๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Gli ovuli sono cosa mobile ai fini penalistici
Gli ovuli sono cosa mobile ai fini penalistici
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Corte di Cassazione, sez. II penale, Sentenza n. 37818 del 30.12.2020
1 – La vicenda, su cui vi รจ stato un certo interesse mediatico, riguarda un medico che ha costretto, con violenza, una โdonatriceโ a sottoporsi allโintervento di asportazione degli ovociti (intervento cd. di pick up), previa sedazione.
La questione di maggiore interesse รจ relativa alla natura di โcosa mobileโ degli ovociti ai fini della configurabilitร del reato di rapina (art. 628 c.p.). La Corte chiarisce che โla nozione penalistica di cosa mobile non coincide con quella civilistica, rivelandosi per certi aspetti piรน ridotta e, per altri, piรน ampia: รจ piรน ridotta laddove non considera cose mobili le entitร immateriali – come, appunto, le opere dell’ingegno e i diritti soggettivi – che, invece, l’art. 813 c.c., assimila ai beni mobili; รจ piรน ampia, laddove comprende beni che, originariamente immobili o costituenti pertinenze di un complesso immobiliare (queste ultime assoggettate dall’art. 818 c.c., al regime dei beni immobili), siano mobilizzati, divenendo quindi asportabili e sottraibili e, pertanto, potenzialmente oggetto di appropriazioneโ.
In sostanza, per il diritto penale รจ โcosa mobileโ tutto ciรฒ che puรฒ essere avulso, anche a opera dello stesso colpevole del reato (es. furto, rapina), e successivamente trasportato. La Sentenza opera unโampia disamina casistica rilevando come sono stati variamente ritenute โcose mobiliโ oggetti che, sul piano civilistico, restano assoggettati a un diverso regime quali la protesi dentaria di un cadavere, un cancello, degli alberi, lโacqua di un fiume illegittimamente deviato (in questo caso, si รจ contestato il reato di cui allโart. 632 c.p oltre al furto), lโenergia elettrica, una colonnina telefonica.
In questa ottica, gli ovociti- che fanno parte del circuito biologico della donna fino a quando sono parte del suo corpo – divengono “cosa” nel momento in cui vengono distaccati. Ai fini penalistici, quindi, la donna figura quale detentrice degli ovociti di cui puรฒ disporre, nei casi consentiti dalla legge, considerando che gli atti di disposizione del proprio corpo sono leciti se rivolti alla tutela della salute e non lesivi di altri interessi costituzionali.
Qualificati gli ovociti come โcosa mobileโ, la condotta dellโimputato integra il reato di rapina in quanto non si risolve nella violenza privata (art. 610 c.p.)consistito nellโimporre lโintervento di pick up, ma comprende anche lโapprensione degli ovociti medesimi.
Neppure, sostiene la Sezione, si realizza un concorso tra un reato di violenza privata (la costrizione all’intervento di pick up) e un furto (la sottrazione e l’impossessamento del prelevato) in quanto, cosรฌ ragionando, โsi frazionerebbe in modo artificioso una sequenza materiale unitaria, e come tale giร regolata dalla fattispecie complessa di cui all’art. 628 c.p.โ
2 โ Riveste un peculiare interesse anche il capo relativo alla rapina avente quale oggetto un telefono cellulare di proprietร dellโimputato stesso che era stato concesso in comodato alla vittima.
La Corte esclude che il proprietario che pur non abbia il possesso della cosa possa rispondere dei reati relativi alla sua sottrazione. Si afferma, infatti, che l’evocazione dell’altruitร del bene, nelle fattispecie codicistiche, vale ad escludere la rilevanza penale della sottrazione della res propria.
โTale soluzione di un tema classicamente controverso trova peraltro conforto anche nell’art. 627 cod. pen. che punisce la sottrazione di cosa comune con una pena piรน lieve di quella prevista per il reato di furto di cui all’art. 624 cod. pen.; e sarebbe irrazionale punire con la piรน severa sanzione prevista da tale ultima fattispecie una condotta sicuramente meno grave, costituita dalla sottrazione compiuta da chi ha la piena proprietร della cosa [….] La fattispecie protegge ad un tempo la detenzione qualificata, nonchรฉ la proprietร e le altre situazioni giuridiche cui si รจ giร ripetutamente fatto cenno. Tale duplicitร viene in evidenza, per quel che qui interessa, quando situazioni giuridiche soggettive e situazioni fattuali fanno capo a diverse persone. In tal caso, la lesione del bene giuridico รจ duplice: proprietario e possessore in senso penalistico sono persone offese e legittimate a proporre querelaยป (sulla base di questo ultimo principio รจ stata riconosciuta al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela)โ. La condotta, quindi, risulta priva di rilevanza penale e ascrivibile alla violazione da parte dellโimputato degli obblighi derivanti dal contratto di comodato (non ricorrevano, evidentemente, i presupposti per lโesercizio del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni).