๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: La motivazione del regolamento con cui si determina il canone per lโoccupazione di suolo pubblico
La motivazione del regolamento con cui si determina il canone per lโoccupazione di suolo pubblico
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Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza n. 7904 del 10.12.2020
1 – La fattispecie origina dal nuovo regolamento adottato dallโente locale resistente in ordine alla determinazione del canone per lโoccupazione di suolo pubblico da corrispondere da parte dei titolari degli impianti di produzione e di trasporto dellโenergia eolica.
La norma applicata รจ lโart. 63 (Canone per lโoccupazione di spazi ed aree pubbliche) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che riconosce ai comuni e alle province la facoltร di assoggettare lโoccupazione di suolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione (C.O.S.A.P.) in sostituzione della giร prevista tassa per lโoccupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) nonchรฉ il potere di definire le modalitร di calcolo del canone medesimo.
2 – I ricorrenti contestano la carenza di motivazione del regolamento cosรฌ adottato in quanto non sarebbe possibile evincere, nรฉ dal testo del regolamento stesso nรฉ dagli atti istruttori che lโhanno preceduto, in che modo lโamministrazione provinciale abbia determinato la tariffa per il calcolo del canone concessorio.
La Sezione rammenta come i regolamenti di attuazione e di integrazione (qual รจ quello previsto dallโart. 63 d.lgs. 446/1997) soggiacciano al principio di legalitร nel senso che deve essere la legge, norma primaria, a fondare il potere regolamentare in questione nonchรฉ a definire i criteri a cui dovrร attenersi la norma secondaria, regolamentare. Nei limiti fissati dalla norma primaria di riferimento, il potere regolamentare gode, perรฒ, di โsignificativi spazi di discrezionalitร โ.
Tanto spiega lโesclusione dellโobbligo motivazionale prevista per i regolamenti dallโart. 3 co. 2 L. 241/1990.I regolamenti, del resto, partecipano della stessa natura della legge e sono fonti del diritto. Pur non essendo liberi del fine (i fini sono posti dalla norma primaria), i regolamenti sono โ come la legge- frutto di scelte che avvengono a livello politico e, pertanto, โlโente locale che adotta il regolamento non รจ tenuto ad un onere motivazionale nellโesercizio della sua discrezionalitร in quanto anchโessa collocata ad un livello politico, i regolamenti essendo in effetti deliberati da organi di rappresentanza che esprimono lโindirizzo politico โ amministrativo dellโenteโ.
3 – Lโatto regolamentare, poi, reca prescrizioni a carattere generale che, in quanto tali, non necessitano di puntuale motivazione. Essi, infatti, non determinano in concreto l’assetto degli interessi nelle singole fattispecie, ma si limitano a identificare regole suscettibili di successive applicazioni. โLe ragioni delle disposizioni regolamentari vanno, dunque, ricavate dal dibattito che ha preceduto lโadozione del regolamento (gli atti interni dellโorgano deliberativo) e dagli atti istruttori precedenti la deliberazione e lโonere di motivazione risulta comunque soddisfatto con lโindicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte, senza necessitร di una puntuale motivazioneโ.
Il sindacato giurisdizionale dovrร , quindi, appuntarsi sugli effetti dellโatto regolamentare potendo spingersi verificare se le prescrizioni del regolamento diano luogo ad atti applicativi forieri di effetti discriminatori, irragionevoli o non proporzionati.