunto, una โcondizione di impiegoโ non riferendosi tale locuzione alle sole โcondizioni di svolgimentoโ del rapporto lavorativo.
In merito, la stessa Corte di Giustizia Europea nel par. 46 della sentenza C-177/2011(caso Santana) ha espressamente sancito che lโanzianitร di servizio del dipendente pubblico ai fini della partecipazione ad una procedura di selezione interna costituisce, appunto, una vera e propria โcondizione di impiegoโ ai sensi della clausola 4, punto 1, dellโAccordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70/CE
3 a โ La seconda decisione riguarda la categoria dei Giudici onorari e, in particolare, dei Giudici di pace. Il ricorrente lamentava lโillegittimitร della delibera del C.S.M. che vietava la partecipazione agli individui con piรน di 60 anni. Tale requisito, in particolare, doveva essere posseduto al momento dellโindizione del concorso e permanere sino al momento della nomina.
Il T.A.R. capitolino, in primo luogo, rimanda a un eventuale ulteriore giudizio la domanda (non presentata in quella sede) relativa al danno dal ritardo nella conclusione del procedimento: il ricorrente ha, infatti, compiuto 60 anni nelle more dello svolgimento del concorso. Il Collegio passa, quindi, a occuparsi della legittimitร del limite in sรฉ.
Il limite massimo di etร รจ stato, invero, stigmatizzato dalla C.G.U.E. con sentenza del 3 giugno 2021, resa nella causa C 914/19,allorchรจ ha ritenuto che la norma della legge notarile che fissa in 50 anni il limite massimo di etร per lโaccesso al notariato non fosse conforme allโart. 6, par. 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000.
Il Collegio richiama i principi affermati in materia del Giudice europeo e, in particolare:
โ(i) cheuna disparitร di trattamento in ragione dellโetร non costituisce discriminazione laddove sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nellโambito del diritto nazionale, da una finalitร legittima, segnatamente da giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalitร siano appropriati e necessariโ (punto 28);
(ii) che ai sensi dellโarticolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e c), della direttiva 2000/78 โtali disparitร di trattamento possono comprendere, in particolare, da un lato, la definizione di condizioni speciali di accesso allโoccupazione per i giovani, al fine di favorirne lโinserimento professionale, o, dallโaltro, la fissazione di unโetร massima per lโassunzione basata sulla formazione richiesta per il lavoro in questione o la necessitร di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamentoโ;
(iii) che โgli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalitร non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresรฌ nella definizione delle misure atte a realizzarlo. Tuttavia, tale margine discrezionale non puรฒ avere lโeffetto di svuotare di contenuto lโattuazione del principio di non discriminazione in ragione dellโetร (sentenza del 12 ottobre 2010, Ingeniรธrforeningen i Danmark, C 499/08, EU:C:2010:600, punto 33 e giurisprudenza ivi citata)โ;
(iv) che il fatto che una norma non precisi lo scopo perseguito dalla disparitร di trattamento non implica, automaticamente, che la disposizione non sia giustificataโ.
Rispetto al concorso notarile, peraltro, la Corte ha rilevato che le esigenze alla base dellโindividuazione dellโindicato limite massimo (cinquanta anni) non si giustificavano in rapporto al sistema previdenziale, comunque sostenibile, nรฉ con la necessitร di garantire un adeguato periodo di formazione e il buon funzionamento delle prerogative notarili: andando in pensione a 75 anni, un ultracinquantenne ben potrebbe svolgere proficuamente e in modo adeguato (anche ai fini previdenziali) la professione notarile per oltre venti anni. โQuanto, poi, allโesigenza di assicurare il ricambio generazionale, la Corte ha osservato che si tratta sicuramente di un obiettivo legittimo, che perรฒ deve essere indagato dal giudice nazionale, tenendo presente che ยซdeve essere accordata particolare attenzione alla partecipazione dei lavoratori anziani alla vita professionale e, al tempo stesso, alla vita economica, culturale e sociale. Il mantenimento di tali persone nella vita attiva favorisce segnatamente la diversitร nellโoccupazione. Tuttavia, lโinteresse rappresentato dal mantenimento in attivitร di tali persone devโessere tenuto in considerazione rispettando altri interessi eventualmente contrastanti (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C 670/18, EU:C:2020:272, punto 44 e giurisprudenza ivi citata)ยปโ.
3 b โ Rispetto ai Giudici di Pace, invece, il T.A.R. โ chiarendo di non avere lโobbligo di effettuare il rinvio pregiudiziale poichรฉ non giudice di ultima istanza โ ritiene che il limite di 60 anni sia, invece, giustificato.
In particolare, il limite anagrafico indicato appare coerente:
-)โcon la diversa norma che pone, quale limite massimo di etร per lโesercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie, quello dei 65 anni, tenuto conto del fatto che lโincarico viene conferito con mandato quadriennale: il limite dei 60 anni evita, in tal modo, che lโincarico possa essere conferito ad una persona che dopo 1 o 2 anni sia costretto a lasciare lโattivitร in ragione del raggiungimento del limite massimo dei 65 anniโ;
-)โcon lโobiettivo di favorire il ricambio generazionale: infatti, il numero di incarichi conferibili รจ chiuso, in quanto conformato alle piante organiche degli uffici giudiziari, ragione per cui il prolungamento dellโetร massima dei magistrati onorari diminuirebbe seriamente le chances dei giovani, che hanno meno esperienze e meno titoli da spendere, di piazzarsi nelle graduatorie in posizione utile ad ottenere lโincarico in questioneโ.
Inoltre, rileva il T.A.R.โi magistrati onorari non sono tenuti ad esercitare lโincarico in via esclusiva, sicchรฉ il raggiungimento del 65ยฐ anno essi non segna, per essi, lโuscita dalla vita attiva, che puรฒ proseguire nella libera professione forenseโ.
3 c โ Da ultimo, il T.A.R. effettua un passaggio su un โpunctumdolensโ della condizione dei magistrati onorari, ossia la differenza strutturale con quella dei magistrati professionali.
Difatti, la โdiscriminazioneโ vietata dalla Direttiva 2000/78/CE si verifica โquando sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui allโarticolo 1, una persona รจ trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata unโaltra in una situazione analogaโ. Ebbene, sostiene il T.A.R., non esiste una categoria di lavoratori assimilabile che riceva un trattamento di maggior favore; tali non sono, in particolare, i magistrati cd. togati (ordinari, amministrativi e contabili) che, a differenza dei magistrati onorari, sono a tutti gli effetti dipendenti pubblici a tempo indeterminato e come tali sono tenuti a lavorare a tempo pieno ed in via esclusiva esercitando le funzioni giurisdizionali; diversamente, infatti, โi magistrati onorari esercitano tali funzioni in forza di incarichi quadriennali, rinnovabili una sola volta, durante i quali mantengono la possibilitร di svolgere anche altra attivitร , sia pure con limitazioni funzionali ad evitare incompatibilitร โ e ancheโil rispettivo trattamento economico รจ determinato in modo del tutto differenteโ.