๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: La revoca dellโapertura di credito e la buona fede esecutiva
La revoca dellโapertura di credito e la buona fede esecutiva
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Corte di Cassazione, sez. I civile, Ordinanza n. 29317 del 22.12.2020
1 – Al correntista che aveva ripetutamente sforato lโapertura di credito concessa, la banca ha revocato lโapertura di credito dopo averlo diffidato a saldare il debito entro dieci giorni.
In primo grado, il correntista si era visto riconoscere un risarcimento per la revoca, ritenuta contraria a buona fede; tale interpretazione era stata, invece, ribaltata dalla Corte dโAppello che ha ritenuto legittima la revoca.
La Corte di Cassazione, nel confermare la Sentenza dโappello, effettua alcune interessanti puntualizzazioni.
2 โ La Sezione rammenta, nellโesaminare la domanda sulla violazione della buona fede contrattuale, che lโobbligo di buona fede รจ definito da una norma โelasticaโ che indica, cioรจ, solo un parametro generale che richiede, da parte del giudice,โun’attivitร di integrazione giuridica della norma, a cui viene data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico-socialeโ. In tali casi, la censurabilitร in cassazione di tali giudizi รจ ammessa solo quando gli stessi si pongano in contrasto con i principi dell’ordinamento (espressi dalla giurisdizione di legittimitร ) e con quegli “standard” valutativi esistenti nella realtร sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente.In particolare, qualora la fattispecie sia idonea a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi, โlร si ravvisa allora un giudizio di diritto e la necessitร dell’intervento nomofilattico della Cassazione, al fine di garantire la prevedibilitร delle future decisioni, posto che si tratta d’integrare il contenuto della norma indeterminata o della clausola generale predettaโ.
Il caso specifico, evocativo di un criterio generale di interpretazione dellโobbligo di buona fede, rientra, quindi, nel giudizio di diritto affidato alla Corte di Cassazione.
3 โ La questione viene, allora, esaminata dalla Corte che ribadisce lโapplicazione, al caso di specie, del terzo comma dellโart. 1845 c.c. secondo cui โse l’apertura di credito รจ a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puรฒ recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorniโ. Il dettato della norma non impedisce che il recesso โ qualora assuma connotati del tutto arbitrati e imprevisti โ sia giudicato contrario alla cd. buona fedeesecutiva ex art. 1375 e 1175 cod. civ., ma determina che cada in capo al debitore lโonere della prova delle circostanze che renderebbero il recesso contrario a buona fede; lโistituto bancario puรฒ legittimamente recedere, invece, limitandosi a richiamare il disposto dellโart. 1845 co. 3, cit.
Il debitore che agisce per far dichiarare l’arbitrarietร del recesso ha, quindi, l’onere di allegare l’irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando, ad esempio, la sufficienza della propria garanzia patrimoniale
Nel caso di specie, la Corte conclude nel senso che sia legittimo l’esercizio del diritto di recesso ad nutum dell’istituto di credito purchรฉ anticipato dalla comunicazione al cliente di un congruo preavviso, in quanto: a) tale facoltร รจ espressamente prevista dall’art. 1845 c.c.;b) la condotta negoziale della banca non viola il principio generale di buona fede esecutiva di cui all’art. 1375 cod. civ., in presenza di comportamenti inaffidabili del debitore che ripetutamente ed in modo ingiustificato superi il limite di affidamento concesso dalla banca.
Neppure la condotta omissiva della banca โ che in diverse occasioni precedenti non abbia contestato lo sforamento – puรฒ essere intesa come autorizzazione ad un innalzamento del limite dell’apertura di credito; un simile contegnova inteso quale mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell’obbligo di rientrare dall’esposizione debitoria non autorizzata.