La domanda del 13.01.2021
DOMANDA: In tempi di emergenza epidemiologica da Covid 19, in quali casi può essere adottata una ordinanza sindacale di sospensione dell’attività scolastica limitata al territorio comunale ?
RISPOSTA: Con sentenza n. 2077 del 18.12.2020 la Sez. I del T.A.R. Calabria ha precisato che il potere di ordinanza contingibile e urgente dei Sindaci (previsto dall’art. 32, comma 3, della L. n. 833/1978) non può essere utilizzato ad libitum, in quanto i presupposti, le finalità e i limiti del potere di decretazione d’urgenza rimangono quelli ordinari.
Il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente è ammissibile unicamente al fine di fronteggiare con immediatezza una situazione di natura eccezionale ed imprevedibile, ovvero una condizione di pericolo imminente. Nel contesto dell’epidemia in corso, dove è stato già messo in atto un articolato sistema di risposta all’emergenza, con l’adozione di misure nazionali di mitigazione del rischio epidemico via via più restrittive a seconda della concreta situazione del territorio regionale, il potere di ordinanza sindacale è quindi limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente che vada al di là delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente, dalle singole Regioni. Se è innegabile che il diritto alla salute è al vertice dei diritti sociali, perché consente all’individuo di godere delle libertà e degli altri diritti che la Repubblica riconosce, nondimeno il diritto all’istruzione si colloca poco dietro. Attraverso l’istruzione, inoltre, si hanno più ampie prospettive di accesso al lavoro su cui la Repubblica è fondata. Pertanto, è illegittima la sospensione dell’attività scolastica laddove l’amministrazionenon abbia riscontrato focolai di infezione negli istituti scolastici né un’incidenza del contagio nella popolazione locale, o un incremento dello stesso, maggiore della media nazionale. Con l’ulteriore precisazione che la debolezza del sistema sanitario regionale e le difficoltà del tracciamentosono elementi che, in parte, sono comuni all’intera comunità nazionale e, dall’altro, sono stati già presi in considerazione allorché al territorio regionale sono state applicate le misure di contenimento dell’epidemia previste per le c.d. Regioni rosse.