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La sospensione dei sanitari che non si vaccinano costituisce un ragionevole bilanciamento dei diritti (fondamentali) in gioco
a cura di:Dott. Luca Cestaro
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T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, Sent. n. 261 del 10.9.2021
1 – Lโart. 4 del D.L. 44/2021 regola gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario. Il co. 6, in particolare, dispone cheย โdecorsi i termini per l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale โฆ., l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autoritร competenti, ne dร immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2โ.
Innanzi al T.A.R. friulano รจ appunto impugnato un provvedimento di accertamento dellโinosservanza dellโobbligo vaccinale e di conseguente sospensione dellโattivitร medica (almeno di quella che comporta contatti interpersonali).
2 โ Numerose le affermazioni di interesse operate dal T.A.R.
In primo luogo, si afferma la giurisdizione del giudice amministrativo. Sebbene il potere sia vincolato, infatti, da un lato, sono presenti profili di discrezionalitร tecnica (per il potere dellโamministrazione di valutare la rilevanza delle โspecifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generaleโ ai fini dellโomissione o del differimento della vaccinazione, ai sensi dellโart. 4, comma 2) e, dallโaltro, la finalitร perseguita dalla norma primaria รจ quella di tutelare in via diretta lโinteresse pubblico cosรฌ che la tutela del privato avviene solo in via mediata; tanto impone di qualificare la relativa posizione soggettiva come interesse legittimo (il T.A.R. cita la nota Ad. Plen. n. 8/2007).
3 โ Il Collegio, quindi, rifacendosi alle evidenze scientifiche ufficiali contesta le affermazioni secondo cui i vaccini sarebbero inefficaci e afferma che, quandโanche prevenissero solo la malattia e non il contagio, sussisterebbe un rilevante interesse pubblico in tal senso. Difatti, โlโinteresse a prevenire lo sviluppo della malattia da Covid-19 in capo agli operatori sanitari, nel contesto dellโemergenza pandemica, assume unโindubbia valenza pubblicistica, giacchรฉ garantisce la continuitร delle loro prestazioni professionali e, quindi, lโefficienza del servizio fondamentale cui presiedono. Sotto altro profilo, รจ di valenza pubblicistica anche lโinteresse a mitigare lโimpatto sul SSN โ in termini, soprattutto, di ricoveri e occupazione delle terapie intensive โ che potrebbe comportare lโincontrollata diffusione della malattia da Covid-19 in capo a soggetti naturalmente esposti, in misura maggiore rispetto alla media, al rischio di contagio e che costituiscono un insieme numericamente considerevole della popolazione nazionaleโ.
Di interesse รจ anche la qualificazione dei vaccini che โ pur dotati di unโautorizzazione condizionata dellโEMA โ non sono farmaci โsperimentaliโ, ma adeguatamente โsperimentatiโ poichรฉ preceduti dalle previste fasi di sperimentazione effettuata su un campione iniziale pari a circa il decuplo di quanto avviene per gli altri vaccini. Il T.A.R. sottolinea, in merito, come gli eventi avversi corrispondano a un criterio di normalitร statistica.
4 โ Il Tribunale amministrativo, poi, chiarisce come la sospensione del diritto al lavoro costituisca il frutto di una ragionevole attivitร di bilanciamento e sia conforme al principio di proporzionalitร .
Il T.A.R. rileva come โgli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitarioโย entrino quotidianamente in relazione con una collettivitร indifferenziata, composta anche di individui fragili o in gravi condizioni di salute, che non puรฒ scegliere di sottrarsi al contatto, nรฉ di informarsi sullo stato di salute dei sanitari e sulla loro sottoposizione alla profilassi vaccinale.
E allora,la tutela dellaโsalute collettivaโ, giustificaโla temporanea compressione del diritto al lavoro del singolo che non voglia sottostare allโobbligo vaccinale: ogni libertร individuale trova infatti un limite nellโadempimento dei doveri solidaristici, imposti a ciascuno per il bene della comunitร cui appartiene (art. 2 della Cost.)โ.
Quanto al rispetto del principio di proporzionalitร , il Tribunale evidenzia che lโart. 4 del d.l. 44 del 2021 โprevede comunque un meccanismo di esenzione dallโobbligo vaccinale, per i casi diย accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, e che la sospensione, anche nelle ipotesi di permanente e ingiustificato inadempimento, ha natura temporanea, estendendosiย fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021โ. Quindi, se lโoperatore sanitario non puรฒ sottoporsi al vaccino le conseguenze sul suo diritto al lavoro sono limitate.
5 โ Infine, lโimposizione dellโobbligo vaccinale non รจ incompatibile con lโart. 32 Cost. ricorrendo le tre condizioni richieste dalla Corte costituzionalea tal fine (Sent. n. 5/2018) ossia: a) il trattamento รจ diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi รจ assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; b) esso non incide negativamente sullo stato di salute di colui che รจ obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; c) nell’ipotesi di danno ulteriore, รจ prevista comunque la corresponsione di una equa indennitร in favore del danneggiato, e ciรฒ a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).