๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Il Consiglio di Stato sulla legittimazione a impugnare dellโANAC
Il Consiglio di Stato sulla legittimazione a impugnare dellโANAC
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Consiglio di Stato, sez. V, Sent. n. 6787 del 3.11.2020
1 – La Sezione respinge la tesi secondo cui, per esercitare il potere di impugnativa degli atti di gara di cui allโart. 211 cod. appalti (d.lgs. 50/2016), lโANAC avrebbe dovuto dar conto anche dellโesistenza dei presupposti per lโesercizio del potere di autotutela ai sensi dellโart. 21 nonies L. 241/1990.
2 – Il Collegio rammenta che la legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo รจ attribuita allโANAC secondo due modalitร : la prima รจ regolata dallโart. 211, comma 1-bis che prevede il potere di ยซagire in giudizio per lโimpugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitureยป; la seconda, invece, si fonda sulla previa emissione di un parere motivato da parte dellโANAC che indichi alla stazione appaltante leย ยซgravi violazioniยป,ossia i vizi di legittimitร che inficiano i provvedimenti presi in considerazione dallโAutoritร , โinvitando la medesima stazione appaltante a conformarsiโ; soloย ยซse la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC,ย [questa]ย puรฒ presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativoยปย (art. 211, comma 1-ter, cit.).
Le due ipotesi previste dalla legge sono state, poi, precisate dal regolamento ANAC approvato il 13.6.2018.
Ebbene, nรฉ la norma primaria nรฉ quella regolamentare subordinano il potere in commento alla verifica di un interesse pubblico attuale e concreto la cui sussistenza รจ condizione per lโesercizio del potere di autotutela.
Il potere di impugnare in questione, infatti, โsorge in coincidenza con il rilievo delle violazioni delle norme in materia di contratti pubblici (fermi restando gli altri presupposti relativi alla rilevanza del contratto e alle tipologie di atti impugnabili)โe tanto โvale anche per il caso del ricorso preceduto da parere rimasto senza seguito da parte della stazione appaltanteโ.
Il parere, in questione รจ un atto puramente sollecitatorio del potere di autotutela della Stazione appaltante e, come tale, รจ privo di valore provvedimentale (parere C.d.S. n. 1119 del 26.34.2018). Esso, fra lโaltro, non ha alcun valore vincolante (diversamente da quanto avveniva per le abrogate โraccomandazioni vincolantiโ presenti nella prima stesura del codice) e non obbliga, quindi, la Stazione appaltante a esercitare il potere di autotutela. Il supremo Consesso, quindi, esclude che il โparere costituisca lโatto di avvio di un procedimento di riesame in autotutela da parte della stazione appaltante, con le conseguenze che โ quanto a disciplina della fattispecie e, in specie, necessaria valutazione degli interessi coinvolti – deriverebbero da tale premessaโ.
3 – In merito, poi, la Sezione effettua un interessante passaggio sulla legittimazione a ricorrere attribuita per legge allโAnac che โsi inserisce nel solco di altre fattispecie di fonte legislativa che in passato hanno riconosciuto alle autoritร indipendenti il potere di agire in giudizioโ. Essa non รจ una โlegittimazione straordinaria o eccezionale rispetto al criterio con cui si identifica la condizione dellโazione rappresentata dallโinteresse ad agire o a ricorrere, ossia il collegamento dellโinteresse a ricorrere con la titolaritร (o lโaffermazione della titolaritร ) di un interesse tutelato dallโordinamento sul piano sostanzialeโ. Tale collegamento soggettivo, infatti, si instaura tra lโAutoritร e gli interessi e funzioni pubbliche che la legge affida alla sua cura; โquesti non hanno ad oggetto la mera tutela della concorrenza nel settore [concorrenza per il mercato], ma sono piรน in generale orientati – per scelta legislativa e configurazione generale di questa Autoritร , come ricavabile dalle sue molte funzioni – a prevenire illegittimitร nel settore dei contratti pubblici (tanto che la norma primaria dice solo che la ragione dellโazione sta nella violazione de ยซle norme in materia di contratti pubbliciยป), anche indipendentemente da iniziative o interessi dei singoli operatori economici o dei partecipanti alle procedure di garaโ.
Cosรฌ come affermato dallโ Adunanza Plenaria, n. 4 del 2018, โla disposizione di cui allโart. 211 del d.lgs. n. 50/2016 [non] si muove nella logica di un mutamento in senso oggettivo dellโinteresse [โฆ] a che i bandi vengano emendati immediatamente da eventuali disposizioni (in tesi) illegittime, seppure non escludenti: essa ha subiettivizzato in capo allโAutoritร detto interesse, attribuendole il potere diretto di agire in giudizio nellโinteresse della leggeโ.