๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐.๐.๐๐๐๐: Obbligo di motivazione per lโiscrizione di informazioni โatipicheโ nel casellario ANAC
Obbligo di motivazione per lโiscrizionedi informazioni โatipicheโ nel casellario ANAC
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T.A.R. del Lazio, Roma, Sez. I, Sent. n. 1999 del 17.02.2021
- Lโart. 213 co. 10 del d.lgs. 50/2016 istituisce il casellario informatico dei contratti di lavori pubblici (โl’Autoritร gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’Autoritร stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84โ).
In passato, era espressamente consentito allโANAC lโinserimento di notizie atipiche purchรฉ semplicemente utili a delineare lโaffidabilitร dellโappaltatore. In particolare, era consentito lโinserimento nel casellarioโdi tutte le (altre) notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Autoritร ritenute utili ai fini della tenuta del casellarioโ (dellโart. 8, co. 2, lett. dd, del d.p.r. n. 207/2010). Abrogata tale ultima disposizione, la giurisprudenza ha ribadito lโesistenza del potere dellโAutoritร di effettuare anche tale tipologia di segnalazioni oltre a quelle giร dovute (es. dichiarazioni false in sede di gara, gravi inadempimenti ecc.). Difatti, posto che le annotazioni hanno contenuto meramente informativo, tale attivitร รจ โfunzionale al compito assegnato allโAutoritร di supportare, attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni, le stazioni appaltanti un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull’utilizzo di plurimi dati (quali la banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non puรฒ prescindersi dalla pubblicazione delle c.d. โnotizie utiliโ.
- Nel caso di specie (in cui era applicabile il vecchio codice appalti d.lgs. n. 163/2006), lโannotazione era relativa allโapplicazione di penali, contestate giudizialmente e, inoltre, relative a una parte minima del valore dellโappalto (inferiore allโ1%). Tale ipotesi non rientrava in alcuna di quelle per cui lโannotazione era espressamente imposta e, allora, afferma la Sezione, lโANAC avrebbe dovuto adeguatamente motivare in ordine allโeffettiva utilitร del suo inserimento nel casellario al fine di verificare lโaffidabilitร dellโappaltatore.
In particolare, in simili casi, lโANAC deve valutare lโutilitร della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dallโoperatore economico nel corso del procedimento, nella misura in cui sono effettivamente incidenti sullโimportanza dellโinadempimento (ovvero sulla gravitร dellโerrore professionale commesso) e, in via indiretta, sullโapprezzamento dellโaffidabilitร della societร da parte delle stazione appaltanti (nel caso di specie, la motivazione รจ stata ritenuta inadeguata con conseguente annullamento dellโannotazione).