๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: La successione di norme extrapenali per la condotta dellโalbergatore che non rende al Comune la cd. โtassa di soggiornoโ
La successione di norme extrapenali per la condotta dellโalbergatore che non rende al Comune la cd. โtassa di soggiornoโ.
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Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sent. n. 30227 del 30.10.2020
1. La legislazione di settore poneva a carico degli albergatori lโobbligo di riscuotere la tassa di soggiorno dai propri ospiti per conto degli enti locali. Nel previgente quadro normativo, la Corte di Cassazione qualificava gli albergatori come ausiliari degli enti locali e, in quanto tali, come incaricati di pubblico servizio (art. 358 c.p.) alla riscossione, appunto, dellโimposta di soggiorno.
Il mancato versamento degli importi cosรฌ riscossi comportava, quindi, lโintegrazione del reato di peculato (art. 314 c.p.) che, peraltro, non era giammai qualificabile come โpeculato dโusoโ; il peculato d’uso, infatti,โnon รจ mai configurabile rispetto alle somme di denaro, in quanto la sua natura fungibile non consente dopo l’uso la restituzione della stessa cosa, ma solo del tantundem, irrilevante ai fini dell’integrazione della ipotesi attenuataโ.
2. ร poi intervenuto l’art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, che ha mutato la posizione del gestore della struttura ricettiva. Questi รจ divenuto โresponsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno โฆ con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (il fruitore del servizio), della presentazione della dichiarazione, nonchรฉ degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunaleโ. Quale โresponsabile dโimpostaโ, lโalbergatore รจ sottoposto alle sanzioni amministrative tributarie. Va rammentato che il responsabile dโimposta รจ il soggetto che รจ tenuto, per legge, al pagamento di un tributo insieme ad altri, per fatti e situazioni riferibili a questi ultimi nei cui confronti ha diritto di rivalsa.
La novella normativa, quindi, esclude che la condotta del gestore possa essere ulteriormente inquadrata penalmente come avveniva in passato: โil denaro ancora non versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui nรฉ, quale soggetto giuridico onerato del tributo, il gestore puรฒ essere ritenuto incaricato di pubblico servizioโ.
3. Resta da comprendere se la novella normativa comporti lโabolitio criminis delle fattispecie perfezionatesi nel periodo di vigenza della normativa pregressa.
La Corte rammenta che tale effetto โsi determina solo quando la modifica abbia riguardato norme realmente integratrici della legge penale, come quelle di riempimento di norme penali in bianco o le norme definitorie, ma non anche le norme richiamate da elementi normativi della fattispecie penaleโ.
Per determinare se vi sia o meno stata successione di leggi penali nel tempo, occorre procedere al confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza (piรน) far riferimento alla natura dei beni tutelati e alle modalitร dellโoffesa arrecata ai beni medesimi.
Il confronto strutturale, infatti, permette โin maniera autonoma di verificare se l’intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando cosรฌ radicalmente la figura di reato ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, (ne) consenta la sopravvivenza di un eventuale spazioโ di applicazione. Nel caso di specie,si verificauna mera successione di norme extrapenali che โpure collocandosi in rapporto di interferenza applicativa sia con la norma che definisce la qualifica soggettiva dell’agente (art. 358 cod. pen.) sia con quella che stabilisce la struttura del reato (art. 314 cod. pen.), lasciano, perรฒ, entrambe inalterate, potendo al piรน dirsi richiamate in maniera implicita da elementi normativi contenuti sia nella norma definitoria che nella fattispecie penaleโ.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude nel senso che colui il quale, nella vigenza della precedente disciplina, abbia omesso di versare agli enti locali le somme riscosse a titolo di โtassa di soggiornoโ รจ tuttโora passibile di incriminazione per il reato di peculato (art. 314 c.p.).