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La giurisdizione in tema di penale applicata per lโinadempimento della concessione dei beni pubblici
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Consiglio di Stato, sez. V, Sent. n. 8100 del 17.12.2020
1 – La sovrapposizione della definizione โclassicaโ di concessione, quale tipico provvedimento ampliativo, a quella presente nel codice appalti (art. 3 lett. uu e vv del d.lgs. 50/2016) e le relative norme di riparto della giurisdizione (art. 133 lett. b e c del c.p.a.) sono al centro di un ampio dibattito giurisprudenziale.
La Sentenza in commento si riferisce, pur con affermazioni di tipo generale, alla tipologia di concessione che piรน agevolmente รจ riconducibile alla concessione โclassicaโ piuttosto che alla definizione dellโistituto recata nel codice degli appalti. Si tratta, infatti, di una concessione di un bene pubblico (piscina comunale), affidata a una societร sportiva a cui il Comune ha ritenuto di applicare una penale per lโinadempimento del contratto accessivo al provvedimento concessorio.
2 โ La Sezione rammenta come la concessione di beni pubblici sia un istituto in cui รจ immanente lโinteresse dellโamministrazione a un corretto utilizzo del bene affidato in uso speciale al privato concessionario. Il contratto che regola il rapporto risulta essere dipendente logicamente e giuridicamente dal provvedimento con cui si estrinseca il potere di affidamento dellโuso del bene.
A tale schema, peraltro, corrisponde la persistenza, anche nella fase esecutiva del rapporto, di poteri di supremazia dellโamministrazione.
3 โIn questโottica si spiega la previsione dellโart. 133 co. 1 lett. b del c.p.a. che affida al G.A. leโcontroversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennitร , canoni ed altri corrispettivi โฆโ; lโipotesi di giurisdizione esclusiva รจ tipicamente riconducibile al possibile intreccio tra situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo e altre invece qualificabili come diritto soggettivo. Rispetto alla descritta ipotesi di giurisdizione esclusiva, lโattribuzione al G.O. della cognizione relativa alle controversie concernenti indennitร , canoni e altri corrispettivi รจ da ritenersi eccezionale; la giurisprudenza ha, invero, chiarito che se la questione relativa allโindennitร coinvolge un potere discrezionale dellโamministrazione (es. per determinare lโan o il quantum dellโindennitร ), la giurisdizione va attribuita al giudice amministrativo, mentre al giudice ordinario restano le questioni in cui si ragioni del mero ammontare del corrispettivo da determinare senza il coinvolgimento di un potere discrezionale della P.A. concedente
4 โ Nel contesto descritto, di tipo pubblicistico, la fase esecutiva resta permeata dellโinteresse pubblico per cui โi rimedi spettanti allโautoritร concedente per reagire allโinadempimento del privato concessionario non possono โฆessere assimilabili a quelli spettanti alla parte di un contratto di diritto comuneโ. Anche lโuso di strumenti privatistici non muta il quadro delineato poichรฉ esso รจ compatibile con il perseguimento del pubblico interesse (art. 11 L. 241/1990 a cui vengono, da taluni, ricondotti i contratti accessivi alle concessioni) con conseguente persistenza dei profili di autoritativitร dellโazione amministrativa.
5 โ Il modulo amministrativistico, peraltro, non conduce a una deminutio di tutela in capo al concessionario; anzi, la sua posizione si โrafforzaโ per lโapplicazione dello statuto del provvedimento amministrativo che prevede โla necessitร che gli atti adottati dallโautoritร concedente di reazione allโinadempimento siano esercitati in coerenza con il pubblico interesse sotteso alla concessione, e che questo sia esternato in una motivazione adeguata, resa allโesito del contraddittorio con il concessionarioโ.
6 โ Nel caso di specie, lโente locale ha applicato la penale alla societร sportiva che si era dichiarata impossibilitata a riaprire la piscina in ottemperanza alle normative emergenziali e ciรฒ anche per la antieconomicitร della gestione. La valutazione del Comune nel senso che il concessionario avrebbe dovuto comunque sostenerne i costi รจ ritenuta โuna tipica valutazione espressiva della posizione di supremazia dellโamministrazione concedente, incentrata sullโesigenza di interesse pubblico di assicurare il sollecito riavvio della gestione dellโimpianto sportivoโ.
La giurisdizione, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, viene, quindi, attribuita al giudice amministrativo.