๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Il ritiro di provvedimenti che erogano illegittimamente finanziamenti comunitari e la tutela dellโaffidamento
Il ritiro di provvedimenti che erogano illegittimamente finanziamenti comunitari e la tutela dellโaffidamento
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T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, Sentenza n. 875 del 16.3.2021
Il riparto di giurisdizione per il ritiro di un atto illegittimo
1 – La contestazione riguarda i provvedimenti con cui, in autotutela, la Regione Sicilia ha ritirato, in parte, un co-finanziamento attribuito ai pescatori per la sostituzione del motore delle proprie imbarcazioni.
Il T.A.R. analizza, in primo luogo, la questione di giurisdizione. Si rileva che, nel caso di specie, la domanda investe direttamente lโannullamento dellโatto di illegittima concessione del co-finanziamento e si afferma chetale circostanza radichi la giurisdizione del G.A. anche rispetto alla questione risarcitoria che si palesa strettamente connessa alla prima.
Il Collegio siciliano, peraltro, va oltre e si spinge a confutare (efficacemente) lโorientamento delle Sezioni Unite teso a radicare la giurisdizione del G.O. in ogni caso in cui venga in questione una lesione dellโaffidamento; tale lesione, comโรจ noto, รจ intesa, in numerose Sentenze della Suprema Corte, come derivante da un comportamento della P.A. rispetto a cui il potere recederebbe a mero fatto storico non rilevante in punto di riparto.
Va detto, anzi, che โil comportamento colpevole tenuto dallโAmministrazione allโinterno del procedimento non puรฒ ritenersi sconnesso dallโesercizio del potere nemmeno nei casi in cui sia stato legittimamente esercitatoโ (T.A.R. Piemonte Sent. n. 292 del 18.3.2019). In tali fattispecie, si afferma, โva valutato il senso complessivo dellโagire amministrativo, che, nelle fasi dellโadozione dellโatto ampliativo illegittimo e della decisione legittima di annullarlo in autotutela, รจ indiscutibilmente di tipo pubblicistico e si traduce nellโadozione di provvedimenti amministrativi di primo e secondo grado, la cui cognizione, in caso di impugnazione, spetta al giudice amministrativoโ. Pertanto, il T.A.R. conclude nel senso che lโaffidamento del privato alla stabilitร degli effetti di un atto illegittimo ritirato siaโstrettamente connesso allโesercizio del potere amministrativo, a fronte del quale si configurano interessi legittimi, la cui cognizione spetta al giudice amministrativoโ.
La doverositร dellโautotutela nel caso di contrarietร alla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato
2 โ Dopo aver trattenuto la giurisdizione, il Collegio richiama la Sentenza n. 24 del 20.3.1997 della C.G.U.E. che ha affermato che โlโautoritร nazionale competente รจ tenuta, in forza del diritto comunitario, a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, anche quando: a) abbia lasciato scadere il termine a tal fine previsto dal diritto nazionale a tutela della certezza del diritto; b) lโillegittimitร della decisione sia alla stessa imputabile in una misura tale che la revoca appare, nei confronti del beneficiario dellโaiuto, contraria al principio di buona fede; c) tale revoca sia esclusa dal diritto nazionale a causa del venir meno dellโarricchimento, in assenza di malafede, del beneficiario dellโaiutoโ. Tanto conduce alla conclusione per cui il ritiro degli aiuti in commento fosse doveroso al punto da rendere recessive le norme interne in materia di atti di ritiro (in tema, ad esempio, di termine ragionevole).
Il risarcimento del danno per lesione dellโaffidamento
3 โ Il T.A.R. di Palermo rammenta che la lesione dellโaffidamento non puรฒ essere invocata di fronte a una precisa disposizione di un testo giuridico dellโUnione, in quanto il comportamento di unโautoritร nazionale incaricata di applicarlo, il quale sia in contrasto con esso, non puรฒ legittimare, in capo a un operatore economico, un legittimo affidamento quanto allโottenimento di un trattamento contrario al diritto europeo (CGUE Sent. 20 giugno 2013, Agroferm, C-568/11).
Nel caso di specie, tuttavia, la natura della procedura โ relativa a cofinanziamenti di modesta entitร erogati a piccoli pescatori, a conclusione di una selezione basata su un bando, che disciplinava espressamente lโentitร del contributo โ induce a ravvisare un affidamento incolpevole. La conclusione รจ motivata in base alla ulteriore decisione della CGUE n. 349/2019 secondo cui sussiste โun affidamento incolpevole quando allโinteressato sono state fornite, da parte delle autoritร competenti dellโUnione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabiliโ. Nel caso in esame, lโapprovazione di un bando illegittimo per la parte relativa alla quantificazione del contributo integra, appunto, tale presupposto e, aggiunge, la Corte siciliana, viene, comunque, rispettato il senso della normativa europea che รจ quella di non far gravare sul bilancio comunitario lโerogazione di finanziamenti, di provenienza comunitaria, in violazione delle norme che li disciplinano; il risarcimento รจ, infatti, posto a carico del bilancio della Regione Siciliana, fermo rimanendo, quindi, il recupero dei fondi di derivazione comunitaria da parte dellโUnione.