๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: I presupposti per integrare lโaggravante dellโodio razziale
I presupposti per integrare lโaggravante dellโodio razziale
#dolodiretto #odiorazziale #lesioni
Corte di Cassazione, sez. I penale, Sentenza n. 18413 del 12.05.2021
1 – La Sentenza, in primo luogo, conferma il principio secondo cui in tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontร dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed รจ compatibile con il tentativo (v. Corte appello Palermo sez. III, 02/02/2016, n.51).
Netta รจ, quindi, la differenza con il dolo eventuale -non compatibile con il tentativo-โcaratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilitร , od anche la semplice possibilitร , che esso si verifichi e ne accetta il rischioโ.
La condotta, costituita da un pestaggio concluso con un violento calcio al volto tale da causare gravi lesioni, รจ inquadrata, quindi, nel tentato omicidio con dolo alternativo (lesioni o omicidio).
2 โ Il reato รจ, altresรฌ, ritenuto aggravato dallโodio razziale; lโimputato ha, infatti, dato inizio allโaggressione pronunciando frasi insultanti nei confronti del colore della pelle della vittima e degli immigrati, cittadino extracomunitario che tornava a casa dopo aver finito di lavorare in un ristorante. La tesi difensiva, respinta dalla Sezione, รจ nel senso della inconfigurabilitร dellโaggravante poichรฉ la condotta non si presenta orientata โfinalisticamenteโ a escludere condizioni di paritร per ragioni fondate sulla appartenenza della vittima ad una etnia, razza, nazionalitร o religione.
La Corte rammenta, in senso contrario, che lโaggravante della finalitร di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993) โรจ configurabile nel caso di ricorso ad espressioni ingiuriose che rivelino l’inequivoca volontร di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica o religiosaโ. Essa, in particolare, ricorre โnon solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferioritร di una sola razzaโ.