๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐.๐.๐๐๐๐: Sulla configurabilitร dellโabuso di ufficio per la mancata astensione nella nomina di un direttore sanitario
Sulla configurabilitร dellโabuso di ufficio per la mancata astensione nella nomina di un direttore sanitario
di Luca Cestaro
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Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sentenza n. 16782 del 3.5.2021
La fattispecie; 2. Lโapplicabilitร del dovere di astensione anche agli incarichi dirigenziali di tipo privatistico; 3. La tipicitร delle figure implicanti il dovere di astensione nei pubblici concorsi; 4. Sulla nozione di grave inimicizia; 5. La configurabilitร dellโabuso di ufficio per violazione del dovere di astensione; 6. La nozione di danno ingiusto nellโabuso di ufficio
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La fattispecie
La pronuncia in commento presenta plurimi profili di interesse.
Il direttore generale dellโASL viene condannato, allโesito dei primi due gradi di giudizio, per non essersi astenuto nella nomina del direttore sanitario di una struttura ospedaliera nonostante vi fossero ragioni di inimicizia con uno dei candidati.
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Lโapplicabilitร del dovere di astensione anche agli incarichi dirigenziali di tipo privatistico
La Corte, in primo luogo, chiarisce che, sebbene gli incarichi abbiano natura privatistica e afferiscano a scelte di tipo manageriale, non viene meno lโobbligo di astensione. Il principio di buon andamento di cui allโart. 97 Cost., infatti, impone che la selezione dei dipendenti avvenga sempre in ragione del merito secondo criteri di imparzialitร ed efficienza come, a piรน riprese sancito, dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa.
Fatta salva lโeccezione โcostituita dall’esigenza che alcuni incarichi, quelli dei diretti collaboratori dell’organo politico, siano attribuiti a soggetti individuati intuitu personaeโ, tutte le altre procedure selettive devono essere tali da porre i dirigenti (generali) โin condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principi d’imparzialitร e buon andamento della pubblica amministrazioneโ secondo lโindirizzo legislativo cheโ[…], ha accentuato โฆ il principio della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei dirigentiโ.
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La tipicitร delle figure implicanti il dovere di astensione nei pubblici concorsi
In questa ottica, โl’obbligo di astensione va ricondotto al principio costituzionale dell’imparzialitร dell’azione amministrativa ed รจ applicabile quando sussista un diretto e specifico collegamento tra decisione e interesse proprioโ.
Ferma la sua valenza meramente strumentale alla realizzazione del principio di imparzialitร , lโobbligo in questione รจ soventelegato a situazioni previamente tipizzate, ove piรน pressante appaiaโl’esigenza di garantire la trasparenza dell’operato dell’agenteโ.
La crescita di importanza dellโobbligo di astensione ha trovato unโesplicazione nella introduzione della generale previsione di cui allโart. 6 bis L. 241/1990 secondo cui: โil responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenzialeโ.
Tale figura generale non รจ, tuttavia, applicabile ai concorsi pubblici nella misura in cui il d.P.R. n. 487 del 9.5.1994 che regola tali procedure richiede la sussistenza delle situazioni di incompatibilitร richiamate dagli artt. 51 e 52 c.p.c.
In merito, la Corte richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui โanche dopo l’entrata in vigore dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 โฆ le cause di incompatibilitร dei componenti delle commissioni di concorso indicate dall’art. 51 rivestono carattere tassativo e sfuggono all’applicazione analogica poichรฉ va tutelata l’esigenza di certezza dell’azione amministrativaโ. nonchรฉ la giurisprudenza civile secondo cui, โai sensi dell’art. 51, numero 3, cod. proc. civ. la “grave inimicizia” deve riferirsi a ragioni private di rancore o di avversione sorte nell’ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionaliโ.
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Sulla nozione di grave inimicizia
La Sezione chiarisce, citando la giurisprudenza civile e amministrativa, che la grave inimicizia, idonea a radicare il dovere di astensione nellโambito delle procedure selettive, deve riferirsi a โragioni private di rancore o di avversione sorte nell’ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionaliโ; essa non รจ, quindi,โintegrata da mere manifestazioni di disistima espresse in ambito professionale e didatticoโ, o dal giudizio negativo sulla possibilitร del candidato di superare il concorso; simili atteggiamenti, anzi,non sono illeciti โnei rapporti scientifici, accademici e lavorativi e non sono, quindi, tali da intaccare l’imparzialitร dell’organo valutativoโ.
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La configurabilitร dellโabuso di ufficio per violazione del dovere di astensione
Si precisa, allora, che โin materia di abuso d’ufficio determinato da violazione dell’obbligo di astensione, l’espressione ยซomettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescrittiยป, contenuta nell’art. 323 cod. pen., dev’essere letta nel senso che la norma ricollega l’obbligo di astensione a due ipotesi distinte e alternative, quella dell’obbligo di carattere generale, derivante dall’esistenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, e quella della verificazione dei singoli casi in cui l’obbligo sia prescritto da altre disposizioni di leggeโ.
In sostanza, rispetto allโobbligo di astensione, la norma penale detta una norma di carattere generale che รจ coordinata con le norme speciali che prevedono casi diversi e ulteriori in cui detto obbligo rimane vigente. โCon il richiamo generalizzato a tutte le norme che disciplinano casi specifici di obbligo di pubblici ufficiali di astenersi, si รจ risolto preventivamente e in radice qualsiasi contrasto delle norme speciali con la disposizione di carattere generale, che prevale sulle altre nei limiti della propria statuizioneโ.
Ebbene, nel caso di specie, occorreva far riferimento alle figure โtipicheโ di obbligo di astensione e, in particolare, alla figura della grave inimicizia, ritenuta inesistente nel caso di specie. Difatti, lโimputato โ che pure aveva manifestato disistima nei confronti del denunciante per divergenze professionali โ non risulta essere legato al denunciante da rapporti riconducibili alla nozione di grave inimicizia che, come si รจ detto, richiede lโesistenza di motivi di rancore afferenti alla sfera privata. La scelta del direttore generale, anzi, correttamente si รจ orientata su soggetti di cui, evidentemente, si aveva una migliore considerazione sul piano professionale.
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La nozione di danno ingiusto nellโabuso di ufficio
Da ultimo, la Corte precisa che lโeventuale illegittimitร della selezione non รจ sufficiente per il perfezionamento del reato; occorre anche la produzione di un danno (o di un vantaggio) ingiusto.
L’art. 323 cod. pen., infatti,โdelinea un reato di evento e non attribuisce rilievo alla mera esposizione a pericolo dell’interesse garantito, sicchรฉ deve escludersi l’esistenza del delitto allorchรฉ non vi sia la prova certa che dalla condotta sia conseguito un risultato contra ius, e ciรฒ anche nel caso in cui la condotta dell’agente sia non iureโ.
Occorre, in altre parole, dimostrare che il denunciante, rimossa la causa di astensione, si sarebbe senzโaltro aggiudicato il posto a cui ambiva. Nel caso di specie, non risulta la prova certa di tale circostanza.
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La Corte, quindi, ha annullato le Sentenze di condanna senza rinvio, disponendo lโassoluzione dellโimputato perchรฉ il fatto non sussiste.