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DOMANDA: A quale giurisdizione va devoluta la cognizione in ordine alla domanda di ripetizione dellโindebito ex art. 2033 c.c. delle somme corrisposte da unโamministrazione pubblica ad una societร affidataria di un appalto, qualora lโaggiudicazione risulti annullata in autotutela ?
RISPOSTA: Con sentenza n. 4865 del 27.4.2021 il T.A.R. Lazio, Sez. II bis si รจ occupato di un caso in cui un Comune aveva proceduto allโannullamento in autotutela dellโaggiudicazione di un appalto per lโaffidamento del noleggio di apparecchiature per il controllo elettronico della velocitร su strade comunali. Successivamente alla predetta caducazione, il Comune aveva proposto azione di ripetizione dellโindebito ex art. 2033 c.c. in relazione agli importi erogati alla societร affidataria per il servizio in questione. Secondo la tesi di parte ricorrente, la controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dellโart. 133, comma 1, lett. e) n. 1 del c.p.a., in quanto strettamente connessa allโannullamento o privazione di efficacia disposta in via autoritativa dalla P.A.. Con la sentenza in esame il tribunale capitolino condivide invece la tesi di parte resistente che riteneva sussistente la giurisdizione del g.o. in base alla considerazione che la giurisdizione amministrativa esclusiva di cui alla citata disposizione processuale riguarda solo le controversie relative al procedimento di scelta del contraente fino al momento in cui acquista efficacia l’aggiudicazione definitiva, mentre le cause vertenti sull’attivitร successiva (anche se precedente alla stipula del contratto), seguono l’ordinario criterio di riparto, imperniato sulla distinzione fra diritto soggettivo ed interesse legittimo, da individuare con riferimento alla posizione soggettiva che la domanda รจ diretta a tutelare sotto il profilo del petitum sostanziale. Nella fattispecie, lโazione di ripetizione dellโindebito scaturisce da un presupposto non piรน soggetto a revisione, costituito dall’avvenuto annullamento in autotutela dellโaggiudicazione, ormai intangibile e che dunque rappresenta un mero antecedente storico della fattispecie, non giร una questione pregiudiziale (suscettibile di introdurre in giudizio uno scrutinio di legittimitร sul provvedimento di secondo grado). Di conseguenza, non venendo piรน in rilievo profili di esercizio di attivitร pubblicistica, in regime di supremazia generale o speciale, le parti agiscono su di un piano di pariteticitร , con conseguente devoluzione della cognizione alla g.o.