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Domanda:ย In presenza di un contratto di enfiteusi invalido, in mancanza di titolo legittimante l’attribuzione del diritto sulla cosa, puรฒ escludersi un possesso ad usucapionem qualora lโenfiteuta abbia provveduto al pagamento del canone ovvero abbia stipulato un contratto preliminare in qualitร di affittuario del fondo ?
RISPOSTA:
Con sentenza della Sez. III del 20 novembre 2020 n. 26521 la Corte di Cassazione ha precisato che, anche in presenza di un contratto di enfiteusi invalido (in quantoย stipulato dall’ente ecclesiastico, in persona del suo legale rappresentante, in difetto della licenza del Superiore prescritta dall’ordinamento canonico) l’accipiens puรฒ possedere il bene animo domini (quindi utilmente ai fini della usucapione); anzi, proprio la circostanza che la traditio sia stata eseguita in virtรน di unย contrattoย che, pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietร del bene costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l’accipiens e la res tradita sia sorretto dall’animus rem sibihabendi. A tale scopo rileva l’estrinsecazione oggettiva del potere di fatto esercitato sulla res in difetto di titolo legittimante l’attribuzione di un diritto sulla stessa, in mancanza di elementi contrari desumibili dal pagamento del canone enfiteutico e dalla stipula di un contratto preliminare di affitto argomentabili in chiave soggettiva.