๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ๐ฅโ๐.๐.๐๐๐๐: Il diritto di critica non scrimina lโoffesa alla bandiera italiana
Il diritto di critica non scrimina lโoffesa alla bandiera italiana
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Corte di Cassazione, sez. V, penale n. 316 del 07.01.2021
La fattispecie vede lโapplicazione dellโart. 292 co. 1 c.p. che punisce โchiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato รจ punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 โฆโ. Nel caso esaminato, infatti, con lโintento di auspicare la fuoriuscita dallo Stato italiano del proprio territorio, alcuni attivisti stampano e affiggono dei manifesti in cui la bandiera italiana รจ rappresentata come un rifiuto e spazzata via con una scopa.
La tesi difensiva รจ nel senso che la condotta sarebbe scriminata dal diritto di critica politica e, inoltre, che non rientrerebbe nella fattispecie delittuosa, come modificata dalla L. 85/2006; difatti, essendo venuta meno la rilevanza penale dellโoffesa ai colori della bandiera, sarebbe necessaria la materiale presenza della bandiera per configurare il reato.
La Corte di Cassazione respinge tale tesi.
In primo luogo, si chiarisce che, se รจ venuta meno lโoffesa rivolta semplicemente ai โcolori della bandieraโ, resta di rilevanza penale lโoffesa alla bandiera intesa quale simbolo dellโunitร nazionale. Proprio per il suo valore simbolico, รจ sufficiente, ai fini della configurabilitร del reato che lโoffesa si appunti sulla bandiera, comunque rappresentata o raffigurata, e non su un altro oggetto; non รจ, quindi, necessario che la bandiera sia fisicamente presente.
In secondo luogo, la Sezione rimarca che sebbene il diritto di critica politica sia protetto dal principio costituzionale e convenzionale di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost., artt. 9 e 10 della Convenzione EDU), non puรฒ ritenersi che tale libertร sia illimitata. La libertร di manifestazione di pensiero, infatti, trova dei limiti nel rispetto degli eventuali diritti contrapposti. In merito, รจ noto come, rispetto al reato di diffamazione, si sia affermato che il diritto di critica politica deve sottostare ai principi di continenza e del suo riconnettersi a un leggibile progetto politico. Posto che, come meglio si dirร a breve, nel manifesto in sรฉ non era leggibile un progetto politico, ma piuttosto un insulto, il diritto di critica politica trova, comunque, un proprio limite nel rispetto della bandiera, principio di rilievo costituzionale se solo si pensa alla circostanza che la bandiera รจ menzionata tra i principi fondamentali della Costituzione, allโart. 12.
Infine, si rammenta che lโelemento soggettivo del vilipendio รจ il dolo generico di offendere la bandiera piuttosto che di criticare lโunitร nazionale o la nazione; il manifesto, di per sรฉ non contestualizzato nellโambito di una critica, si qualifica, infatti, come mero insulto senzโaltro ricollegabile alla volontร degli imputati che ne hanno finanche assunto la paternitร nellโambito di una conferenza stampa allโuopo convocata.