La domanda del 24.02.2021
Domanda: ๐๐ง ๐ฆ๐๐ญ๐๐ซ๐ข๐ ๐๐ข ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐๐๐ฎ๐ซ๐ ๐๐ข ๐ ๐๐ซ๐ ๐ฉ๐๐ซ ๐ฅโ๐๐ ๐ ๐ข๐ฎ๐๐ข๐๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐ข ๐๐ฉ๐ฉ๐๐ฅ๐ญ๐ข ๐ฉ๐ฎ๐๐๐ฅ๐ข๐๐ข, ๐ช๐ฎ๐๐ฅ๐ข ๐๐จ๐ง๐ฌ๐๐ ๐ฎ๐๐ง๐ณ๐ ๐๐๐ซ๐ข๐ฏ๐๐ง๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅโ๐๐ฏ๐๐ง๐ญ๐ฎ๐๐ฅ๐ ๐ฌ๐๐จ๐ซ๐๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐๐ข ๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐ข ๐๐ข๐ฆ๐๐ง๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐๐ฅ๐ข ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐จ๐๐๐๐ซ๐ญ๐ ๐ญ๐๐๐ง๐ข๐๐ก๐ ๐ฉ๐ซ๐๐๐๐ญ๐๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐๐ญ๐ข ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฅ๐๐ฑ ๐ฌ๐ฉ๐๐๐ข๐๐ฅ๐ข๐ฌ ?
RISPOSTA: Con sentenza n. 9 del 4 gennaio 2021 il T.A.R. Lombardia ha ritenuto che la violazione dei limiti dimensionali stabiliti dalla legge di gara comporta che la commissione di gara, ai fini della valutazione della componente tecnica dellโofferta, non deve tener conto della parte eccedente. A tale proposito, si segnala analogo orientamento, secondo cui la prescrizione del bando sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata cum grano salis, considerando che le ipotetiche violazioni (eccedenza di pocheย pagine) non determinano alcuna alterazione valutativa dell’offerta; di conseguenza non puรฒ essere esclusa dalla gara l’impresa che abbia presentato laย relazioneย illustrativa dell’offertaย tecnicaย composta da un numero diย pagineย superiore a quello previsto dal bando, qualora tale inosservanza non sia da questo prevista a pena di esclusione (T.A.R. Campania, Sez. III, n. 5014/2017; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 176/2016, T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 608/2013).