๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Atto presupposto ed effetto caducante
Atto presupposto ed effetto caducante
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Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n. 6922 del 10.11.2020
Il Consiglio di Stato si occupa di una serie di atti in materia di offerta sanitaria in convenzionamento.
Si discute, in particolare, se lโannullamento di una prima delibera ridondi necessariamente sulla validitร di quelle successive, pur non impugnate. Il Collegio coglie lโoccasione per fare il punto sulla operativitร del fenomeno della caducazione degli atti consequenziali nel caso di annullamento dellโatto presupposto.
In primo luogo, si rammenta che la nozione di atto presupposto si fonda sullโesistenza di un collegamento fra atti amministrativi, cosรฌ stretto nel contenuto e negli effetti, da rendere lโatto successivo conseguenza diretta e necessaria di quello precedente: il primo รจ, in concreto, tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare.
Lโaspetto strutturale della presupposizione comporta che gli atti siano in rapporto di necessario concatenamento dal punto di vista giuridico e cronologico: โlโatto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne รจ il sostegno esclusivoโ. Lโesistenza e la validitร dellโatto presupposto sono, quindi, condizioni indispensabili perchรฉ lโatto consequenziale esista e produca la propria efficacia giuridica.
Lโaspetto funzionale del fenomeno prevede che gli atti concatenati siano preordinati alla โrealizzazione di un unico rapporto amministrativo, riguardano, cioรจ, un unico bene della vita; ciascun atto spiega da solo taluni effetti giuridici, ma soltanto congiuntamente allโaltro dร vita al rapporto giuridico, che rappresenta lโoggetto dellโinteresse pubblico considerato dai piรน poteri funzionalmente collegatiโ.
Poichรฉ lโatto presupposto รจ fondamento esclusivo di quello applicativo, lโesistenza e la validitร del primo sono condizioni necessarie affinchรฉ il secondo possa legittimamente venire ad esistenza.Le sorti dellโatto presupposto, pertanto,โsi ripercuotono inevitabilmente su quelle dellโatto presupponente: gli effetti sostanziali prodotti da questโultimo postulano lโavvenuta realizzazione di quelli prodotti dallโatto presupposto, di talchรฉ, se questi, a seguito dellโannullamento dellโatto presupposto, sono stati rimossi con efficacia retroattiva, il rapporto amministrativo originato dallโatto dipendente non puรฒ sussistereโ; conseguentemente, lโatto consequenziale รจ da ritenersi caducato al venir meno di quello presupposto.