๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Parificare la falsa allโomessa dichiarazione รจ operazione consentita allโinterprete e non creazione di nuova norma
Parificare la falsa allโomessa dichiarazione รจ operazione consentita allโinterprete e non creazione di nuova norma
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Corte di Cassazione, SS.UU., Sentenza n. 27770 del 04.12.2020
Ai fini dellโesclusione di una gara dโappalto, il Consiglio di Stato, con Sentenza del 2018, ha ritenuto applicabile alla omessa dichiarazione โ circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione – le sanzioni testualmente previste per le false dichiarazioni (ai sensi dellโart. 38 co. 1 ter del previgente codice appalti d.lgs. n. 163/2006; il Consiglio di Stato aveva stabilito che โl’omissione dell’obbligo dichiarativo stabilito dalla legge integra, โcon ogni evidenza, una dichiarazione mendace, soprattutto nel caso in esame, nel quale la stessa inscindibilmente si accompagnava ad una dichiarazione consapevolmente incompleta circa il possesso dei requisitiโฆโ).
Giova precisare che la questione dellโapplicabilitร dellโesclusione per informazioni false od omesse ha trovato una efficace risposta giurisprudenziale, con riferimento alla disciplina ora vigente (art. 83 d.lgs. 50/2016) nella Sentenza dellโAdunanza plenaria n. 16 del 28.8.2020 di cui alla pillola del 13.9.2020.
Non รจ questa, tuttavia, la questione di diretto interesse della Corte di Cassazione che si limita a escludere lโeccesso di potere giurisdizionale rispetto alla descritta operazione interpretativa.
La Corte ribadisce che โl’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore รจ configurabile solo allorchรฉ il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attivitร di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli รจ proprio, anche se tale attivitร ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi puรฒ profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizioneโ.
Il sindacato della Corte in punto di individuazione dei limiti esterni della giurisdizione, infatti, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o errores in procedendo e neppure รจ in rapporto con la gravitร o intensitร del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa; l’interpretazione delle norme costituisce, del resto, il proprium distintivo dell’attivitร giurisdizionale.
L’eccesso di potere per sconfinamento del giudice amministrativo nell’ambito riservato alla potestร del legislatore costituisce, quindi, โevenienza estrema e al contempo marginale nell’esperienza del diritto, che รจ nella legge ma anche nell’applicazione ed interpretazione che ne danno i giudiciโ.
Infine, le Sezioni Unite chiariscono che il quadro dei principi appena esposta non muta in rapporto alla recente rimessione alla Corte di giustizia operata con lโordinanza 18 settembre 2020, n. 19598 (su cui si veda lโapprofondimento di Murrone, M.G., Eccesso di potere giurisdizionale e sindacato della Corte di Cassazione in punto di giurisdizione riportato a p. 32 dellโultimo numero della nostra rivista), โposto che le questioni interpretative che il Giudice europeo รจ stato chiamato ad affrontare riguardano il piรน ristretto ambito del diritto dell’Unione europea, che esula dal caso odierno se non per quanto si dirร a proposito del terzo motivo di ricorsoโ.