La domanda del 11.11.2020
Domanda: ๐โ๐ข๐ซ๐ซ๐๐ฉ๐๐ซ๐ข๐๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฬ ๐๐๐ฅ ๐ญ๐๐ฌ๐ญ๐๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ, ๐๐ข ๐๐ฎ๐ข ๐ฌ๐ข ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข ๐ฅ’๐๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ณ๐ ๐ข๐ง ๐ฎ๐ง ๐๐๐ซ๐ญ๐จ ๐ญ๐๐ฆ๐ฉ๐จ ๐ฆ๐๐๐ข๐๐ง๐ญ๐ ๐ฅ๐ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐ข ๐ฎ๐ง๐ ๐๐จ๐ฉ๐ข๐, ๐ฬ ๐๐ช๐ฎ๐ข๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ข๐ฅ๐ ๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐ฑ ๐๐ซ๐ญ. ๐๐๐ ๐.๐. ๐๐ก๐ ๐ซ๐๐ง๐๐ ๐จ๐ฉ๐๐ซ๐๐ง๐ญ๐ ๐ฅ๐ ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐ฎ๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐ข ๐ซ๐๐ฏ๐จ๐๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ข ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐ฏ๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ญ๐ฬ ?
Risposta: Con ordinanza n. 2291 del 14.10.2020 la Corte di Cassazione rammenta che la presunzione di revoca del testamento distrutto, ai sensi dellโart. 684 c.c. non opera nel caso in cui tale distruzione sia imputabile a persona diversa dal testatore ovvero qualora si provi che il testatore non avesse lโintenzione di revocarlo (ad esempio, perchรฉ intendeva semplicemente rifarlo, migliorandone la forma).
Tanto premesso, gli ermellini formulano i seguenti principi.
– La irreperibilitร del testamento, di cui si provi l’esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, รจ equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l’onere di provare che esso “fu distrutto lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore” oppure che costui “non ebbe intenzione di revocarlo”.
– La prova contraria puรฒ essere data, anche per presunzioni, non solo attraverso la dimostrazione della esistenza del testamento al momento della morte (ciรฒ che darebbe la certezza che il testamento non รจ stato revocato dal testatore), ma anche provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontร del testatore stesso.
– E’ ammessa anche la prova che la distruzione dell’olografo da parte del testatore non era accompagnata dalla intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute.
– In presenza di una copia informale dell’olografo il mancato disconoscimento della conformitร all’originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca.
– Ferma la prioritaria esigenza che sia stata data la prova contraria alla presunzione di revoca, sono applicabili al testamento le norme dell’art. 2724 n. 3 c.c. e dell’art. 2725 c.c.ย sui contratti. E’ quindi ammessa ogni prova, compresa quella testimoniale e per presunzioni, sull’esistenza del testamento, purchรฉ beninteso la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento.