La domanda del 20.01.2021
Domanda: Un coppia di donne omosessuali unite civilmente che abbia fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita allโestero puรฒ ottenere la rettifica dellโatto di nascita del nato al fine di indicare il minore come figlio di entrambe e non della sola partoriente ?
RISPOSTA: Con sentenza del 4 novembre 2020 n. 230 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimitร costituzionale dellโart. 1, comma 20, della L. n. 76/2016 (disciplina sulle unioni civili) e dellโart. 29, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000 (ordinamento dello stato civile) nella parte in cui preclude a coppie di donne omosessuali la possibilitร di essere indicate quali genitori nellโatto di nascita, quantunqueย siano unite civilmente e abbiano fatto ricorso allโestero alla procreazione medicalmente assistita. La genitorialitร richiede infatti una coppia di โsesso diversoโ atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in Italia, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, come previsto dallโart. 5 della L. n. 40/2004. Ad opposte conclusioni non puรฒ condurre la L. n. 76/2016 che – pur riconoscendo la dignitร sociale e giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso – non consente la filiazione, sia adottiva che per fecondazione assistita, in loro favore; difatti, il rinvio alle disposizioni sul matrimonio (cosiddetta clausola di salvaguardia) non si estende a quelle che regolano la paternitร e la maternitร . La scelta di non riferire le norme relative al rapporto di filiazione alle coppie dello stesso sesso, cui รจ pur riconosciuta la piena dignitร di una vita familiare sottende l’idea non arbitraria o irrazionale che ยซuna famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in etร potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” piรน idoneo per accogliere e crescere il nuovo natoยป (C. Cost. n. 221 del 2019). Tale scelta non viola gli artt. 2ย eย 30 Cost. perchรฉ l’aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona nei sensi dellโart. 2 Cost.