๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐๐ง๐๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐:Corruzione per lโesercizio della funzione
Corruzione per lโesercizio della funzione
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#art.318c.p.
Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sentenza n. 33251 del 26/05/2021 (dep. 08/09/2021).
Il delitto di corruzione รจ stato profondamente modificato dalla legge n. 190/2012.
Essa ha determinato lโabbandono della logica mercantile, in favore del modello clientelare.
Infatti, originariamente, la differenza tra corruzione impropria e propria si poggiava sulla natura dellโatto oggetto dellโaccordo, se conforme o contrario ai doveri dโufficio.
Attualmente, invece, lโarticolo 318 c.p. punisce il sistematico asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali del privato.
La pronuncia in commento รจ volta a decidere sullโimpugnazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova in ordine alla decisione assunta dalla stessa Corte, la quale aveva ritenuto non responsabile, ai sensi dellโarticolo 318 c.p., il pubblico ufficiale che aveva accettato una somma di denaro per โcompulsareโ una pratica amministrativa.
La Corte di appello, pur qualificando come illecita la dazione di denaro โha escluso la configurabilitร dell’ipotizzata corruzione, poichรฉ non risulterebbe dimostrata la necessaria relazione di stabile asservimento del pubblico funzionario agli interessi personali del privato, la quale presuppone un impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata.โ
Pertanto, attese le considerazioni svolte dalla Corte di Appello, occorre comprendere se, ai sensi dellโarticolo 318 c.p., sia punito, oltre il sistematico asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali del privato, anche la realizzazione del singolo atto conforme ai doveri dโufficio.
La Corte di Cassazione precisa che la legge n. 190/2012 si รจ fatta carico delle tensioni interpretative manifestate durante la vigenza della precedente formulazione dellโarticolo 318 c.p., in quanto questโultima ricollegava la sanzione esclusivamente al compimento di uno specifico atto dellโufficio. La novella normativa ha inteso, invece, estendere la tutela penale alle ipotesi di corruzione sistematica, quelle cioรจ, non legate ad una specifica prestazione da parte del pubblico agente, ma, piuttosto, alla messa a disposizione della propria funzione per gli interessi di terzi (il c.d. “pubblico ufficiale a libro paga”), avendo il legislatore preso atto che giร solo tale distorsione potenziale del concreto esercizio della funzione รจ sufficiente a ledere il prestigio ed il buon andamento della pubblica amministrazione.
Ciรฒ ha condotto la ย Corte di Cassazione a chiarire che โ[โฆ] la novella normativa nonย ha inteso escludere dal perimetro della norma le ipotesi, giร sanzionate in precedenza, in cui il patto corruttivo fosse diretto ad un specifico atto del pubblico agente o ne costituisse la remunerazione successiva: infatti, la formula testuale utilizzata (“per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”) รจ volutamente ampia, nell’esplicito intento di ricomprendervi la vendita sia del singolo atto che, piรน in generale, della funzione, come pure tanto la corruzione antecedente quanto quella susseguente (nel precedente testo, invece, tenute distinte e diversamente sanzionate, ma oggi condivisibilmente ritenute espressive di un identico disvalore, poichรฉ entrambe idonee a minare la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione).
Interpretare, allora, la disposizione dell’attuale art. 318 – come invece fa la Corte d’appello – nel senso che, โper la configurabilitร del reato, l’elemento decisivo sia costituito dalla protrazione nel tempo del rapporto corruttivo e non, invece, dal mercimonio della funzione, ancorchรฉ legato al compimento di un unico e specifico atto, significa rovesciare l’intentio legis, peraltro senza il benchรฉ minimo conforto della lettera della norma, nella quale non si rinviene alcun riferimento al carattere reiterato del rapporto tra pubblico agente corrotto e privato corruttore.โ