๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Lโusucapione (negata) dellโalloggio di servizio e lโindebito arricchimento nei confronti della P.A.
Lโusucapione (negata) dellโalloggio di servizio e lโindebito arricchimento nei confronti della P.A.
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Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 1611 del 26.01.2021
1. Un dipendente regionale, da anni occupante lโalloggio di servizio conferitogli dalla Regione,reclama lโavvenuta usucapione dellโbene immobile e, in subordine, lโindennizzo in relazione ai miglioramenti apportati allโimmobile e alle costruzioni ivi effettuate.
2. Le Corti dei primi gradi di giudizio avevano escluso lโusucapione in quanto la parte ricorrente non aveva dimostrato lโavvenuta sdemanializzazione del bene che, stante la non usucapibilitร dei beni demaniali, รจ condizione necessaria al perfezionamento della fattispecie.
Il caso รจ lโoccasione per riaffermare il principio secondo cui l’appartenenza degli immobili al patrimonio disponibile dell’ente pubblico – e non al demanio – รจ un fatto che attiene agli elementi costitutivi della domanda di usucapione che, in base alla regola di riparto dell’onere della prova prevista dall’art. 2697 c.c., dev’essere provata dall’attore.
3. Quanto allโazione di indebito arricchimento (art. 2041 co. 1 c.c.: โchi, senza una giusta causa, si รจ arricchito a danno di un’altra persona รจ tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimonialeโ) nei confronti della Pubblica amministrazione, la Sezione rammenta che, per il riconoscimento dellโindennizzo, รจ necessario non solo il fatto materiale della esecuzione dell’opera o della prestazione vantaggiosa per l’ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte di questo, della utilitร della predetta opera o prestazione.
Il riconoscimento puรฒ essere:
-) esplicito e formale e, quindi, consistere in una dichiarazione di scienza, espressamente ricognitiva della utilitร della prestazione acquisita, secondo un rapporto di adeguatezza e coerenza tra utilitร riconosciuta e pubblica finalitร ;
-) implicito e, quindi, consistere in una concreta utilizzazione della cosa o prestazione secondo una destinazione oggettivamente rilevabile ed equivalente, nel risultato, a un esplicito riconoscimento di utilitร (Cass. n. 1884 del 2002).
โIl giudizio sull’utilitร , perรฒ, รจ riservato esclusivamente alla pubblica amministrazione e non puรฒ essere effettuato dal giudice il quale puรฒ solo accertare se ed in che misura l’opera o la prestazione siano state effettivamente utilizzateโ. Nel caso di specie, non รจ stato possibile ravvisare alcun riconoscimento del beneficio da parte della P.A.
4. La parte ricorrente, peraltro, aveva chiesto lโindennizzo anche ai sensi dellโart. 936 co. 2 c.c. che, in tema di accessione, dispone: โ(co. 1) quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. (co. 2) Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondoโ.
Anche tale prospettazione รจ, tuttavia, respinta.
La Corte, infatti, afferma che lโindennizzo ai sensi dellโart. 936 c.c. trova applicazione soltanto quando l’autore delle opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo nรฉ un rapporto giuridico di natura (reale o personale) che gli attribuisca la facoltร di costruire sul suolo nรฉ un rapporto giuridico (reale o personale) che, pur non attribuendo la facoltร di costruire, contempli una specifica disciplina delle opere realizzate sul bene impiegato nel rapporto.
La giurisprudenza ha, quindi, escluso lโapplicabilitร dellโindennizzo nei confronti dell’appaltatore,del condomino, del comproprietario del suolo, del detentore dell’immobile che ne abbia ricevuto il possesso in base ad un contratto preliminare di vendita nonchรฉ del comodatario. E, appunto, il ricorrente viene individuato quale comodatario dellโalloggio di servizio con conseguente rigetto della domanda di indennizzo.