๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: La differenza tra indicizzazione del leasing e contratto โderivatoโ
La differenza tra indicizzazione del leasing e contratto โderivatoโ
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Corte di Cassazione, sez. III civ., Sentenza n. 4659 del 22.02.2021
1 โ La Corte si sofferma sulle negoziazioni โ con finalitร di copertura o speculativa – aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati precisando che esse sono contraddistinte, sul piano strutturale, dalla connessione ad altre attivitร finanziarie (quali, ad esempio, titoli, merci, tassi, indici, altri derivati) dal cui ยซprezzoยป dipende il valore dell’operazione compiuta, sicchรฉ, โferme restando le diversitร legate al tipo di operazione prescelto, tali negoziazioni sono volte a creare un differenziale tra il valore dell’entitร negoziata al momento della stipulazione del relativo contratto e quello che sarร acquisito ad una determinata scadenza previamente individuataโ(v. Corte di Cassazione, SS.UU. civ., Sent. n. 8770/2020 su cui si segnala lโapprofondimento a pagina 20 del n. 13 della nostra rivista). Le fattispecie comprensive di simili strumenti, peraltro, si presentano estremamente variegate tanto che il fenomeno sembra โcomprensibile in maniera globale solo in unโottica economicaโ.
2 โ Tanto, consente di esaminare la fattispecie in cui due societร hanno stipulato un leasing immobiliare regolando il compenso in franchi svizzeri, salvo, poi, pagare il corrispettivo in euro (1277 c.c.). Con unโapposita clausola contrattuale si รจ previsto che lโimporto dei canoni da pagare di volta in volta sia parametrato alla fluttuazione del cambio; tanto ha fatto ritenere alle Corti dei primi gradi di giudizio che si trattasse di una clausola del contratto di leasing dotata di una propria autonomia oltre che โatipicaโ. In particolare, la clausola รจ stata qualificata come โdomesticcurrency swapโ e, in quanto atipica, รจ stata sottoposta allo scrutinio di meritevolezza (art. 1322 co. 2 c.c.) con esito negativo.
La Corte affronta allora il problema relativo alla correttezza della qualificazione della clausola in questione in termini di autonomia rispetto al contratto di leasing.
3 – Allโuopo, la Sezione rammenta come lo swap siaโil contratto attraverso il quale due parti convengono di scambiarsi, in una o piรน date prefissate, due somme di denaro calcolate applicando due diversi parametri (generalmente tassi di interesse e/o di cambio) ad un identico ammontare di riferimento, sicchรฉ alla scadenza o alle scadenze concordate, viene effettuato un unico pagamento, su base netta, in forza di una compensazione volontaria, con la conseguenza che il contratto di swap comporta necessariamente un profitto o una perdita a seconda della fluttuazione dei tassi di interesse e/o di cambio ed รจ sempre sorretto da un intento speculativoโ.
Uno speciale tipo di โswapโ รจ quello legato alle fluttuazioni dei cambi delle valute e, in particolare, il โdomesticcurrency swapโ รจ il โcontratto aleatorio, con il quale due parti si obbligano, l’una all’altra, a corrispondere alla scadenza di un termine, convenzionalmente stabilito, una somma di denaro (in valuta nazionale) quale differenza tra il valore (espresso in valuta nazionale) di una somma di valuta estera al tempo della conclusione del contratto e il valore della medesima valuta estera al momento della scadenza del termine stabilitoโ.
4โLa Sezione conclude nel senso che la clausola in questione, pur essendo โaccostabileโ al โdomesticcurrency swapโ, non puรฒ qualificarsi come tale.
Per un verso, infatti, manca la possibilitร di autonoma circolazione che, tipicamente, caratterizza i cd. titoli derivati; per altro verso, la clausola non ha una causa autonoma rispetto al contratto di leasing a cui accede e non puรฒ, quindi, essere sottoposta a uno specifico vaglio di meritevolezza come se si trattasse di unโoperazione negoziale a sรฉ.
Nel caso di specie, si รจ, infatti, ritenuto sussistenteun (mero) contratto di leasing cd. ยซindicizzatoยป, nel quale ciascuna rata del contratto di leasing รจ legata alle variazioni di un parametro finanziario di riferimento scelto dalle parti e inserito in una specifica clausola di indicizzazione; tale clausola รจ da ritenersi accessoria e โnon ha alcun effetto i nรฉ sulla natura, nรฉ sulla causa del leasing, che rimangono, dunque, inalterate posto che con essa le parti hanno inteso unicamente prevedere un meccanismo per ancorare a un parametro oggettivamente certo, il corrispettivo dovutoโ.