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La cancellazione della societร dal registro delle imprese non determina la rinuncia ai crediti
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Corte di Cassazione, sez. VI civile, Ordinanza n. 22432 del 16.10.2020
1 – Un istituto bancario, in primo grado, รจ stato condannato a risarcire delle somme a una societร che, poi, รจ stata cancellata dal registro delle imprese nella fase di appello. Lโistituto bancario sostiene che il giudizio non sia validamente proseguito dopo lโestinzione della societร e che, comunque, lโestinzione della societร abbia comportato la rinuncia tacita alle ragioni attive vantate dalla societร medesima.
La fattispecie dร lโoccasione alla Corte per rammentare i principi secondo cui taluni rapporti sopravvivono allโestinzione della societร .
2 – Dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, (e lโintroduzione del nuovo art.2495 cod. civ.), la Corte ha ritenuto che le societร di capitali si estinguano immediatamente per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, cosรฌ abbandonando il precedente orientamento che, al fine di razionalizzare la situazione esistente in presenza di sopravvenienze attive o passive, reputava la societร sempre in vita, purchรฉ esistessero ancora ยซrapporti pendentiยป.
In particolare, a partire dalle sentenze delle SS.UU. n. 6070 e 6071 del 12/03/2013,si รจ precisato che qualora all’estinzione della societร , di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societร estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio. Tale fenomeno determina diverse conseguenze quali:
โa) l’obbligazione della societร non si estingue, ciรฒ che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societร estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolaritร o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchรฉ azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attivitร ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societร vi abbia rinunciato, a favore di una piรน rapida conclusione del procedimento estintivoโ.
Nel giudizio di cui รจ parte la societร cancellata, quindi, si determina un evento interruttivo che puรฒ culminare nella prosecuzione del giudizio da parte o nei confronti dei soci ai sensi degli artt. 299 e ss. e 110 c.p.c. Se, tuttavia, la parte รจ costituita a mezzo procuratore, opera, altresรฌ, la regola dellโultrattivitร del mandato alla lite secondo cui il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, รจ legittimato a rappresentare la parte (sebbene questa abbia cessato di esistere o abbia, comunque, perso la capacitร di stare in giudizio) come se l’evento stesso non si fosse verificato; risulta cosรฌ โstabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchรฉ in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazioneโ. Tale situazione, evidentemente, muta qualora qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli aventi causa della parte divenuta incapace o lโevento interruttiva emerga formalmente nel processo.
3 – Chiarito che il processo era, quindi, validamente proseguito in mancanza della dichiarazione dellโevento interruttivo, la Corte precisa che la successione dei soci nei rapporti attivi pendenti alla data della cancellazione della societร riguarda i diritti giร certi in via definitiva e non opera con riferimento ai crediti oggetto di โmera pretesa, che al momento della cancellazione erano ancora controversi e incertiโ; per essi, opera una presunzione โ seppur suscettibile di prova contraria – di rinuncia a favore di una piรน rapida conclusione del procedimento estintivo.
Quando, perรฒ, il credito non รจ una incerta pretesa ma riguarda un bene o un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, avrebbero dovuto essere inseriti nel bilancio di liquidazione con conseguente ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), l’interpretazione abdicativa della cancellazione โappare meno giustificata, e dunque non ci si puรฒ esimere dall’interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attiveโ.
Rispetto a crediti e posizioni attive che presentino un sufficiente grado di certezza, quindi,โl’estinzione di una societร conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionataโ; a tal fine,occorre che il creditore manifesti, anche attraverso un comportamento concludente, la volontร di rimettere il debito comunicandola al debitore (che, dal canto suo, puรฒ pur sempre dichiarare di non volerne profittare).
Lโapplicazione dei due principi sopra indicati (ultrattivitร del mandato e assenza di presunzione di estinzione tacita per crediti sufficientemente delineati) ha determinato il rigetto del ricorso dellโistituto bancario.